ISSN 2039-1676


01 aprile 2016

Le Sezioni Unite sul sindacato dell'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova deliberata in sede di udienza preliminare

Cass., Sez. Un., c.c. 31 marzo 2016, Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, Ric. Sorcinelli (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 31 marzo 2016, le Sezioni unite hanno affrontato le seguenti questioni:

«1. Se l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta dell'imputato di ammissione al procedimento con messa alla prova sia autonomamente ricorribile per cassazione ovvero sia impugnabile solo congiuntamente alla sentenza a norma dell'art. 586 cod. proc. pen.

2. Se, ai fini della individuazione dei reati per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, debba tenersi conto, per la determinazione del limite edittale fissato dall'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., delle circostanze aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.».

 

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, ai quesiti sono state date le seguenti risposte.

Quanto al primo, si è stabilito che « l'ordinanza non è immediatamente impugnabile, in quanto la richiesta può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sicché il ricorso immediato e autonomo per cassazione avverso l'ordinanza è inammissibile; nel caso in cui anche la richiesta riproposta sia rigettata, la relativa ordinanza è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza ».

Quanto al secondo quesito: « ai fini della individuazione dei reati - non ricompresi nel comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. - per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale ».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore generale.

La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza che ha rimesso le questioni alle Sezioni unite (sez. II, 23 - 26 febbraio 2016, n. 8014), con nota di I. Guerini, Ancora in tema di sospensione del processo con messa alla prova: presupposti oggettivi per accedere al procedimento speciale ed autonoma ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione (cliccare qui, o sul link che compare sulla parte destra della pagina, per accedere all'ordinanza e alla nota di commento).

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito.