ISSN 2039-1676


24 luglio 2016

La Corte costituzionale su sanzioni amministrative e principio di retroattività della lex mitior

Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 193, Pres. Grossi, Rel. Amato

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Segnaliamo ai lettori, riservandoci di ospitare su questa Rivista uno o più contributi a commento, che la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 689/1981, per contrasto con gli artt. 1171 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, e 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori di illeciti amministrativi, ha affermato che:

«non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative» e che

«in riferimento all'art. 3 Cost., la costante giurisprudenza di questa Corte... ha affermato che in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore - nel rispetto del limite della ragionevolezza - modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del 2002)».

Va peraltro segnalato che la sentenza qui segnalata riconsoce la possibilità che singole disposizioni sanzionatorie amministrative più favorevoli all'agente vengano applicate retroattivamente qualora l'interprete, alla luce dei criteri 'Engel' elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, riconosca la loro natura sostanzialmente penale. (G.L. Gatta)