8 marzo 2016 |
Messa alla prova: il protocollo del Tribunale di Vicenza
Protocollo per l'applicazione della sospensione del processo per messa alla prova, firmato da Tribunale e Procura di Vicenza, Camera Penale Vicentina e Bassanese, Ordine degli Avvocati di Vicenza, e UEPE di Verona e Vicenza
1. Si segnala il recente Protocollo per l'applicazione della sospensione del processo con messa alla prova, che ha visto come parti firmatarie la Camera Penale Vicentina e Bassanese, il Tribunale di Vicenza e la relativa Procura della Repubblica, l'Ordine degli Avvocati di Vicenza e l'UEPE di Vicenza.
Il documento in questione (per visualizzare il quale clicca sotto su "download documento") si è reso necessario per fornire indicazioni concrete ai diversi attori che vengono coinvolti durante l'applicazione di questo nuovo istituto, che, come già segnalato in questa Rivista[1], sta avendo un successo applicativo decisamente rilevante.
2. Questi gli aspetti del Protocollo meritevoli di essere segnalati.
Innanzitutto, nel momento di accesso alla procedura, l'interessato è tenuto ad uno sforzo di "auto-profilazione" (indicazione di patologie, segnalazione di eventuale intervenuto risarcimento del danno, manifestazione di interesse rispetto ad un percorso di mediazione penale, assenza di pregresse ammissioni alla prova, disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità...).
Questa disposizione ha la funzione, da una parte, di semplificare e velocizzare il lavoro degli uffici esterni di sorveglianza (che ben potrebbero acquisire autonomamente tali informazioni o documentazione, ma con evidente dispendio di tempo) e, dall'altra, di sensibilizzare l'istante circa la serietà del percorso rieducativo che intende intraprendere.
3. Nel Protocollo si prevede poi l'utilizzo della posta elettronica (certificata) quale mezzo per la comunicazione tra l'istante e l'UEPE e tra gli uffici stessi.
Anche questa misura aiuta a ridurre i "tempi della burocrazia" e permette una maggiore trasparenza e rapidità nelle comunicazioni tra i diversi attori del nuovo procedimento.
4. Ancora, è prevista una chiara scansione delle "tempistiche processuali".
Il deposito dell'istanza deve avvenire almeno sette giorni prima dell'udienza.
È previsto che, nel corso della prima udienza successiva alla richiesta, il giudice fissi la successiva udienza per decidere sull'ammissione della prova ad almeno sei mesi di distanza.
Nel corso dell'udienza di ammissione della messa alla prova, il giudice è poi onerato di indicare un termine non superiore ad un mese per permettere all'interessato di firmare il programma di trattamento presso l'UEPE.
Da ultimo è previsto che l'UEPE trasmetta la relazione finale almeno un mese prima dell'udienza fissata per la valutazione della messa alla prova.
5. Da sottolineare vi è inoltre l'attenzione con cui il Protocollo ha regolamentato il contenuto del programma che l'imputato deve rispettare. In particolare apprezzabile è l'eterogeneità delle condotte riparatorie/restitutorie previste. Tra queste si segnala, ad esempio, la possibilità di svolgere attività di volontariato (che non richiede alcun tipo di convenzione, a differenza dei lavori di pubblica utilità, con riferimento alle quali è stato adottato il D. M. n. 88/2015) o, ancora, la facoltà - in un'ottica riparatoria e risarcitoria - di provvedere a donazioni a favore di ONLUS (il che può essere particolarmente utile quando la filosofia della restorative justice è applicata ai reati senza vittima, quali, banalmente, quelli previsti dal codice della strada).
6. Circa il decorso della prescrizione, si è convenuto che esso sia sospeso durante il periodo necessario per la predisposizione del programma.
7. Importante è anche il potere attribuito al Giudice di acquisire informazioni dalla Questura circa eventuali segnalazioni allo SDI che siano intercorse durante il periodo di sospensione. Si tratta di una novità rilevante ai fini dell'art. 464 septies cpp ("Esito della messa alla prova"). Questa disposizione, inoltre, sottende una differenza tra il controllo "in corso", di competenza dell'UEPE, ed il controllo "finale", che spetta al Giudice.
8. Il Protocollo, inoltre, si occupa del fatto che le norme in materia di "messa alla prova" non stabiliscono alcun criterio di ragguaglio tra la sanzione penale edittale e la durata del programma. A tale lacuna normativa - che, come già segnalato, potrebbe esporre il nuovo istituto ad alcuni profili di illegittimità costituzionale[2] - si è cercato di ovviare con l'introduzione di una griglia predeterminata di raffronto. In particolare si è inteso indicare la durata dei lavori di pubblica utilità e non la durata del programma per consentire al giudice, sentiti gli altri attori, di individuare i tempi necessari per la prestazione delle condotte risarcitorie e/o riparatorie, che spesso richiedono tempi più dilatati rispetto a quelli necessari per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
9. Il Protocollo, infine, prevede che il Tribunale vicentino, attraverso il proprio sito, provveda alla pubblicazione e all'aggiornamento degli enti convenzionati (ai sensi del D.M. 88/2015) presso cui l'imputato può svolgere i lavori di pubblica utilità. A loro volta, gli enti presso i quali viene svolto il lavoro di pubblica utilità devono sempre richiamare la convenzione di riferimento. Tale adeguamento si è reso necessario in ragione del D. M. n. 88/2015, con il quale si è escluso che i lavori di pubblica utilità possano essere svolti presso soggetti non convenzionati (così come, invece, la formulazione di legge lasciava intendere: v. art. 141 ter disp. att. cpp e art. 8 della L. n. 67/2014).
[1] R. Bartoli, La novità della sospensione del procedimento con messa alla prova, in questa Rivista, 9 dicembre 2015.
[2] J. Della Torre, I dubbi sulla legittimità costituzionale del probation processuale: molteplici le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzioale, in questa Rivista, 11 Febbraio 2016.