ISSN 2039-1676


1 aprile 2016

Per le Sezioni Unite l'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di messa alla prova non è suscettibile di autonomo ricorso per cassazione

Cass., Sez. Un., c.c. 31 marzo 2016, Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, Ric. Rigacci (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 31 marzo 2016, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta la richiesta dell'imputato di ammissione al procedimento con messa alla prova sia autonomamente ricorribile per cassazione ovvero sia impugnabile solo congiuntamente alla sentenza a norma dell'art. 586 cod. proc. pen.».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente risposta: «L'ordinanza è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza, sicché il ricorso immediato e autonomo per cassazione avverso l'ordinanza è inammissibile».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore generale.

Per accedere all'ordinanza che ha rimesso le questioni alle Sezioni unite (sez. VI, 19 novembre - 22 dicembre 2015, n. 50278), in formato PDF, cliccare sull'icona sottostante. 

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito.