ISSN 2039-1676


6 maggio 2011 |

Reviviscenza di fattispecie penale illegittimamente abrogata? Il caso del reato di "associazioni di carattere militare per scopi politici" al cospetto della Corte Costituzionale

Nota a Trib. Verona, 10 dicembre 2010 (ord.), Pres. Guidorizzi

SOMMARIO:
 
 
 
 
 
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1. I vizi di legittimità della norma abrogatrice della fattispecie di associazioni di carattere militare sindacati dal Tribunale di Verona
 
Con l’ordinanza del 10 dicembre 2010, che può leggersi in calce in allegato, il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2268, comma 1, n. 297, d.lgs. n. 66/2010 – contenente il nuovo “Codice dell’ordinamento militare” – nella parte in cui abroga il d.lgs. n. 43/1948[1]; tale decreto, recante “Divieto di associazioni di carattere militare”, sanziona(va) penalmente, all’art. 1, le «associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici», comminando la reclusione da uno a dieci anni per i promotori, i costitutori, gli organizzatori o i dirigenti e quella fino a diciotto mesi per i meri partecipanti alle associazioni vietate[2].
 
La norma censurata è stata oggetto di vivaci polemiche e diatribe politiche, perché tacciata di costituire l’ennesimo esempio di “legge penale ad personam[3]: al momento dell’approvazione del d.lgs. n. 66/2010, infatti, alcuni esponenti del partito di maggioranza parlamentare, al quale peraltro apparteneva uno dei Ministri proponenti il decreto (quello per la Semplificazione), erano imputati proprio per il reato di associazione di carattere militare oggetto della specifica previsione abrogativa (si trattava della vicenda giudiziaria relativa alla costituzione della “Guardia Nazionale Padana”, le c.d. “camicie verdi”).
 
A fronte dell’inerzia parlamentare nel rimediare a quello che pure era stato definito “un errore” dalla stessa maggioranza, la norma abrogatrice è stata censurata dal giudice di Verona in relazione a tre distinti profili di legittimità costituzionale.
 
(i) In primo luogo, l’art. 2268, comma 1, n. 297, del citato decreto si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., in quanto la legge delega (l. n. 246 del 2005) non avrebbe attribuito al Governo tale potere abrogativo e pertanto la norma censurata sarebbe costituzionalmente viziata per “eccesso di delega”.
 
Il Tribunale sottolinea, infatti, che “l’unico potere delegatogli [al Governo] era di adottare (come emerge dai lavori preparatori e confermato dal Consiglio di Stato) un provvedimento avente valore di ricognizione della legislazione vigente” e che, inoltre, “il decreto esulava dalla materia dell’ordinamento militare, come definita nell’art. 1 dello stesso codice”.
 
In particolare, il potere di abrogazione non potrebbe discendere dall’art. 14, comma 14, della legge delega (di cui il decreto censurato dichiara di costituire specifica attuazione): in applicazione di tale disposizione normativa, infatti, il legislatore delegato aveva già emanato il d.lgs. n. 179 del 2009, in cui aveva indicato proprio il d.lgs. n. 43 del 1948 tra le leggi che era “indispensabile mantenere in vigore”. Tale delega, pertanto, non solo era già stata in precedenza esercitata dal Governo, ma oltretutto non attribuiva alcun potere abrogativo, essendo funzionale solo all’individuazione delle norme la cui permanenza in vigore non era ritenuta indispensabile.
 
Né tale potere abrogativo sarebbe rinvenibile nella seconda previsione indicata come fonte del decreto legislativo, ossia il comma 15 dello stesso art. 14, contenente una delega alla “semplificazione o al riassetto” delle norme mantenute in vigore, anche al fine di armonizzarle con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970: l’abrogazione della fattispecie penale di associazione militare a fini politici, infatti, non era stata riprodotta in nessun testo normativo successivo (che la rendesse superflua), né si poneva implicitamente in contrasto con le disposizioni del nuovo codice militare (così da rendersi necessaria l’abrogazione in ragione di un miglior coordinamento sistematico)[4].
 
(ii) In secondo luogo, la norma censurata sarebbe illegittima per contrasto con l’art. 18, comma 2,  Cost., che espressamente proibisce le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
 
Sebbene il giudice riconosca come l'art. 18 in realtà “non imponga la previsione di una sanzione e, men che meno, di una sanzione penale”, non di meno denuncia che per effetto dell’abrogazione “la condotta, pur vietata dalla Costituzione, diviene lecita per l’ordinamento penale, non essendo sanzionata da altre norme penali. Di conseguenza – prosegue il remittente – proprio il fatto che il divieto di costituire associazioni con struttura militare che perseguono scopi politici sia fissato dalla Costituzione comporta che la scelta di sanzionare o meno quel divieto e la selezione degli interventi sanzionatori più adeguati tanto più non può essere compiuta dal Governo senza una delega specifica sul punto. E per la stessa ragione non può qui essere invocata la possibilità di una lettura ampia dei criteri direttivi”.
 
(iii) Infine, la norma abrogatrice sarebbe incostituzionale per violazione del principio di riserva di legge in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.), in quanto la scelta di depenalizzazione del fatto sarebbe stata compiuta surrettiziamente dal Governo e non dal Parlamento, al quale viceversa spetta il monopolio sulle scelte incriminatrici: per il giudice veronese, infatti, “la pronuncia richiesta alla Corte è diretta espressamente a riaffermare il principio di riserva di legge di cui all’art. 25, comma 2, Cost., violato proprio dall’illegittimo intervento di un organo diverso dal Parlamento”.
 
 
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2. La problematicità delle questioni di legittimità in malam partem nella materia penale
 
L’ultimo profilo di legittimità sollevato – relativo ai rapporti con il principio di legalità nella materia penale – si lega alla dibattuta questione della “ammissibilità” del petitum nei casi analoghi a quello de quo: l’ordinanza di remissione, infatti, mira a far dichiarare la illegittimità costituzionale della norma abrogatrice e, conseguentemente, ad ottenere la reviviscenza, nell’ordinamento giuridico, della fattispecie penale originaria (punitiva delle associazioni militari con fini politici). Si tratterebbe, in sostanza, di una pronuncia di incostituzionalità con effetti in malam partem, in quanto dalla decisione della Corte deriverebbe una oggettiva estensione dell’area del penalmente rilevante.
 
E’ noto lo sbarramento tradizionalmente opposto alle sentenze della Corte costituzionale produttive di tali effetti: la riserva assoluta di legge nella materia penale – costituzionalizzata nell’art. 25 comma 2 – inibisce ad organi istituzionali diversi dal Parlamento nazionale di ‘manipolare’ le scelte di politica-criminale del legislatore nel senso di rendere punibili fatti che altrimenti non lo sarebbero o di determinare un assetto della disciplina sanzionatoria più svantaggioso rispetto a quello previsto ex lege[5]. Tale risultato – secondo questo orientamento – costituirebbe inevitabilmente una illegittima intromissione nella competenza esclusiva del Parlamento sulle opzioni di criminalizzazione: proprio per questa ragione le questioni di costituzionalità strumentali a tale scopo si risolvono normalmente con una pronuncia di “inammissibilità” da parte della Corte Costituzionale[6].
 
La rigidità di tale conclusione è stata tuttavia in parte attenuata dalla giurisprudenza dei giudici delle leggi, prima con la sentenza n. 148 del 1983 e poi, fondamentalmente, con la sentenza n. 394 del 2006, che – affrontando la questione de professo - ha definito gli attuali limiti alla sindacabilità costituzionale con effetti in malam partem delle scelte legislative in materia penale[7]. La Corte, infatti, ha stabilito che il principio di riserva di legge non è violato quando la fattispecie incriminatrice censurata è inquadrabile nel paradigma delle c.d. “norme penali di favore”: rispondono a tale schema le fattispecie che sottraggono una determinata classe di soggetti o di condotte all’ambito applicativo di una norma penale comune o comunque più generale; è peraltro indifferente la qualifica dogmatica delle disposizioni penali che contengono tali previsioni normative, che possono sostanziarsi in autonome figure incriminatrici piuttosto che in fattispecie scriminanti, scusanti o in cause di non punibilità, ma anche in circostanze estintive o attenuanti della risposta punitiva.
 
La Corte, nella citata sentenza n. 394 del 2006, ha ben precisato i caratteri strutturali delle norme penali di favore che possono essere oggetto di sindacato costituzionale in malam partem(il cui sindacato sarebbe cioè astrattamente “ammissibile”): devono essere cioè norme penali “speciali[8] rispetto ad una fattispecie generale già esistente e perciò con essa “compresenti” nell’ordinamento giuridico (si parla in tal senso di “specialità sincronica”). In questo caso, infatti, la pronuncia ablativa della Corte, conseguente ad una decisione di accoglimento della questione, comporterebbe la mera “riespansione” della norma generale nell’area di tipicità precedentemente occupata dalla disposizione dichiarata illegittima. Al contrario, sarebbe inammissibile il sindacato di una norma penale modificativa e sostitutiva di una fattispecie preesistente, il cui annullamento determinerebbe non l’automatica riespansione (di una norma generale compresente) bensì, presumibilmente[9], la “reviviscenza” della fattispecie penale originaria sfavorevole.
 
Il caso de quo, come evidente, mirando ad ottenere proprio la reviviscenza della norma penale abrogata, ricadrebbe teoricamente fuori dall’illustrato perimetro di ammissibilità delle questioni in malam partem; tuttavia, l’irragionevolezza di tale conclusione – giustamente stigmatizzata dal giudice remittente che ne evidenzia gli esiti paradossali[10] – avalla i dubbi sulla correttezza dell’approdo raggiunto dalla Corte nella decisione del 2006, che peraltro erano stati puntualmente e autorevolmente sottolineati già nei primi commenti ‘a caldo’ a quella sentenza[11]: gli stretti criteri indicati dalla Corte, infatti, lasciano ancora troppo ampi i confini delle “zone franche” dal controllo di legittimità costituzionale nella materia penale, senza che il principio di legalità offra, a ben vedere, una valida giustificazione a tali limitazioni.
 
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3. Decisioni in malam partem e vizi formali del procedimento legislativo
 
In particolare, la questione rimessa al giudizio della Corte costituzionale con l’ordinanza in esame pone in evidenza come nessun limite appaia fondatamente opponibile – quantomeno nell’ottica del principio di legalità – all’ammissibilità di pronunce in malam partem quando la norma penale sia censurata per un vizio formale del procedimento legislativo (costituzionalmente disciplinato): una norma, ad esempio, che sia viziata per carenza o per eccesso di delega – come, suppostamente, nel caso sub iudice – appare sindacabile ed annullabile dalla Corte indipendentemente dagli effetti penalistici (anche di eventuale reviviscenza normativa) che ne possano derivare e senza che le opzioni politico-criminali espresse dal legislatore delegato possano in questo caso ‘pregiarsi’ della intangibilità garantita dalla riserva assoluta di legge penale[12]. Tale garanzia non può che essere legata alla vigenza di una “legge dello Stato” che sia effettivamente e legittimamente tale, cioè sia anzitutto l’espressione formalmente valida della volontà parlamentare e non il risultato di procedure irrituali o, addirittura, di manovre politiche elusive o fraudolente.
 
L’ordinanza di remissione sottolinea, d’altra parte, come in questo caso la norma viziata violerebbe essa stessa (autonomamente) il principio di legalità penale [vedi supra sub(iii)], in quanto l’opzione punitiva sarebbe stata esercitata non legittimamente dal Parlamento ma arbitrariamente dal Governo: in questo caso, tuttavia, non è tanto in gioco l’usurpazione del monopolio parlamentare in materia penale e la connessa questione (relativa alla portata dell’art. 25 comma 2 Cost.) della legittimazione dei decreti legislativi (anche qualora rispettosi del meccanismo dell’art. 76 Cost.) ad intervenire in funzione incriminatrice nella materia penale – possibilità generalmente ammessa nonostante il dissenso di autorevoli voci dottrinali –, quanto, sul piano procedurale, il cattivo utilizzo della meccanismo della delega legislativa, che dovrebbe essere tanto più rigoroso nelle materie coperte dalla garanzia della riserva di legge[13]. In questo senso, il riferimento parametrico all’art. 25 comma 2 Cost. non rileverebbe in via autonoma, ma sempre in relazione alla violazione dell’art. 76 Cost., in quanto la riserva di legge penale, riducendo i legittimi margini di elasticità della delega (e di discrezionalità del legislatore delegato), renderebbe ancora più nitidi i termini dell’eccesso perpetrato dal legislatore delegato.
 
 
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4. L’art. 18, comma 2, Cost. come obbligo indiretto di tutela penale?
 
Più complessa la valutazione dell’ammissibilità della questione in relazione al secondo parametro di legittimità, individuato dal giudice remittente nell’art. 18, comma 2, Cost.: sebbene l’ordinanza sembri riconoscere – come già ricordato – che tale norma non positivizza un obbligo espresso di tutela penale (analogo a quello dell’art. 13, comma 4, Cost. che trova attuazione nell’art. 608 c.p.)[14], giunge non di meno a considerare l’art. 18 come idoneo parametro di giudizio sulla validità della norma abrogatrice, in quanto disposizione comunque espressiva di un preciso precetto costituzionale (id est il divieto di costituire associazioni militari con fini politici), che trovava nell’abrogata fattispecie penale la propria specifica attuazione legislativa.
 
Tale argomentazione stimola a svolgere alcune osservazioni, in questa sede cursorie e necessariamente sintetiche, intorno all’esistenza e alla portata di obblighi costituzionali indiretti o impliciti di tutela penale[15].
 
In particolare, non si può sottacere di denunciare il principale rischio proveniente da un’adesione acritica o non sufficientemente meditata al ragionamento del giudice remittente: quello di aprire ogni scelta legislativa di depenalizzazione (ma il medesimo criterio di sindacabilità potrebbe essere utilizzato anche in relazione ad una lex poenalis mitior) ad un sindacato di legittimità tarato sugli effetti conseguenti sull’assetto di tutela degli interessi costituzionali che la norma incriminatrice abrogata (o modificata) mirava a perseguire. La Corte Costituzionale sarebbe cioè chiamata ad esprimere un giudizio sul merito dell’adeguatezza degli strumenti alternativi di tutela (o della nuova e favorevole fattispecie sanzionatoria) rispetto a tali interessi, che potrebbe facilmente sconfinare in apprezzamenti di tipo politico-criminale che le sono indubbiamente preclusi – in quanto appannaggio esclusivo del legislatore – dallo sbarramento del principio di riserva di legge penale.
 
Si badi: non è detto che il rischio paventato debba tradursi nella preclusione assoluta – formalizzabile in netti termini di “inammissibilità” – di questa tipologia di sindacato costituzionale delle norme penali: si tratterà, tuttavia, di verificare la possibilità (sul piano teorico e astratto prima ancora che su quello pratico e concreto) che tale controllo di legittimità possa essere svolto con un rigore metodologico eduna razionalità logica che garantiscano che il giudizio sulle leggi si mantenga nell’ambito dei poteri e delle competenze tecniche alla Corte legittimamente attribuite[16].
 
D’altra parte, un eventuale giudizio di ammissibilità della questione in relazione all’art. 18 Cost. suonerebbe come un notevole overruling nella giurisprudenza costituzionale. Infatti, mentre il mancato riferimento ai vizi formali del procedimento legislativo come parametro di legittimità della norma penale favorevole potrebbe essere interpretato come un’omissione incolpevole, sedimentata nel silenzio delle tralatizie argomentazioni dei giudici delle leggi (essendo obbiettivamente difficile sostenere l’insindacabilità di tali violazioni anche nella materia penale[17]), l’apertura ad un giudizio sull’adeguatezza del livello di tutela di un bene giuridico andrebbe a toccare le sfere decisorie più delicate e tradizionalmente più impermeabili alle ingerenze extra-legislative.
 
Non solo: una strada parallela a quella imboccata con il riferimento ai vincoli di tutela derivanti dall’art. 18 Cost. sarebbe parimenti percorribile in relazione al ruolo degli obblighi comunitari di tutela “adeguata, proporzionata e dissuasiva”, che sono stati sindacati, ad esempio, in occasione della controversa riforma del “falso in bilancio”[18]. E’ vero che tale vicenda presentava dei caratteri distintivi rispetto a quella di cui si discute in questa sede (in merito, ad esempio, alla tipologia e alla struttura tanto della norma censurata, quanto del parametro di giudizio[19]), ma - sul piano logico - la struttura dell’invocato giudizio di legittimità non appare così dissimile: in entrambi i casi, infatti, la Corte è chiamata a valutare gli strumenti sanzionatori alternativi e sussidiari rispetto alla norma penale (nel caso sub iudice “abrogata” e in quello del falso in bilancio “sostituita”) originariamente deputata alla tutela dell’interesse protetto.
 
Una peculiarità della questione de quo, teoricamente valorizzabile per poter giungere ad una diversa conclusione in punto di ammissibilità rispetto alla vicenda del falso in bilancio, può tuttavia essere individuata nella circostanza che, nel caso attualmente al vaglio di costituzionalità, la Corte non sarebbe chiamata a svolgere un controllo di tipo ‘empirico-sostanziale’ sulla “efficacia” preventiva di strumenti alternativi di tutela - in relazione ad uno parametro strutturato come “standard” di giudizio - ma di tipo ‘logico-formale’ sulla mera “esistenza” di misure ordinamentali che possano costituire specifica attuazione del precetto costituzionale (suppostamente violato dalla norma abrogatrice) - in relazione, pertanto, ad un parametro strutturalmente assimilabile ad una “regola” di giudizio. Se così fosse, quello richiesto dall’ordinanza veronese sarebbe un giudizio assai meno scivoloso - quindi più facilmente ammissibile nell’ottica della giurisprudenza costituzionale - rispetto a possibili derive su valutazioni politico-criminali sottratte alla competenza della Corte.
 
Anche in questa prospettiva, non di meno, il giudizio di “fondatezza” della censura meriterebbe una ben più approfondita disamina (rispetto a quella svolta nell’ordinanza di remissione) volta a verificare l’effettiva presenza di strumenti ordinamentali che possano svolgere una funzione surrogatoria rispetto alla fattispecie abrogata. La risposta positiva a tale interrogativo può essere colta all’interno della stessa norma costituzionale: occorre considerare il fatto – decisivo ai fini della questione in esame – che l’art. 18 comma 2 Cost. presenta una struttura normativa completa e autosufficiente, cioè ex se idonea a rendere antigiuridiche le associazioni sussumibili nella fattispecie costituzionale e, conseguentemente, ad attribuire agli organi preposti al rispetto dell’ordine pubblico il potere di disporne il legittimo scioglimento[20]. Il legislatore del 1948 aveva deciso di corredare il divieto con la sanzione penale, ma sulla base di una valutazione politica discrezionale – condizionata dal particolare momento storico – sicuramente aperta ad un ripensamento (da esercitare, ovviamente, attraverso le corrette procedure legislative).
 
D’altra parte, l’art. 18 comma 2 Cost. pone una presunzione assoluta di pericolosità delle associazioni paramilitari[21], che risulta problematicamente trasponibile in una cornice penalistica, in quanto difficilmente compatibile con una concezione della sussidiarietà del diritto penale che attualmente trova nel principio di offensività un decisivo parametro di selezione e di graduazione dei fatti tipici. In questa prospettiva di tutela “frammentaria”, ad esempio, difficilmente sarebbe censurabile la scelta del legislatore che razionalmente (e nel pieno rispetto delle procedure legislative) decidesse di ridimensionare la reazione penalistica, limitandola alle fattispecie già sussumibili nel reato di “Cospirazione politica mediante associazione” (art. 305 c.p.), idoneo a sanzionare – nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato – solo le più gravi tra le condotte in precedenza astrattamente riconducibili alla sfera di tipicità dell’associazione militare a fini politici[22].
 
 
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5. Illegittimità della lex mitior e deroga (ragionevole) alla retroattività favorevole
 
Diverso profilo è quello della efficacia intertemporale di una eventuale pronuncia di accoglimento, che si tradurrebbe nel giudizio di “rilevanza” della questione nel caso de quo(relativo a fatti c.d. “pregressi”, cioè commessi quanto la norma penale abrogata era ancora vigente). La problematicità deriva dal fatto che gli effetti retroattivi in malam partem, derivanti dalla caducazione ex tunc della norma abrogatrice che fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, potrebbero porsi in contrasto con il principio di retroattività della lex mitior (di cui è ormai consolidato il rango costituzionale: C. Cost. 393 e 394 del 2006) e per tale motivo essere preclusi (con conseguente irrilevanza della questione sollevata).
 
Ebbene, a parte il fatto che anche l’eventuale inapplicabilità della norma reviviscente al caso concreto non determinerebbe ipso iure l’irrilevanza della questione sollevata (in quanto la pronuncia di accoglimento inciderebbe comunque sulla formula assolutoria utilizzabile nel giudizio de quo[23]), la stessa Corte Costituzionale ha espressamente precisato, nella sentenza n. 394 del 2006, che la portata costituzionale del principio di retroattività favorevole – corollario del principio fondamentale di uguaglianza – è strettamente legata all’esistenza di una “lex mitior legittima”, cioè validamente emanata nel rispetto di tutti i vincoli costituzionali[24]; d’altra parte, la conclusione opposta si presterebbe ad intollerabili abusi legislativi, in quanto sarebbe sufficiente emanare una legge formalmente o sostanzialmente illegittima, purché favorevole al reo, per ottenere irragionevoli e indiscriminati effetti di impunità retroattiva.
 
Recentemente, in verità, la Corte con la sentenza n. 28 del 2010 ha posto sul tappeto il problema – senza peraltro risolverlo – della perdurante ‘tenuta’ di tali conclusioni alla luce dell’importante riconoscimento che il principio di retroattività favorevole ha ricevuto sul piano sovranazionale, espressamente recepito nell’art. 49 della Carta di Nizza, cioè tra i principi fondamentali del diritto penale europeo. Tuttavia, non sembra che tale circostanza sia idonea a mutare significativamente i termini della questione (e la relativa soluzione): anche nella prospettiva dell’ordinamento giuridico europeo, infatti, le rationes teoricamente individuabili a fondamento del principio di retroattività della lex mitior(siano esse specificamente individuate nell’uguaglianza piuttosto chenella proporzionalità o nella meritevolezza di pena[25]) presuppongono in ogni caso la piena legittimità della legge penale favorevole, necessariamente espressiva di opzioni politico-criminali dotate di una valida base legale nel diritto nazionale[26].
 
Come è stato puntualmente osservato[27], peraltro, anche qualora il legislatore parlamentare con un atto di pentimento operoso ripristinasse la fattispecie abrogata, ciò non sarebbe sufficiente a rendere irrilevante la questione di legittimità costituzionale della norma abrogatrice (che pure fosse a sua volta ‘abrogata’): l’attuale assetto punitivo, infatti, anche qualora venisse in futuro modificato, estenderebbe retroattivamente i suoi effetti favorevoli (di abolitio criminis) in forza della regola della lex intermedia favorevole positivizzata nell’art. 2, comma 4, c.p. Solo la dichiarazione di incostituzionalità, pertanto, limiterebbe l’efficacia depenalizzante della norma abrogatrice ai “fatti concomitanti” (la cui irrilevanza penale sarebbe comunque salvaguardata dal principio di irretroattività sfavorevole), mentre per i “fatti pregressi” (come quelli oggetto del giudizio), sempre che non sia già intervenuta sentenza di assoluzione passata in giudicato, si riespanderebbe l’efficacia punitiva della norma penale illegittimamente abrogata (ma vigente al tempus commissi delicti). Eventualmente, l’irrilevanza della questione per jus superveniens potrebbe essere dichiarata solo in presenza, nel testo di legge reintroduttivo del reato abrogato, di una ulteriore norma di diritto penale transitorio, che prevedesse espressamente la retroattività della fattispecie reintrodotta nell’ordinamento giuridico (e che avrebbe efficacia retroattiva limitatamente ai fatti pregressi): in questa ipotesi teorica, infatti, la deroga al principio di retroattività favorevole potrebbe essere fondatamente considerata “ragionevole” e quindi legittima, in quanto sostanzialmente ‘correttiva’ di un errore materiale (per di più costituzionalmente censurabile) nell’attività legislativa, che il Parlamento stesso, anche prima di un intervento della Corte Costituzionale, potrebbe espressamente riconoscere come tale.


[1] Tale possibilità era stata prospettata, in dottrina, da M. Gambardella, Abrogazione del reato di associazione militare per scopi politici e obblighi costituzionali espressi di incriminazione, in Cass. pen., 2010, p. 3727 ss.
[2] Cfr. G.A. De Francesco, Associazioni segrete e militari nel diritto penale, in Dig. disc. pen., I, 1987, p. 316 ss.
[3] Sulla problematicità costituzionale, E. Dolcini, Leggi penali “ad personam”, riserva di legge e principio costituzionale di eguaglianza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 50 ss.; G. Arconzo, Corte costituzionale e leggi su misura, in Bin-Brunelli-Pugiotto-Veronesi, Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di giustizia, Padova, 2005, p. 59 ss. In generale, nella dottrina costituzionalistica, si veda soprattutto C. Mortati, Le leggi provvedimento, Milano, 1968; L. Paladin, In tema di leggi personali, in Giur. cost., 1961, p. 1269 ss.
[4] In via subordinata, è stata inoltre sindacata la legittimità della stessa legge delega (in particolare l’art. 14, comma 14, l. n. 246 del 2005) per genericità dei criteri di delega (art. 76 Cost.), da cui comunque deriverebbe – in via consequenziale – l’illegittimità della norma abrogativa censurata in via principale.
[5] Per un quadro completo, si veda M. D’Amico, Il principio di legalità in materia penale fra Corte costituzionale e Corti europee, in N. Zanon, Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, Napoli, 2006, spec. 167 ss.; nella manualistica, per tutti, Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, 2001, p. 83 ss.; D. Pulitanò, Diritto penale, Torino, 2009, p. 143.
[6] Cfr., ex multis, C. Cost., n. 183, n. 508 e n. 580 del 2000; n. 49 del 2002; n. 161 del 2004; n. 407 del 2007; n. 83, 324 e 413 del 2008; n. 34 e 57 del 2009; n. 273 del 2010.
[7] Sulla sentenza n. 394 del 2006 si veda G. Marinucci, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le «zone franche», in Giur. cost., 2006, 4160 ss.; D. Pulitanò, Principio di eguaglianza e norme penali di favore (Nota a Corte cost. num. 393-394 del 2006), in Corr. mer., 2007, 209 ss.; O. Di Giovine, Il sindacato di ragionevolezza nei casi facili. A proposito della sentenza n. 394 del 2006 sui ''falsi elettorali'', in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 100 ss.; C. Pecorella, Pronunce in malam partem e riserva di legge in materia penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 351; V. Manes, Norme penali di favore, no della Consulta, in Dir. giust., n. 46, 2006, 34 ss.; M. Gambardella, Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità delle c.d. norme penali di favore, in Cass. pen., 2007, 467 ss.; M. La Rosa, La condivisibile “ragionevolezza” sulle norme penali di favore, in Dir. pen. proc., 2007, 324 ss.
[8] Il requisito della “specialità” è dedotto logicamente in dottrina dall’argomentazione della Corte, ma non dovrebbe essere interpretato in termini rigidamente strutturali: cfr. M. Scoletta, L’irragionevole insindacabilità dell’arbitrio punitivo in bonam partem, in Giur. cost., 2009, 432 (nota 11).
[9] La dottrina costituzionalistica non è invero unanimemente concorde nel riconoscere in ogni caso la reviviscenza della norma illegittimamente abrogata, che comunque dovrebbe riconoscersi nei casi assimilabili a quello de quo: per un quadro sintetico degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali cfr. M. Scoletta, L’irragionevole insindacabilità, cit., p. 437 s.
[10] Osserva il giudice veronese come “con questa limitazione, infatti, si può arrivare al paradosso che scelte legislative di abrogazione di reati offensivi di valori costituzionalmente protetti o di diritti inviolabili dell’uomo non potrebbero mai essere sindacate dal giudice delle leggi”.
[11] Si veda in particolare G. Marinucci, Il controllo di legittimità costituzionale, cit., p. 4160 ss.
[12] Nello stesso senso, differenziando tuttavia la “carenza” dal “cattivo esercizio” del potere delegato, M. Gambardella, Abrogazione del reato di associazione militare, cit., p. 3730.
[13] Si veda ampiamente, da ultimo, N. Maccabiani, La legge delegata. Vincoli costituzionali e discrezionalità del governo, Milano, 2005, spec. p. 132 s.
[14] Allo schema degli obblighi espressi di criminalizzazione riconduce invece la vicenda in esame M. Gambardella, Abrogazione del reato, cit., p. …
[15] Sul tema, ancora attuali e stimolanti le riflessioni di D. Pulitanò, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 484 ss.
[16] Pensiamo alle teorie dell’argomentazione razionale del discorso giuridico sviluppate soprattutto nell’ambito del “neocostituzionalismo”, il cui utilizzo anche nei giudizi di costituzionalità in materia penale è sostanzialmente prospettato da O. Di Giovine, Il sindacato di ragionevolezza, cit., secondo la quale, in particolare, “il pacifico riconoscimento, in capo al diritto penale, di una dimensione assiologica si riflette anche sulle possibilità applicative della ragionevolezza”; più in generale Id., L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge, Milano, 2006; peraltro, posizioni molto simili in merito al ruolo decisivo del discorso razionale nell’argomentazione giuridica della giurisprudenza penale sono autorevolmente sostenute da G. Fiandaca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 353 ss.; Id., Controllo di razionalità e legislazione penale, in Id., Il diritto penale tra legge e giudice, Torino, 2002, 79 ss.; Id., Spunti problematici di riflessione sull'attuale ruolo della scienza penale, in Aa.Vv., Riserva di legge e democrazia penale, a cura di G. Insolera, Bologna, 2006, p. 41 ss.
[17] Tale profilo è stato in realtà affrontato da C. Cost. n. 161 del 2004, che ha negato l’ammissibilità del sindacato costituzionale ex art. 76 Cost. alla luce, tuttavia, dello specifico petitum richiesto (la manipolazione del precetto penale); la Corte ha riconosciuto, viceversa, la teorica possibilità di una pronuncia di ammissibilità qualora fosse stata sindacata la norma penale nel suo complesso (sebbene, nel caso allora sub iudice, la Corte evidentemente escludesse la conseguente reviviscenza della norma penale ‘sostituita’ e quindi abbia ritenuto sostanzialmente irrilevante una questione quand’anche così prospettata).
[18] Per un quadro approfondito del rapporto tra diritto penale nazionale e diritto europeo nella prospettiva dell’azionabilità costituzionale degli obblighi comunitari di tutela, cfr. C. Sotis, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 2007, passim.
[19] Per una ricostruzione analitica della vicenda della legittimità costituzionale e comunitaria del nuovo falso in bilancio, si veda ancora C. Sotis, Il diritto senza codice, cit., p. 103 ss.
[20] In questo senso, autorevolmente, C. Mortati, Legittimità ed opportunità della legge sulle paramilitari, in Raccolta di scritti, III, Milano, 1972, p. 31 s., che annovera tra i destinatari diretti di tale norma costituzionale non solo il legislatore, ma “anche i singoli soggetti, nonché i vari organi chiamati a mantenerne l’attività nella sfera ad essi prefissata (…) facendo sorgere la competenza degli organi chiamati istituzionalmente alla tutela dell’ordine pubblico a disporre lo scioglimento delle associazioni ivi previste, con la salvaguardia dell’intervento dei controlli amministrativi e giudiziari diretti a reprimere l’eventuale arbitrio dell’amministrazione attiva”.
[21] Cfr. U. De Siervo, La libertà di associazione, in Santaniello (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Padova, 1990, XII, p. 205; G. Brunelli, Struttura e limiti del diritto di associazione politica, Milano, 1991, p. 186 ss.
[22] D’altra parte, che tale norma costituzionale ponga dei precetti non assoluti e meccanici, ma comunque aperti ad una certa mediazione politica del legislatore, emerge con ancora maggiore evidenza in relazione alla proibizione di associazioni segrete, rispetto alle quali non si legge il divieto in senso assoluto, bensì (anche in relazione alla illiceità extra-penale) interpretando coerentemente la ratio costituzionale: cfr. U. De Siervio, Associazione (libertà di), in Dig. disc. pubbl., Torino, 1986, p. 495; A. Pace, Rapporti civili: art. 18, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1977, p. 217 ss.
[23] Secondo l’insegnamento già risalente a C. Cost. n. 148 del 1983 e chiaramente ribadito da C. Cost. n. 394 del 2006.
[24] “E’ giocoforza ritenere che il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare - in chiave di tutela del principio di eguaglianza – l'estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione”: così, chiaramente, C. Cost. n. 394/06.
[25] Per un affresco comparatistico delle rationes della retroattività favorevole nei principali Paesi europei, cfr. G. Dodaro, Principio di retroattività favorevole e «termini più brevi» di prescrizione dei reati, in Giur. cost., 2006, p. 4116 ss.; M. Scoletta, Berlusconi y el principio de retroactividad de la ley penal mas favorable, in Arroyo Zapatero-Nieto Martin (ed.), El Derecho penal del la Uniòn Europea. Situaciòn actual y perspectivas de futuro, Cuenca, 2007, p. 357 ss.
[26] Cfr. V. Onida, Retroattività e controllo di costituzionalità della legge penale sopravvenuta più favorevole, in Bin-Brunelli-Pugiotto-Veronesi (a cura di), Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle corti costituzionale e di giustizia, Torino, 2005, p. 285 ss.; M. Scoletta, Retroattività in mitius e pronunce di incostituzionalità in malam partem, ivi, p. 342 ss.
[27] M. Gambardella, Abrogazione del reato, cit.