13 maggio 2010
Trib. Venezia, sez. dist. Dolo, 13.5.2010 (dep. 13.8.2010), Giud. De Curtis (irretroattività della lex mitior intermedia dichiarata incostituzionale. Rifiuti: giudizio di merito successivo a Corte cost. n. 28/2010)
Rifiuti: non applicabile retroattivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 2 e 4 c.p., la legge intermedia dichiarata incostituzionale
SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI - RETROATTIVITA' DELLA 'LEX INTERMEDIA' COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - ESCLUSIONE
Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE deve ribadirsi (cfr. Corte cost. n. 394/2006) che la '
lex intermedia' più favorevole al reo, se dichiarata costituzionalmente illegittima, non può essere applicata retroattivamente ai sensi dell’art. 2, co. 2 e 4 c.p. (Nell'affermare tale principio il Tribunale ha escluso la possibile applicazione retroattiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 2 c.p., della più favorevole definizione legale di "sottoprodotto" di cui all'art. 183, co. 1, lett. n) d.lgs. n. 152/2006, nella versione antecedente al d.lgs. n. 4/2008, che escludeva che le ceneri di pirite costituissero rifiuti sottraendole, pertanto, alla relativa disciplina penale. Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal medesimo Tribunale, detta definizione legale è stata infatti dichiarata incostituzionale da Corte cost. n. 28/2010, per contrasto con l'art. 117, co. 1 Cost. Nonostante l'affermato principio il Tribunale non è tuttavia pervenuto a una sentenza di condanna, bensì alla declaratoria di estinzione dei reati in materia di rifiuti ascritti agli imputati, per intervenuta prescrizione).
(Massima a cura di Gian Luigi Gatta).
Riferimenti normativi: c.p., art. 2, co. 2 e 4
Sulla vicenda oggetto della presente sentenza v. Gatta, La nozione di rifiuto tra diritto penale e diritto comunitario: rinnovati dubbi di legittimità costituzionale, in Corr. merito 2007, p. 225.