ISSN 2039-1676


6 maggio 2016 |

Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione mafiosa: gli effetti della sentenza Contrada della Corte EDU

GIP Catania, 21 dicembre 2015 (dep. 12 febbraio 2016), n. 1077; Corte d'Appello di Caltanissetta, 17 marzo 2016, n. 924/2015.

 

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Abstract. Il presente contributo mette a confronto due arresti della giurisprudenza di merito in materia di concorso esterno in associazione mafiosa. Sebbene entrambe le pronunce attribuiscano, nel proprio iter motivazionale, una rilevanza specifica alla celebre sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, i risultati cui esse pervengono sono del tutto antitetici. Da un lato, il Tribunale di Catania, sezione G.I.P., ha ritenuto che, a seguito della sentenza Contrada, non si possa più configurare, nel nostro ordinamento, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; dall'altro, la Corte di Appello di Caltanissetta, rigettando l'istanza di revisione del processo avanzata dallo stesso Contrada, applica in modo piuttosto anomalo il disposto dell'art. 630 c.p.p., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (nella sentenza n. 113 del 2011), sostanzialmente non conformandosi alla sentenza di condanna pronunciata dai giudici di Strasburgo. Il risultato è un vero e proprio paradosso giurisprudenziale, che rende evidenti sia le carenze strutturali del nostro ordinamento in termini di adattamento al sistema convenzionale, sia l'esigenza reale di un intervento legislativo in materia di concorso esterno. 

 

SOMMARIO: 1. Il concorso esterno in associazione mafiosa "non esiste": Tribunale di Catania, sezione G.I.P., 12 febbraio 2016, n. 1077/2015. - 2. La sentenza della Corte Edu sul caso Contrada. - 3. Le critiche rivolte alla decisione della Corte Edu. - 4. Le problematiche questioni sollevate dalla sentenza del Gip di Catania. - 5. La Corte di Appello di Caltanissetta rigetta l'istanza di revisione di Contrada. - 6. Luci ed ombre della decisione della Corte d'Appello di Caltanissetta. - 7. Osservazioni conclusive.