ISSN 2039-1676


30 ottobre 2013 |

La Grande Camera della Corte EDU su principio di legalità  della pena e mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli

Corte eur. dir. uomo, sent. 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09

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1. Con la sentenza Del Rio Prada c. Spagna, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che il revirement del Tribunal Supremo spagnolo in merito alle modalità di applicazione del beneficio penitenziario della redención de penas por trabajo a soggetti pluricondannati ha comportato una violazione del principio di legalità sancito dall'art. 7 Cedu. Viene così confermata la precedente sentenza della Terza sezione della Corte datata 10 luglio 2012 la quale non era divenuta definitiva proprio in virtù dell'accoglimento della richiesta di rinvio alla Grande Camera presentata da parte del governo spagnolo (in proposito, v. F. Mazzacuva, La Corte europea su principio di legalità e applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale sfavorevole in materia di esecuzione delle pene in Spagna, in questa Rivista).

 

2. Il ricorso è stato presentato da Ines Del Rio Prada, esponente del terrorismo separatista basco che veniva arrestata nel 1987 e successivamente condannata, in separati procedimenti, per ventitré omicidi e diversi tentativi di omicidio a pene che, sommate aritmeticamente, ammontavano a più di tremila anni di reclusione. In applicazione dell'art. 70, 2° comma, del codice penale spagnolo del 1973, che stabiliva il limite massimo al cumulo delle pene (applicabile anche in ipotesi di pluralità di procedimenti per reati connessi), l'entità della sanzione complessiva veniva stabilita, appunto, in quella trent'anni di reclusione.

Invocando l'applicazione del beneficio della redención de penas por trabajo (che consentiva uno sconto di pena di un giorno ogni due giorni di lavoro intramurario) - abrogato con l'introduzione del nuovo codice penale del 1995 ma mantenuto in via transitoria per i soggetti condannati sulla base del codice previgente -, la ricorrente presentava nel 2008 richiesta di liberazione anticipata, allegando i vari provvedimenti della magistratura di sorveglianza che avevano periodicamente certificato il lavoro svolto ed accordato gli sconti di pena. Tuttavia, in applicazione dell'orientamento interpretativo inaugurato dal Tribunal Supremo il 28 febbraio 2006 nei confronti del terrorista Henri Parot, l'Audiencia Nacional rigettava la richiesta.

Secondo tale nuova interpretazione (denominata appunto "doctrina Parot"), infatti, lo sconto di pena deve essere calcolato su ciascuna delle pene inflitte non, come nella precedente prassi giurisprudenziale, sulla sanzione complessiva determinata all'esito dell'applicazione del limite dei trent'anni di reclusione. La portata pratica di tale revirement si può apprezzare proprio considerando che, nel caso della ricorrente, tale modalità di calcolo, in quanto parametrata su di una "base" di oltre tremila anni di reclusione, conduceva di fatto a vanificare l'applicazione del beneficio penitenziario ed a riportare la data di effettiva liberazione al 2017.

Nel ricorso alla Corte europea, seguito a diverse pronunce del Tribunal constitucional in cui era stata costantemente riconosciuta la legittimità costituzionale dell'applicazione del nuovo orientamento giurisprudenziale, si lamentava quindi una violazione del principio di irretroattività della legge penale (art. 7 Cedu) e, di conseguenza, del diritto alla libertà personale (art. 5 Cedu) relativamente al periodo di detenzione successivo al rigetto dell'istanza di liberazione anticipata. Con sentenza del 10 luglio 2012, come anticipato, la Terza sezione della Corte europea aveva accolto entrambe le doglianze, anche se proprio la natura non definitiva di tale pronuncia ha consentito al Tribunal Supremo di confermare il proprio orientamento interpretativo anche in tempi più recenti (sul punto, v. F. Mazzacuva, Il Tribunal Supremo spagnolo sulle ricadute interne del caso Del Rio Prada in materia di irretroattività delle modifiche peggiorative del trattamento penitenziario, in questa Rivista).

 

3. Il ragionamento della Grande Camera ricalca essenzialmente le cadenze argomentative della sentenza di "prima istanza". Il profilo maggiormente problematico, in effetti, concerne la stessa applicabilità dell'art. 7 Cedu in una vicenda che, secondo il governo spagnolo, avrebbe interessato esclusivamente il piano dell'esecuzione penale e non la misura della pena (che, nel tempo, si sarebbe sempre rimasta corrispondente a trent'anni di reclusione).

In merito, la Corte osserva che, secondo la costante giurisprudenza interna sviluppatasi a partire dagli anni '90 in relazione alla disciplina codicistica del 1973, attraverso l'applicazione limite dei trent'anni di reclusione di cui all'art. 70, le singole pene venivano a costituire una "nuova" ed unica sanzione. Sulla concreta misura della stessa, inoltre, incideva in maniera determinante il beneficio della redención de penas, il quale comportava uno sconto di pena automatico e obbligatorio (avendo il giudice di sorveglianza un ruolo essenzialmente certificativo del periodo di lavoro svolto).

Di conseguenza, con forte assonanza rispetto ai termini della pronuncia della Terza sezione, la Grande Camera osserva che, sebbene la materia dell'esecuzione penale rimanga esclusa in via di principio dal concetto di "matière pénale" (e non sia pertanto assoggettata al principio di irretroattività di cui all'art. 7 Cedu), nel caso in esame la disciplina della redención de penas deve essere considerata parte integrante del "droit pénal matériel". Tale conclusione, peraltro, sarebbe dimostrata proprio dal fatto che, in occasione della riforma del 1995, il legislatore si è curato di formulare disposizioni transitorie volte a garantire l'applicazione del beneficio ai soggetti giudicati sulla base del codice penale del 1973.

Fatte queste premesse, la Corte osserva che l'elaborazione nel 2006 della doctrina Parot da parte del Tribunal Supremo ha comportato un prolungamento della pena certamente "imprevedibile" da parte della ricorrente. Secondo giurisprudenza costante di Strasburgo, infatti, l'esame del diritto c.d. "vivente" ha un ruolo decisivo nella valutazione della sussistenza di una base legale e, pertanto, un improvviso revirement giurisprudenziale (soprattutto se di una giurisdizione superiore) implica una violazione del principio di legalità al pari di una riforma legislativa retroattiva. La conferma di tale conclusione, d'altra parte, non è priva di significato, se solo si considerano le resistenze che la tesi dell'equiparazione tra legge e giurisprudenza, con specifico riguardo al tema dell'efficacia intertemporale degli overruling, incontra tuttora nei diversi ordinamenti europei (per ciò che concerne l'Italia, evidentemente, il riferimento è alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 230/2012).

 

4. Per tali motivi, la Grande Camera conferma la violazione del principio di legalità sancito dall'art. 7 Cedu e, di conseguenza, del diritto alla libertà personale di cui all'art. 5 Cedu relativamente al periodo di detenzione successivo al rigetto dell'istanza di liberazione anticipata (in quanto sprovvisto di base legale). Inoltre, viene ribadita la richiesta, ai sensi dell'art. 46 Cedu, di disporre, oltre ad un risarcimento economico per il danno morale subito, la liberazione della ricorrente quale unico rimedio effettivo rispetto alla violazione subita.

La decisione è stata presa con larga maggioranza (quindici voti contro due) sul profilo di violazione dell'art. 7 Cedu ed all'unanimità su quello relativo all'art. 5 Cedu. Nella loro opinione dissenziente, i giudici Mahoney e Vehabóvic, illustrano le ragioni del loro voto contrario rispetto alla prima statuizione. In particolare, essi ritengono che il caso non si distingua dai diversi precedenti nei quali la materia dell'esecuzione penale è stata sottratta al divieto di retroattività stabilito dall'art. 7 Cedu; a nulla varrebbe, in questo senso, l'incidenza del beneficio carcerario sulla concreta misura della pena da espiare, così come l'affidamento della ricorrente nella prospettiva di liberazione nel 2008.

 

5. In esecuzione della sentenza, la Audiencia Nacional ha immediatamente (in data 22 ottobre 2013) disposto la liberazione della ricorrente (clicca qui per scaricare la sentenza) nonostante il clima di forte dissenso nell'opinione pubblica. In particolare, diversi esponenti delle associazioni delle vittime del terrorismo hanno immediatamente annunciato manifestazioni di protesta in caso di esecuzione della sentenza (manifestazioni che si sono poi effettivamente tenute il 27 ottobre 2013, pur senza la partecipazione ufficiale del governo), così come critiche alla sentenza sono provenute altresì dagli ambienti politici, non solo governativi (v. le dichiarazioni dello stesso premier Rajoy, ma anche quelle di diversi rappresentanti dei partiti di opposizione).

Come si può immaginare, peraltro, gran parte delle preoccupazioni emerse nei primi commenti (in particolare, nelle dichiarazioni del ministro della giustizia Alberto Ruiz-Gallardón riportate dagli organi di informazione) sono rivolte al problema della possibile "generalizzabilità" della pronuncia, ossia dell'applicazione dei principi in essa enunciati anche rispetto a quei condannati per terrorismo cui è stata applicata la doctrina Parot ma che, a differenza di Ines Del Rio Prada, non hanno presentato ricorso alla Corte europea (si tratta, come noto, di una tematica emersa in maniera importante anche nell'ordinamento italiano, in particolare nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 210/2013 sui cc.dd. "fratelli minori" di Scoppola, su cui v. G. Romeo, Giudicato penale e resistenza alla lex mitior sopravvenuta: note sparse a margine di Corte cost. n. 210 del 2013, in questa Rivista, nonché gli ulteriori documentiche compaiono tra i documenti correlati nella colonna di destra). Effettivamente, nonostante la sentenza in parola non sia certamente una "sentenza-pilota", le conclusioni raggiunte dalla Corte europea appaiono riferibili anche ai "fratelli minori" di Ines Del Rio Prada (a conferma della possibilità di trarre indicazioni generali da determinate pronunce di Strasburgo, ancorché non qualificate come "sentenza-pilota"). Sarà allora interessante vedere se e come le giurisdizioni spagnole intenderanno dare esecuzione generalizzata alla pronuncia o se, eventualmente, sarà lo stesso legislatore ad intervenire in materia.

 

6. L'impressione conclusiva è che la sentenza Del Rio Prada sia destinata a diventare un autentico leading case nella giurisprudenza di Strasburgo in materia di legalità penale, sia per la varietà e complessità dei profili affrontati, sia per le conclusioni "coraggiose" e, in fondo, condivisibili affermate dalla Corte.

Coraggiose perché volte a valorizzare il principio di legalità della pena anche rispetto ad una persona condannata per crimini gravissimi e tuttora vivi nella memoria collettiva, oltre che nella consapevolezza delle reazioni negative che tale presa di posizione avrebbe suscitato nell'opinione pubblica (in quanto già emerse dopo la sentenza di luglio 2012). I giudici di Strasburgo hanno così mostrato un atteggiamento certamente lontano da quel "vittimo-centrismo" eccessivo denunciato in epoca recente da taluni settori della dottrina (secondo i quali determinate garanzie fondamentali sarebbero assicurate solo ad autori di reati "ordinari" o comunque inoffensivi e, invece, neutralizzate nei confronti di soggetti quali, appunto, esponenti del terrorismo politico).

Condivisibili perché la doctrina Parot, per quanto elaborata in modo raffinato dal Tribunal Supremo, pare effettivamente un espediente interpretativo volto ad irrigidire retroattivamente un trattamento sanzionatorio che, nel tempo, è stato ritenuto sempre più inadeguate rispetto ai reati presupposto, come dimostrano proprio le riforme della redención de penas e del limite massimo al cumulo delle pene per fatti di terrorismo avvenute nel 1995 e nel 2003. Il ricorso alla maggior "flessibilità" che può caratterizzare la disciplina dell'esecuzione penale, infatti, risulta del tutto disancorato da quel giudizio sul percorso rieducativo intrapreso dal detenuto e sulla sua attuale pericolosità sociale che, invece, quella flessibilità dovrebbe giustificare. In altri termini, piuttosto che essere orientata ad esigenze special-preventive, nel caso in esame la regolamentazione dei benefici penitenziari sembra essersi prestata piuttosto a dare ingresso "postumo" ad istanze general-preventive (negative e, soprattutto, simbolico-comunicative), con una conseguente violazione delle garanzie fondamentali del reo.