ISSN 2039-1676


19 febbraio 2013 |

La Corte europea sul principio di legalità  della pena

C. eur. dir. uomo, quarta sezione, sent. 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta

Per scaricare la sentenza qui segnalata, clicca qui.

 

1. Il ricorrente è un cittadino maltese che, in data 16 novembre 2005, veniva condannato dalla Criminal Court a quindici anni di reclusione ed al pagamento di 15.000 lire maltesi (circa 35.000 euro) per essere stato trovato in possesso di quasi mille pillole di ecstasy non destinate all'uso personale. La sentenza era successivamente confermata dalla Court of Criminal Appeal.

All'esito del procedimento penale, tuttavia, egli sollevava una questione di legittimità costituzionale della Sezione 120A della Medical and Kindred Professions Ordinance poiché tale norma - consentendo al Pubblico Ministero di richiedere alternativamente il rinvio a giudizio di fronte alla Criminal Court ovvero di fronte alla Court of Magistrates - attriuisce di fatto all'accusa un potere discrezionale in grado di determinare lo stesso quadro edittale applicabile in caso di condanna. Infatti, ai sensi della medesima disposizione, per il reato in parola la Criminal Court può applicare una pena compresa tra i quattro anni di reclusione e l'ergastolo, mentre per la Court of Magistrates vale una cornice edittale che spazia da sei mesi a dieci anni di reclusione (e, quindi, sensibilmente più mite). Da tale disciplina, pertanto, deriverebbe la violazione del canone di equità processuale di cui all'art. 6 Cedu e del principio di legalità della pena sancito dall'art. 7 Cedu.

Tuttavia, con sentenza del 12 febbraio 2010, la Corte costituzionale rigettava entrambe le questioni sollevate, non ritenendo la descritta possibilità di scelta per l'accusa in sede di esercizio dell'azione penale in grado di compromettere l'imparzialità del successivo giudizio. Inoltre, pur auspicando una maggiore chiarezza legislativa in ordine ai criteri capaci di orientare tale determinazione, la Corte osservava come al soggetto agente non venisse comunque preclusa la possibilità di conoscere le conseguenze penali della propria condotta illecita, chiaramente stabilite dalla legge.

 

2. Il ricorrente ripropone sostanzialmente le medesime doglianze di fronte alla Corte europea, ribadendo che la legge maltese consente al Pubblico Ministero di determinare - con scelta non censurabile in alcun modo dall'imputato - il quadro edittale applicabile in caso di condanna, secondo criteri non stabiliti dalla legge e non prevedibili ex ante. Inoltre, sottolinea come la sanzione inflitta in concreto abbia oltrepassato effettivamente i massimi edittali previsti in caso di processo davanti alla Court of Magistrates e come, pertanto, la scelta dell'accusa si sia rivelata decisiva rispetto al quantum di pena determinato nella sentenza di condanna.

Il Governo maltese, al contrario, rileva come il potere accordato al Pubblico Ministero debba ritenersi riconducibile alle normali prerogative dell'organo di accusa, il quale ha facoltà di formulare la richiesta di pena più adeguata rispetto ai singoli fatti accertati che, evidentemente, possono presentare diverse soglie di gravità, ancorché astrattamente riconducibili alla medesima fattispecie incriminatrice (sottolineando, peraltro, che la Criminal Court ha comunque una generale facoltà di applicare una pena inferiore al minimo edittale qualora voglia disattendere la scelta compiuta dall'accusa). Inoltre, proprio alla luce della gravità del fatto commesso (con particolare riferimento alla grande quantità di stupefacenti rinvenuti in suo possesso), il ricorrente avrebbe ben potuto prevedere che il Pubblico Ministero avrebbe scelto di investire il giudice in grado di applicare la sanzione più severa (la Criminal Court, appunto).

 

3. Entrando nel merito della questione prospettata nel ricorso, la Corte ritiene utile procedere ad un esame della stessa sotto l'angolo dell'art. 7 Cedu e ribadisce le consuete affermazioni di principio secondo le quali la nozione di "legge" (law) abbraccia tanto il diritto scritto, quanto quello di origine giurisprudenziale, sottolineando dunque come il principio di legalità si declini in un'esigenza di "accessibilità" e "prevedibilità" delle decisioni giudiziali alla luce delle leggi vigenti e dei precedenti in materia.

Fatte tali premesse, la Corte osserva che non vi siano particolari difficoltà interpretative rispetto alla disposizione rilevante la quale, effettivamente, consente al Pubblico Ministero di investire del giudizio alternativamente la Criminal Court o la Court of Magistrates, prevedendo altresì due differenti cornici edittali di pena a seconda del giudice adito.

Così disponendo, tuttavia, tale normativa non consente al soggetto agente di prevedere, al momento della commissione del reato, la scelta che sarà compiuta dall'organo di accusa e, di conseguenza, di conoscere la reale ampiezza della cornice edittale all'interno della quale verrà determinata la pena, il che risulta dimostrato anche dai precedenti allegati dal ricorrente (sebbene non del tutto analoghi tra loro). Pur ritenendo verosimile che l'accusa si attenga a diversi criteri nella determinazione della gravità del reato e, quindi, dell'organo giurisdizionale da investire con la richiesta di rinvio a giudizio, la Corte non può fare a meno di osservare che tali criteri non risultano stabiliti in alcuna fonte pubblica (e, dopotutto, la stessa Corte costituzionale maltese aveva auspicato una maggiore chiarezza legislativa sul punto).

Inoltre, da un punto di vista procedurale, la scelta dell'accusa non risulta sottoposta ad alcun controllo giurisdizionale, ed anche la possibilità per la Criminal Court di applicare una pena al di sotto del limite edittale risulta, invero, specificamente esclusa per il reato in parola (e, infatti, il Governo non ha prodotto alcun precedente giurisprudenziale in cui tale eventualità si è effettivamente verificata).

Per le ragioni esposte, quindi, la Corte ritiene violato l'art. 7 Cedu e non giudica necessario esaminare la questione anche sotto l'angolo dell'art. 6 Cedu. Tuttavia, al ricorrente viene accordata esclusivamente una modesta somma a titolo di equa soddisfazione per il danno morale subito e, in particolare, non viene richiesto allo Stato soccombente di provvedere a ridurre la pena applicata come, invece, era stato demandato nel ricorso.

 

4. A parte l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Kalaidjeva - secondo la quale la Corte avrebbe probabilmente dovuto porsi anche il problema della violazione dell'art. 6 Cedu e non giudicare tale profilo assorbito nella statuizione sull'art. 7 Cedu -, risulta interessante la dissenting opinion formulata dal giudice maltese Quintano (nominato ad hoc in sostituzione del giudice De Gaetano, impossibilitato a partecipare al giudizio), l'unico ad aver espresso voto contrario tra i componenti della Quarta sezione rispetto alla statuizione sulla violazione del principio di legalità. In particolare, egli osserva come alla luce della giurisprudenza delle Corti maltesi, adeguatamente pubblicata, il ricorrente avrebbe potuto prevedere che il proprio caso, vista la gravità della condotta tenuta, sarebbe stato giudicato dalla Criminal Court. Sebbene la legge non riporti un elenco dei criteri in grado di orientare la scelta del Pubblico Ministero, infatti, tali parametri (rappresentati, ad esempio, dal quantitativo di stupefacente rinvenuto, dalla possibile commissione in forma associativa, dalla collaborazione offerta alle autorità inquirenti) sono desumibili proprio dai precedenti giurisprudenziali sedimentatisi nel tempo che la Corte, vista la prospettiva antiformalistica con cui intende la nozione di "legge", avrebbe dovuto tenere in debita considerazione.

 

5. Sebbene non debbano essere sottovalutate le osservazioni critiche del giudice Quintano (il quale, in quanto giudice nazionale, aveva verosimilmente la migliore conoscenza del diritto "vivente" maltese), nonché la circostanza che la sentenza non è ancora divenuta definitiva, si può rilevare che la sentenza in commento offre una decisa valorizzazione del principio nulla poena sine lege. Ancorché tale corollario sia espressamente sancito dall'art. 7 Cedu accanto a quello del nullum crimen (a differenza di quanto avviene, ad esempio, nell'art. 25 Cost.), infatti, la grande maggioranza delle (esigue) pronunce della Corte europea sul principio di legalità penale attiene ai diversi problemi della "accessibilità" e "prevedibilità" del precetto[1] o dell'applicazione di specifiche conseguenze del reato accessorie rispetto alla pena[2].

Il tema della legalità della pena - nitidamente distinto rispetto a quello del precetto - è emerso, in effetti, soprattutto nelle risalenti pronunce Baskaya e Oçkuoglu c. Turchia e E.K. c. Turchia[3] ma, successivamente, si è ripresentato essenzialmente in casi di problematica individuazione del tempus di riferimento nella valutazione circa la reale efficacia retroattiva di riforme legislative volte ad introdurre un trattamento sanzionatorio più rigoroso (cfr., ad esempio, le sentenze Veeber c. Estonia, Achour c. Francia, relative ad ipotesi di reato continuato e di recidiva). Solo di recente, invece, la Corte sembra mostrare una maggiore sensibilità rispetto allo specifico profilo della prevedibilità del quantum di pena da espiare se si considerano, ad esempio, quelle sentenze in cui è stata censurata sotto l'angolo dell'art. 7 Cedu l'impossibilità per il condannato di conoscere la data effettiva della propria liberazione a causa della confusione regnante nella disciplina dell'esecuzione penale (sentenza Kokkinakis c. Cipro) o la posticipazione della stessa per effetto di un mutamento (interpretativo) sfavorevole delle modalità di accesso ad una misura alternativa (nella recentissima Del Rio Prada c. Spagna, già pubblicata in questa Rivista: clicca qui per accedervi).

Certamente, da tali pronunce, così come dalla sentenza in commento, non si possono trarre indicazioni decisive in ordine a problemi di legalità della pena noti alla dottrina penalistica come, ad esempio, l'eccessiva ampiezza dei compassi edittali previsti per determinati reati[4]. La constatazione di una violazione del canone della "prevedibilità" deriva, in effetti, da una particolare situazione caratterizzata da una pluralità di cornici edittali e dall'assenza di criteri legislativi in grado di orientare la riconduzione del fatto concreto all'una piuttosto che all'altra (problema che, peraltro, è emerso di recente all'attenzione anche del Tribunal Constitucional spagnolo il quale, in un caso per certi versi analogo a quello in commento, ha parimenti concluso per una violazione del principio di legalidad sancionadora di cui all'art. 25 della Costituzione spagnola[5]). Ad ogni modo, deve essere certamente salutata con favore la crescente attenzione da parte dei giudici di Strasburgo ad un tema - quello della prevedibilità della misura della pena - che, indubbiamente, ha una centrale rilevanza nella prassi forense.

Sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia di principio della legalità in materia penale, cfr. la recente analisi di A. Colella già pubblicata sulla nostra Rivista (clicca qui per accedervi).

 


[1] Si vedano, ad esempio, i noti leading cases Cantoni c. Francia, Kokkinakis c. Grecia, S.W. e C.R. c. Regno Unito, Pessino c. Francia, Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania, Liivik c. Estonia.

[2] In questa categoria rientrano pronunce su talune misure di sicurezza, poi riqualificate dalla Corte come sanzioni penali, ed applicate in modo retroattivo o in assenza di un giudizio di colpevolezza per il fatto commesso (si vedano, in particolare, le sentenze Welch c. Regno Unito, Sud Fondi c. Italia, M. c. Germania.

[3] In cui la Corte riteneva "prevedibile" la condanna dei ricorrenti ma non la sanzione detentiva, invece che pecuniaria, che era stata applicata ad alcuni di essi sulla base di un'interpretazione estensivo-analogica.

[4] Tra i tanti, cfr. F. Bricola, La discrezionalità penale, Milano, 361; G. Marinucci-E. Dolcini, Corso di diritto penale, 3° ed., Milano, 2001, 230.

[5] Si veda, da ultimo, la sentenza n. 166/2012, del 1 ottobre 2012, in corso di pubblicazione in Ius17@unibo.it, n. 3/2012, che ha censurato la disposizione che, in chiave sanzionatoria, prevedeva tre tipologie di illeciti amministrativi per le violazioni alla legge sulla tutela del consumatore (e tre diverse cornici edittali ad esse ricollegate) distinte secondo criteri, tuttavia, non sufficientemente determinati e volti a conferire eccessiva discrezionalità all'organo applicatore della sanzione.