ISSN 2039-1676


15 aprile 2015 |

Messa alla prova 'per adulti': la questione della (assenza di) disciplina intertemporale

Considerazioni sulla natura dell'istituto e qualche nota a margine di Cass. pen., Sez. Feriale, 31 Luglio 2014, n. 35717, Ceccaroni

 

Per scaricare la sentenza della Cassazione annotata da F. Martella nel contributo qui pubblicato e del quale di seguito riportiamo abstract e sommario, clicca qui.

 

Abstract. A seguito della recente introduzione del nuovo istituto della messa alla prova, una prima sentenza della Suprema Corte (la n. 35717 del 2014) affronta il problema della natura dello stesso. Da un lato, si condivide, qui, il riconoscimento, effettuato in tale sentenza, del prevalente carattere processuale dell'istituto, con conseguente possibilità di dare applicazione al novum legislativo soltanto entro i limiti decadenziali fissati dalla legge. D'altra parte, si esprime qualche dubbio sulla pronuncia in questione, là dove, in punto di retroattività della legge penale più favorevole, la stessa individua, pur a seguito della sentenza Scoppola, quale limite all'operare retroattivo di una modifica sostanziale in mitius, il richiamo a valori (quali l'efficienza giurisdizionale, etc.) non più in grado di fondare razionali deroghe al principio di retroattività della legge penale più favorevole, proprio a fronte del riconoscimento del predetto principio in termini di diritto fondamentale della persona.

 

SOMMARIO: 1. - Le immediate perplessità attorno all'inquadramento dell'istituto: l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Suprema Corte. - 1.2. Il prevalente carattere processuale della nuova disciplina. - 2. La considerazione della messa alla prova nel primo indirizzo di legittimità come istituto dal carattere essenzialmente processuale (Cass., sez. Penale Feriale, 31 luglio 2014, n. 35717). - 2.1. L'inopportuno richiamo al paradigma della "diversità tra contesti processuali" quale limite al principio di retroattività della legge penale più favorevole.