ISSN 2039-1676


04 maggio 2015 |

La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n.3)

Per leggere il testo della sentenza in commento, nella versione ufficiale in francese disponibile sul sito della Corte, clicca qui.


1. La sentenza in epigrafe origina da un procedimento a carico di Bruno Contrada, condannato in via definitiva nel 2006 dalla Corte d'Appello di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.) per avere, tra il 1979 e il 1988, giovandosi della posizione chiave ricoperta nelle forze dell'ordine, «sistematicamente contribuito alle attività e alla realizzazione degli scopi criminali dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra"» fornendo ad alcuni associati «informazioni confidenziali concernenti le investigazioni e le operazioni di polizia in corso» contro alcuni di loro[1].

Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 7 CEDU, in quanto il reato per cui era stato condannato avrebbe costituito il frutto di una complessa evoluzione giurisprudenziale posteriore all'epoca dei fatti.

 

2. Premettendo che l'art. 7 non si limita a proibire la retroattività in malam partem, ma consacra il più generale principio di legalità penale, proibendo altresì l'applicazione in via estensiva o analogica di una disposizione incriminatrice a fatti anteriormente non punibili, la Corte ha ritenuto di dovere verificare se, all'epoca dei fatti, a partire dalla lettera della legge e alla luce dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza, il ricorrente fosse in grado di prevedere con precisione le conseguenze penali della propria condotta[2].

Constatato il pacifico riconoscimento delle parti del concorso esterno in associazione mafiosa quale figura criminosa di origine giurisprudenziale, la Corte ha evidenziato come, nelle pronunce sottoposte alla sua attenzione dalle stesse parti, tale reato sia comparso per la prima volta nella sentenza Cillari (Cass. pen., 14 luglio 1987, n. 8092) e sia poi stato oggetto di interpretazioni divergenti[3], fino alla pronuncia delle Sezioni Unite Demitry (Cass., sez. un., 5 ottobre 1994 , n. 16) che, mettendo fine ai contrasti, ne ha espressamente riconosciuto la configurabilità.

La Corte non ha invece considerato rilevante il fatto che al concorso esterno si fosse già fatto riferimento fin dagli anni sessanta in talune pronunce in materia di associazione finalizzata alla cospirazione politica (Cass. pen., 27 novembre 1968, Muther)  e di terrorismo (Cass. pen., 1 giugno 1977, Cucco; Cass. pen., 18 marzo 1978, Zuffada; Cass. pen., 25 ottobre 1983, Arancio), in ragione della differenza sostanziale intercorrente tra questi casi e il concorso in associazione mafiosa, comprovata dal fatto che quest'ultimo sarebbe stato oggetto di una distinta ed ulteriore evoluzione giurisprudenziale[4].

I giudici di Strasburgo concludono così che, all'epoca dei fatti contestati, il reato non sarebbe stato sufficientemente chiaro e quindi prevedibile dall'imputato. Ciò risulterebbe oltretutto riconosciuto dalle stessi giudici italiani che hanno condannato il ricorrente: e infatti, la sentenza di condanna in primo grado del 1996 dà conto in motivazione della compresenza di almeno tre configgenti orientamenti giurisprudenziali[5]; mentre la sentenza della Corte d'Appello del 2006 fa leva su approdi giurisprudenziali di molto successivi all'epoca dei fatti contestati (Cass. sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry; Cass. pen., 27 settembre 1995, n. 30, Mannino; Cass. 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale; Cass. 17 luglio 2005, n. 33748, Mannino)[6].

 

3. Ora, la giurisprudenza della Corte ha nel tempo precisato la portata dell'art. l7 CEDU, individuandone una serie di corollari e sottoprincipi[7]. Particolarmente rilevante, per la vicenda che ci occupa, è la sostanziale equiparazione tra fonte legislativa e fonte giurisprudenziale in materia penale[8] che, seppure originariamente funzionale a consentire un scrutinio di legalità sia nei sistemi di civil law sia di common law nell'orizzonte europeo, oggi assume sempre più rilievo anche negli ordinamenti continentali. Dal momento che il contenuto essenziale del diritto convenzionalmente riconosciuto è costituito dall'accessibilità e prevedibilità della norma[9], ciò che risulta determinante è, infatti, non solo l'intelligibilità della fonte formale, ma anche la sua applicazione giudiziale: ed è proprio da questo ultimo punto di vista che la Corte di Strasburgo rileva come l'evoluzione giurisprudenziale che ha partorito il concorso esterno, dopo un iniziale "silenzio" protrattosi dall'introduzione nel 1982 del delitto di associazione di tipo mafioso fino alla prima sentenza della Cassazione nel 1987, risulta contraddistinta da ripetuti capovolgimenti, almeno fino al 1994 con l'intervento "stabilizzatore" della Cassazione riunita.

In altre parole, pur riconoscendo l'impraticabilità nella prassi di una tassatività assoluta del precetto[10], la Corte ritiene che «si può considerare "legge" solo una norma enunciata con una precisione tale da permettere al cittadino di regolare la propria condotta»[11]. La determinatezza è, dunque, l'altra faccia della prevedibilità e, pertanto, una giurisprudenza complessa e divisa, come quella in materia di concorso esterno tra gli anni '80 e '90, non avrebbe permesso al ricorrente di qualificare con chiarezza i fatti contestati e prevedere la conseguente sanzione.

 

4. Beninteso, nell'ottica della Corte non ogni mutamento giurisprudenziale in senso estensivo del penalmente rilevante (c.d overruling in malam partem) è destinato a incappare nella violazione dell'art. 7 della Convenzione. Dando uno sguardo ai tutt'altro che numerosi precedenti in materia, si ricava l'idea di un approccio dei giudici di Strasburgo ancora in corso di consolidamento ove a fronte di una certa tolleranza verso il mutamento ragionevolmente prevedibile [12], si fa strada un indirizzo più esigente ben rappresentato  dalla sentenza Pessino c. Francia (10 ottobre 2006), che censura un revirement giurisprudenziale sfavorevole in un settore del diritto penale complementare oscuro e altamente artificiale come quello urbanistico.

 

5. Ebbene, sia pure non ancora definitiva (visto che l'art. 43 CEDU consente l'ulteriore intervento della Grande Camera, su richiesta di parte, in "casi eccezionali" e "quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o anche una grave questione di carattere generale"), la sentenza Contrada lascia aperti non pochi interrogativi sul fronte delle conseguente giuridiche per l'interessato.  

Quando la Corte di Strasburgo constata una violazione, infatti, lo Stato soccombente ha l'obbligo di adottare le misure generali e/o individuali necessarie, costituendo le somme versate a titolo di equo indennizzo solo un risarcimento per i danni subiti dagli interessati per effetto della violazione e dovendosi altresì provvedere "all'adeguato ripristino della situazione del ricorrente"[13]. Il problema, di non poco momento, che si pone a questo punto è individuare quale sia il rimedio di diritto interno a disposizione del ricorrente.

Senza contare che, nonostante la sentenza non mostri apertamente le caratteristiche formali che la qualificherebbero come "pilota"[14],  è certo che altri potrebbero lamentare la stessa violazione dell'art. 7 CEDU  per condanne a titolo di concorso esterno relative a fatti antecedenti il consolidamento giurisprudenziale in materia, facendo valere quell''identica "condizione sostanziale" in base alla quale il decisum della Corte sarebbe suscettibile di produrre effetti anche senza aver previamente adito la stessa[15].

 


[1] Cfr. § 6 della sentenza in commento.

[2] Cfr. §§ 60-64.

[3] Mentre la stessa Cillari, Cass. 14 luglio 1987, n. 8092, come le successive Agostani (27 giugno 1989, n. 8864), Abbate e Clementi (Cass. pen.,  nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994)  la negavano, la configurabilità del reato in discorso veniva invece ammessa dalle coeve sentenze Altivalle (n. 3492 del 13 giugno 1987), Altomonte (23 novembre 1992, n. 4805) e Turiano (18 giugno 1993, n. 2902).

[4] Cfr. § 71.

[5] Cfr. §7.

[6] Cfr. §72.

[7] Per un'approfondita analisi v. Manes, Commento all'art. 7, in Bartole, De Sena, Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, 2012, §§ I-XV.

[8] Riconosciuta a partire dalle sentenze  S.W. c. Regno Unito e C.R. c. Regno Unito del 22 novembre 1995.

[9] Come affermato già nel noto caso Sunday Times c. Regno Unito del 26 aprile 1979, §49.

[10] C. EDU, 25 marzo 1993, Kokkinakis c. Grecia, §25.

[11] C. EDU, Sunday Times c. Regno Unito, §49

[12] Come nel caso dello stupro coniugale nell'ordinamento inglese affrontato dalla sentenza S.W. c. Regno Unito, cit.

[13] Sul punto si vedano le sentenze C. EDU del 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Italia e, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in particolare al § 147.

[14] Cfr. l'art. 61 del Regolamento della Corte EDU, nella versione risultante dalla modifica del 21 febbraio 2011.

[15] Cfr. Cass. sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano e C. Cost. 3-18 luglio 2013, n. 210.