ISSN 2039-1676


1 agosto 2016

La sentenza delle Sezioni unite sul sindacato dell'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova

Cass., Sez. Un., 31 marzo 2016, dep. 29 luglio 2016, n. 33216, Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, Ric. Rigacci

Mettiamo subito a disposizione dei nostri lettori, riservandoci un commento in fase successiva, la motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite della Corte suprema, nella camera di consiglio del 31 marzo scorso,  hanno stabilito quale strumento di sindacato sia messo a disposizione dell'imputato contro il provvedimento di rigetto della domanda di messa alla prova.

La sentenza è stata depositata il 29 luglio 2016.

Era già noto, grazie alla informazione provvisoria a suo tempo pubblicata, che la Cassazione aveva escluso la  possibilità di immediata impugnazione. Ecco ora il testo con il quale la stessa Cassazione ha meglio fissato il principio di diritto: "l'ordinanza di rigetto di richiesta della messa alla prova non è autonomamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova". (G.L.).