ISSN 2039-1676


03 febbraio 2014 |

La sentenza n. 5/2014 della Corte costituzionale: una nuova importante restrizione delle "zone franche" dal sindacato di legittimità  nella materia penale

Nota a Corte cost., 23 gennaio 2014, n. 5, Pres. Silvestri, Red. Lattanzi

Con l'importante sentenza n. 5/2014, la Corte costituzionale - dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme abrogatrici della fattispecie di "associazione paramilitare" - compie un nuovo passo nella direzione dell'estensione della sindacabilità, anche in malam partem, delle norme penali. Pubblichiamo una nota a commento di Marco Scoletta, peraltro autore di un recente studio monografico sul tema (Metamorfosi della legalità. Favor libertatis e sindacabilità in malam partem delle norme penali, Pavia, 2012, pp. I-312) (AA).

Il presente contributo è ora pubblicato nel n. 2/2014 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.


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Abstract. La sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2014, dichiarando l'illegittimità di una norma abrogatrice, ha determinato la reviviscenza di una fattispecie incriminatrice che era stata espunta dall'ordinamento. Si tratta, pertanto, di un'eccezionale pronuncia in malam partem che, non essendo inquadrabile nel paradigma di sindacabilità delle c.d. norme penali "di favore" tracciato da C. Cost. n. 394 del 2006, sembra aprire nuovi scenari e nuove prospettive nel controllo di legittimità sulle scelte punitive del legislatore. Nella nota si analizzano le peculiarità della vicenda normativa oggetto del giudizio e si individuano i profili realmente innovativi della sentenza di illegittimità, soprattutto in relazione al riconoscimento - finora tutt'altro che pacifico - degli effetti di reviviscenza normativa conseguenti al riconoscimento dei "vizi formali" delle leggi penali favorevoli. 

SOMMARIO: 1. La vicenda: l'abrogazione della fattispecie incriminatrice di associazione paramilitare - 2. Il quadro normativo e le censure di legittimità costituzionale - 3. Il ripristino normativo della fattispecie penale e la perdurante rilevanza della questione - 4. La nuova ipotesi di ammissibilità del sindacato su norme penali favorevoli: la violazione dell'art. 76 Cost. - 5. L'accoglimento della questione nel merito (rinvio) - 6. Gli effetti della dichiarazione di illegittimità della norma abolitrice: reviviscenza del reato ed applicazione nel processo a quo - 7. Conclusione: un nuovo significato della riserva di legge penale