ISSN 2039-1676


26 luglio 2011

Mutamento giurisprudenziale in bonam partem e revoca del giudicato: sollevata questione di illegittimità  costituzionale dell'art. 673 c.p.p.

Trib. Torino, Sez. III pen., (ord.) 27.6.2011, Giud. Natale

NOTA REDAZIONALE: Nell'ordinanza qui pubblicata in allegato, il Tribunale di Torino ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p., nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna in caso di mutamento giurisprudenziale intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale abbia stabilito che il fatto per il quale è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile non è previsto dalla legge come reato.

Il caso di specie concerne una sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 6 co. 3 d.lgs. 286/98 pronunciata nei confronti di uno straniero presente irregolarmente sul territorio nazionale, divenuta irrevocabile prima che le Sezioni Unite si pronunciassero, con sent. n. 16453 del 24 febbraio 2011 pubblicata in questa Rivista con nota di Andrea Giliberto, nel senso che tale delitto - in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 94/2009 - non si applica allo straniero il cui soggiorno sia irregolare.

Rilevato che l'art. 673 c.p.p. prevede la revoca della sentenza di condanna nel caso di abolitio criminis (da parte del legislatore) ovvero di sentenza di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, ma non nel caso di mutamento giurisprudenziale più favorevole al reo, come nel caso di specie, il Tribunale ritiene che tale lacuna normativa determini un contrasto: con  l’art. 117 Costituzione, in relazione all’art. 7 CEDU (come interprato dalla Corte EDU) e agli art. 5 e 6 CEDU; con l’art. 3 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 610, comma 2, 618 c.p.p., 172 disp.att.c.p.p. ed all’art. 65 Regio Decreto 30.01.1941, n. 12 (ordinamento giudiziario); con l’art. 13 della Costituzione; con l’art. 25 della Costituzione; con l’art. 27, comma 3, della Costituzione.