ISSN 2039-1676


26 ottobre 2015 |

Interdizione dal diritto di voto a seguito di condanna penale e retroattività favorevole: i principi (scarni) enunciati dalla Corte di giustizia (e la mancanza di dialogo con la Corte edu)

Corte di giustizia UE, sent. 6 ottobre 2015, Delvigne (C-650/13)

 

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1. In questa sentenza la Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea si è occupata della portata applicativa degli artt. 39 par. 2 e 49 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), al fine di valutarne il rispetto da parte di una normativa nazionale (come quella francese vigente al momento del fatto dal quale è sorta la questione sottoposta alla Corte) che esclude de iure il diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo per le persone alle quali è stata inflitta una condanna penale per un grave delitto. La sentenza, oltre a concentrarsi sul profilo specificamente attinente alla compatibilità con il diritto Ue della pena accessoria dell'interdizione dal diritto di voto, si occupa del rapporto della disciplina nazionale con il principio alla retroattività delle legge penale più favorevole. Si tratta di una sentenza che ribadisce alcuni principi importanti, ma che si caratterizza per una mancanza di dialogo con la parallela giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

 

2. Procediamo però con ordine, esponendo brevemente il caso di specie. Un cittadino francese viene condannato nel 1988, in via definitiva, a una pena detentiva di dodici anni per un grave delitto. In applicazione della disciplina prevista dall'allora vigente codice penale del 1810, egli subisce automaticamente (de iure) la privazione del diritto di voto, di elettorato e di eleggibilità. Nel nuovo codice penale, entrato in vigore il 1° marzo 1994, tuttavia, si prevede che tale pena accessoria possa essere disposta solo dopo una valutazione del giudice (e, dunque, non automaticamente) e per una durata massima di dieci anni in caso di delitto. Nonostante l'intervenuta novella normativa, il cittadino francese non vede reintegrato il suo diritto di voto, in quanto una disposizione transitoria fa salve le pene accessorie interdittive pronunciate in via definitiva prima del 1994, con la possibilità, tuttavia, di chiederne successivamente la revoca. Egli viene così radiato dalle liste elettorali del suo Comune nel 2012. Decide allora di ricorrere al giudice amministrativo, il quale solleva in via pregiudiziale la qui esaminata questione alla Corte di giustizia.

 

3. Il ragionamento dei giudici di Lussemburgo prende le mosse dall'analisi della normativa europea. In particolare, viene proposta una doppia corrispondenza: l'art. 39 par. 1 della Carta[1] corrisponde all'art. 20 par. 2 lett. b) TFUE[2], mentre l'art. 39 par. 2[3] della Carta viene fatto corrispondere all'art. 14 par. 3 TUE[4]. In riferimento alla prima coppia di norme, la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenerla applicabile esclusivamente ai casi in cui la limitazione del diritto di voto riguardi un cittadino di un altro Stato membro. Si tratta dunque di una disciplina inapplicabile al caso di specie. Diverso il discorso in riferimento alla seconda coppia di norme. Esse hanno per oggetto il diritto di voto globalmente inteso, prescindendo cioè dalla nazionalità del soggetto cui viene riconosciuto.

 

4. Per valutare la conformità della disciplina francese con la Carta, i giudici di Lussemburgo realizzano un'opera di bilanciamento tra contrapposti interessi, sulla base dei criteri indicati dall'art. 52 della stessa. Esso infatti dispone che "eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla (...) Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui". Ad avviso della Corte, le limitazioni al diritto di voto poste dalla normativa francese sono legittime, in quanto previste dalla legge (codice penale e legislazione elettorale), rispettose del contenuto essenziale del diritto di voto (che viene escluso solo per categorie specifiche di soggetti a causa del loro comportamento) e proporzionate (la limitazione tiene infatti conto della natura e della gravità del reato commesso, nonché della durata della pena).

 

5. La Corte ritiene quindi che l'art. 39 par. 2 della Carta non osti alle limitazioni del diritto di voto previste dalla normativa francese.

 

 

6. Ciò che sorprende forse maggiormente nella pronuncia qui esaminata è l'assenza di ogni riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonostante la regola di equivalenza contenuta nell'art. 52 par. 3 CDFUE[5]. Anche la Corte di Strasburgo, infatti, si è ripetutamente occupata dei limiti propri del diritto di voto (garantito dall'art. 3 prot. add. Cedu[6]), con particolare riferimento agli effetti prodotti dall'applicazione di una pena accessoria. A partire dalla storica sentenza Hirst c. Regno Unito (n. 2) del 2005, infatti, la Corte edu ha ripetutamente ribadito che l'automatica, generale ed indiscriminata esclusione del diritto di voto imposta a tutti i detenuti - a prescindere quindi dalla durata della pena, dalla natura e dalla gravità del reato, nonché dalle circostanze personali dell'autore - non costituisce una misura proporzionata rispetto agli interessi pubblici perseguiti con tale limitazione (prevenzione generale e rafforzamento del senso civico dei detenuti) ed è, dunque, incompatibile con l'art. 3 prot. add. Cedu. Si tratta, nella sostanza, di principi analoghi a quelli sinteticamente enunciati dalla pronuncia della Corte di giustizia e che dunque, attraverso un maggior dialogo tra le due corti, potrebbero trovare una più radicale affermazione negli ordinamenti nazionali.

 

7. La Corte di giustizia non si esime poi dall'analizzare l'ulteriore questione della compatibilità della normativa francese con il principio di retroattività favorevole della legge penale di cui all'art. 49 par. 1, ultima frase, della Carta[7], posto che, a partire dal 1994, il nuovo codice non prevede più l'applicabilità de iure della pena accessoria dell'interdizione dal diritto di voto, inflitta invece automaticamente al ricorrente. La questione viene principalmente risolta (un po' frettolosamente) sulla base della facoltà di richiedere la revoca della pena accessoria riconosciuta al soggetto condannato: poiché sussiste tale facoltà, non viene considerato violato il principio di retroattività favorevole della legge penale.

 

8. Ancora una volta deve registrarsi la completa mancanza di ogni riferimento alla giurisprudenza della Corte edu sul punto e, in particolare, dei principi affermati nella sentenza Scoppola c. Italia del 2009. In essa, come noto, la Corte di Strasburgo ha sottolineato come il principio di retroattività della legge più favorevole  sia applicabile a tutte le leggi intervenute tra il momento della commissione del fatto e quello in cui è passata in giudicato la sentenza di condanna. Il principio, ormai consolidato, dell'efficacia preclusiva del giudicato rispetto all'operatività retroattiva della lex mitior avrebbe potuto essere richiamato dalla Corte di giustizia, a sostegno di una argomentazione di per sé scarna e non decisiva.

 

9. In conclusione, ad avviso della Corte, gli articoli 39, par. 2, e 49, par. 1, ultima frase, della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, escluda de iure dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo le persone alle quali  è stata inflitta una condanna penale per un delitto grave divenuta definitiva prima del 1° marzo 1994. Si tratta di una conclusione giuridicamente corretta, ma la cui motivazione avrebbe sicuramente potuto essere rafforzata e resa più persuasiva nel caso in cui la Corte di giustizia avesse guardato con maggior attenzione alla parallela (e sostanzialmente conforme) giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

 


[1] "Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato".

[2] "I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno (...) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato".

[3] "I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto".

[4] "I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni".

[5] "Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa".

[6] "Le Alte Parti contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo".

[7] "Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima".