ISSN 2039-1676


03 aprile 2017 |

L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni "sostanzialmente penali" e la rimozione del giudicato di condanna: la decisione della Corte Costituzionale

Nota a Corte Cost., sent. 10 gennaio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), n. 43, Pres. Grossi, Red. Cartabia

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. La Corte costituzionale torna ad occuparsi del tema della estensione delle garanzie previste dall’ordinamento interno per le pene alle sanzioni qualificate come amministrative dalla legislazione nazionale, ma configurabili come “sostanzialmente penali” nell’ottica CEDU. E lo fa con una decisione che, escludendo la possibilità di rimuovere il giudicato di condanna in caso di illegittimità sopravvenuta della base legale di una sanzione (formalmente) amministrativa, lascia spazio ad alcuni dubbi e suscita nuovi spunti di riflessione circa i problematici rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento convenzionale nell’ambito del c.d. diritto punitivo.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vicenda. – 3. I dubbi di legittimità costituzionale. – 4. La decisione della Corte costituzionale. – 5. L’art. 7 CEDU e la ‘terza via’ dell’interpretazione convenzionalmente conforme. – 5.1. Il principio di legalità convenzionale e l’esecuzione di una “pena” sprovvista di legal basis. – 5.2. L’interpretazione convenzionalmente conforme e le ‘aperture’ dell’Avvocatura generale dello Stato. – 6. Quale tutela per il destinatario della sanzione convenzionalmente illegittima? – 7. Considerazioni conclusive: il rischio di “ricombinazione genetica” del diritto penale e il ‘richiamo all’ordine’ della Consulta.