ISSN 2039-1676


01 dicembre 2011 |

Le Sezioni unite sulla "pendenza in appello" del giudizio, a fini di calcolo della prescrizione, in caso di gravame contro le sentenze assolutorie di primo grado

Cass., Sez. un., udienza pubblica del 24 novembre 2011, Pres. Lupo, Rel. Ippolito, Ric. P.g. in c. R. (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla pubblica udienza del 24 novembre 2011, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: «Quale sia il fatto processuale rilevante ai fini dell'applicazione del trattamento più favorevole previsto dalle disposizioni transitorie della legge di modifica dei termini di prescrizione dei reati nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata in primo grado sentenza di proscioglimento».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa, al quesito è stata data la seguente soluzione: «La pronuncia della sentenza, al pari della sentenza di condanna».

Il richiamo alla sentenza di condanna contenuto nell'informazione provvisoria concerne la decisione che le stesse Sezioni unite avevano già assunto circa il fatto processuale cui far riferimento - in applicazione dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005 (come manipolato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006) - per stabilire se all'entrata in vigore della legge di riforma il processo fosse o non «pendente in appello», appunto, dopo una prima sentenza di condanna. Così recita la relativa massima ufficiale: «Ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli» (Cass., sez. un., 10 dicembre 2009, n. 47008, D'Amato, in C.E.D. Cass., n. 244810).

La motivazione della sentenza sarà pubblicata dopo il relativo deposito.