24 ottobre 2016
La Corte di giustizia UE in materia di retroattività in mitius della legge penale
Corte di giustizia UE, sent. 6 ottobre 2016, Paoletti e a., causa C-218/2015
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In attesa di poterne ospitare un commento più approfondito, segnaliamo subito questa recentissima sentenza della Corte di giustizia, che - rispondendo a una domanda pregiudiziale formulata dal Tribunale di Campobasso - si confronta con il diritto all'applicazione retroattiva della norma penale più favorevole riconosciuto dall'art. 49 § 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (CDFUE) in relazione a una questione già affrontata nel 2007 dalle Sezioni Unite nella sentenza Magera (Cass., sez. un. pen., 27 settembre 2007, Magera, in Cass. pen., 2008, 898 s.): la questione, cioè, se l'ingresso della Romania nell'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 2007, abbia determinato un'abolitio criminis rispetto ai fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 commi 3 e 3 bis t.u. imm. aventi a oggetto cittadini rumeni e realizzati sino al 2006.
La sentenza giunge alla medesima conclusione negativa cui era già pervenuta la nostra Suprema Corte, sulla base tra l'altro del rilievo che "gli elementi costitutivi del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sono [...] rimasti invariati nell’ordinamento giuridico italiano, non avendo l’adesione della Romania all’Unione prodotto effetti sulla qualificazione di tale infrazione" (§ 35), nonché dell'argomento per cui "statuire in senso contrario equivarrebbe ad incoraggiare detto traffico non appena uno Stato abbia avviato il processo di adesione all’Unione, poiché i trafficanti avrebbero la garanzia di beneficiare successivamente dell’immunità. Lo scopo raggiunto sarebbe, quindi, contrario a quello perseguito dal legislatore dell’Unione" (§ 36). Sul tema della generale irririlevanza ai fini dell'abolitio criminis di normes semplicemente richiamate da elementi normativi della fattispecie penale, cfr. l'ampio studio di G.L. Gatta, Abolitio criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi, Giuffrè, 2009, p. 817 ss., nonché Id., Abolitio criminis e successione di norme "integratrici" nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della corte di Cassazione, in questa Rivista, 15 ottobre 2010.
Dal punto di vista più generale dei rapporti tra diritto penale nazionale e diritto dell'Unione, la sentenza merita di essere segnalata sotto due ulteriori profili, a ben guardare non proprio scontati per molti osservatori italiani:
- da un lato, essa conferma che tutte le materie penali oggetto di regolamentazione da parte del diritto dell'Unione (come, in questo caso, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, oggetto di una direttiva e di una parallela decisione quadro del 2002) ricadono per ciò solo nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (indipendentemente, come ribadisce una volta di più la Corte, dalla circostanza se le disposizioni penali di cui si discute siano state o meno introdotte con la specifica finalità di trasporre strumenti di diritto derivato dell'Unione: § 18), con conseguente necessaria applicazione nelle materie medesime dei diritti riconosciuti dalla Carta ai sensi dell'art. 51 CDFUE;
- dall'altro, essa riposa sull'implicito riconoscimento dell'effetto diretto dei diritti riconosciuti dalla Carta nell'ordinamento nazionale, che avrebbe dovuto condurre - se la prospettazione del giudice nazionale sulla specifica questione all'esame fosse stata ritenuta fondata dalla Corte - alla disapplicazione della norma penale di cui si controverteva nel caso di specie in ragione, appunto, del suo contrasto con l'art. 49 § 1 CDFUE, senza alcun ulteriore passaggio avanti alla Corte costituzionale.
Il che conferma, se mai se ve ne fosse ancora bisogno, il potenziale ancora inespresso, ma letteralmente esplosivo, della Carta nel nostro ordinamento: non solo nella materia 'calda' del principio della retroattività in mitius della norma penale (già oggetto, come il lettore attento rammenterà, della recentissima sentenza n. 193 della Corte costituzionale, sulla quale speriamo di poter presto ritornare), ma rispetto alla generalità dei diritti da essa riconosciuti, destinati ad imporsi al giudice comune come criterio in grado di invalidare le scelte del legislatore senza necessità - né, a rigore, possibilità - di intervento della Corte costituzionale, ogniqualvolta il caso all'esame ricada all'interno del (sempre più vasto) ambito di applicazione del diritto UE. (Francesco Viganò)