19 ottobre 2012
Mutamento in bonam partem del diritto giurisprudenziale e revoca del giudicato: la palla torna al giudice ordinario?
Tribunale di Torino (Sezione GIP), ord. 30 gennaio 2012, giud. Recchione
NOTA INTRODUTTIVA: Pubblichiamo qui un'ordinanza del Tribunale di Torino del 30 gennaio 2012, che ha disposto la revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza definitiva di condanna emessa il 15 febbraio 2011 (e divenuta definitiva il 15 aprile 2011) a carico di uno straniero irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale per il delitto di cui all'art. 6 co. 3 d.lgs. 286/1998, in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite del 24 febbraio 2001 (depositata il 27 aprile 2011), n. 16453, imp. Alacev, con la quale il supremo organo di nomofilachia aveva affermato che, in seguito alle modifiche normative intervenute nel 2009, il delitto de quo non è più applicabile allo straniero privo di idoneo titolo di soggiorno nel territorio nazionale (clicca qui per accedere alla sentenza delle Sezioni Unite).
L'ordinanza oggi pubblicata è dunque posteriore alla proposizione - da parte di altro giudice del Tribunale di Torino - della nota questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 673 c.p.p. (clicca qui per scaricarla), dichiarata poi non fondata dalla Corte costituzionale con la recentissima sent. 230/2012, pubblicata lo scorso 12 ottobre (e sulla quale cfr., ampiamente, V. Napoleoni, Mutamento di giurisprudenza in bonam partem e revoca del giudicato di condanna: altolà della Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto) adeguamento ai dicta della Corte di Strasburgo, in questa Rivista, 15 ottobre 2012).
Questa ordinanza - intervenuta nelle more del giudizio di costituzionalità - ha dunque ritenuto che già l'attuale formulazione dell'art. 673 c.p.p. consenta al giudice dell'esecuzione, senza necessità di un intervento additivo della Corte costituzionale, di revocare una sentenza definitiva di condanna pronunciata in conformità all'allora 'diritto vivente', allorché sia successivamente intervenuto un intervento interpretativo delle Sezioni Unite con effetto sostanzialmente abolitivo dell'incriminazione, come quello effettuato nella sentenza Alacev.
Sottolinea in proposito il giudice come, anteriormente alla pronuncia delle Sezioni Unite, il diritto vivente della stessa Corte di cassazione fosse univocamente orientato a ritenere che l'art. 6 co. 3 d.lgs. 286/1998 fosse applicabile a qualsiasi cittadino di paese non UE, indipendentemente dalla regolarità del suo soggiorno (e dunque anche allo straniero in radice sprovvisto di permesso di soggiorno). La questione era invero stata rimessa alle Sezioni Unite per dirimere un contrasto meramente potenziale, che si sarebbe creato ove la sezione remittente si fosse discostata da quell'orientamento ormai consolidato; sicché la decisione delle Sezioni Unite intervenne di fatto a modificare il diritto vivente, sancendo per la prima volta a livello di giurisprudenza di legittimità l'inapplicabilità dell'incriminazione agli stranieri 'irregolari': con effetto, per l'appunto, sostanzialmente abolitivo dell'incriminazione nei confronti di questi ultimi.
In esito a un articolato percorso argomentativo, che utilizza peraltro a piene mani gli stessi argomenti già posti alla base dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione all'origine della sentenza n. 230/2012 - in particolare, la valorizzazione del ruolo conformativo dei precedenti giurisprudenziali nella determinazione del precetto penale ad opera della giurisprudenza della Corte EDU in materia di principio di legalità e relativi corollari -, il giudice perviene qui alla soluzione di ritenere applicabile l'art. 673 c.p.p. al caso de quo, sulla base evidentemente di una sua estensione analogica oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate (e cioè "abrogazione" e "dichiarazione di illegittimità costituzionale" della norma incriminatrice, il primo termine difficilmente potendo essere tout court riferito ad un intervento "sostanzialmente" abolitivo delle Sezioni Unite ma, per l'appunto, non qualificabile come "abrgazione" di una norma in senso tecnico, che è attività riservata al legislatore).
La soluzione qui prospettata si pone in frontale contrasto con quanto ora affermato nella sent. 230/2012 dalla Corte costituzionale, che nelle premesse della propria decisione riconosce la correttezza del presupposto interpretativo da cui muoveva l'ordinanza di rimessione, "rappresentato" - come si legge nel § 5 dei "considerato in diritto" -"dall'estraneità del fenomeno del «mutamento giurisprudenziale» all'area applicativa dell'istituto della «revoca della sentenza per abolizione del reato», quale attualmente delineato dall'art. 673 cod. proc. pen. ". E ciò in quanto, prosegue la Corte, "un orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia delle ipotesi previste dalla norma censurata, stante il difetto di vincolatività della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe: circostanza che impedisce di considerare i fenomeni dianzi indicati alla stregua di uno ius novum".
Non essendo tuttavia il giudice ordinario vincolato all'interpretazione che la Corte costituzionale fornisca di una norma ordinaria, resta da chiedersi se la soluzione di una applicazione analogica dell'art. 673 c.p.p. come quella prospettata in questa ordinanza dal Tribunale di Torino sia sostenibile, nonostante l'autorevole parere contrario espresso della Corte costituzionale. E ciò in ragione non solo e non tanto delle suggestioni provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo (la Corte costituzionale ha ragione, sul punto, a sottolineare come la Corte EDU mai abbia affermato sinora che il giudicato penale di condanna debba essere travolto nel caso di abolitio criminis, poco importa se ad opera del legislatore o di mutamenti giurisprudenziali); quanto, piuttosto, sulla base dello stesso principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone di evitare irragionevoli disparità di trattamento tra chi sia stato assolto in ossequio al dictum delle Sezioni Unite e chi abbia avuto la sventura di essere giudicato, per l'identico fatto, prima della pronuncia delle Sezioni Unite medesime. E', dopo tutto, il principio di eguaglianza che sta alla base di qualsiasi interpretazione analogica: con la quale, per l'appunto, l'interprete mira (e deve mirare) a evitare che casi simili ricevano trattamenti diversi per effetto di una lacuna nella previsione legislativa.
Resta, certo, l'obiezione del carattere eccezionale delle norme in materia di revoca del giudicato, che parrebbe ostare - ai sensi dell'art. 14 preleggi - alla loro estensione analogica. Ma anche qui, nonostante l'appassionata difesa del dogma del giudicato operata ora dalla sentenza 230/2012, una approfondita riflessione si impone, da parte della giurisprudenza e della dottrina sulla ratio dell'irrevocabilità del giudicato penale di condanna e sulla sua resistenza rispetto agli eventuali controinteressi in gioco: questione sulla quale troppo sbrigativi appaiono i richiami al principio della "certezza dei rapporti giuridici", sul quale ancora insiste la Corte costituzionale (per qualche considerazione sul punto, si consenta qui semplicemente il rinvio a F. Viganò, Giudicato e tutela dei diritti fondamentali, in questa Rivista, 18 aprile 2012; nonché a G. Ubertis, Diritti umani e mito del giudicato, 5 luglio 2012 e alle considerazioni autorevolmente svolte di recente dalla Corte di cassazione nell'ordinanza in causa Ercolano, sulla altrettanto nota questione dell'adeguamento dell'ordinamento italiano ai principi espressi dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola, ove la S.C. ha affermato che il principio dell'intangibilità del giudicato deve ritenersi "recessivo" rispetto ad "evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona", tra cui - ci parrebbe - il diritto a non subire irragionevoli disparità di trattamento). (Francesco Viganò)
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