11 dicembre 2017 |
Ancora sui "fratelli minori" di Bruno Contrada: un nuovo diniego della Cassazione
Cass., Sez. I, sent. 10 aprile 2017 (dep. 27 novembre 2017), n. 53610, Pres. Mazzei, Rel. Rocchi, Ric. Gorgone
Contributo pubblicato nel Fascicolo 12/2017
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1. Come era lecito attendersi, i seguiti giudiziari della ben nota vicenda che ha visto protagonista davanti alla Corte di Strasburgo Bruno Contrada non sembrano ancora essersi del tutto esauriti.
La – ampiamente commentata[1] – sentenza dell’aprile 2015 con cui i giudici di Strasburgo (considerando la condanna del ricorrente per il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso imprevedibile al momento dei fatti contestati) hanno sanzionato l’Italia per aver violato l’art. 7 CEDU è stata infatti nuovamente portata all’attenzione della Suprema Corte a seguito del ricorso di un soggetto che, a sua volta riconosciuto responsabile del medesimo reato per fatti posti in essere prima dell’intervento delle Sezioni Unite Demitry del 1994, riteneva di trovarsi in condizioni sostanzialmente analoghe a quelle di Contrada, e pertanto chiedeva la revoca ex art. 673 c.p.p. della condanna subita.
Ma se Bruno Contrada, dopo una serie di tentativi non andati a buon fine[2], è da ultimo riuscito a ottenere dai giudici italiani l’esecuzione del “giudicato europeo” in proprio favore – con la recente pronuncia con cui la sezione prima della Cassazione ha dichiarato “ineseguibile e improduttiva di effetti penali” la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa contro di lui emessa [3] – diversamente la Suprema Corte ha finora sempre precluso ai suoi presunti “fratelli minori” ogni possibilità di avvalersi della sentenza Contrada c. Italia per far venire meno gli effetti penali della propria condanna: così è avvenuto nei confronti di Marcello Dell’Utri nell’ottobre dello scorso anno[4], così avviene ora in relazione al nuovo ricorrente.
2. Oggetto di ricorso nel caso di specie era l’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca ex art. 673 c.p.p. presentata dai difensori di un soggetto che, condannato per il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso per fatti posti in essere fino al marzo 1993, aveva ormai interamente scontato la propria pena.
Tale richiesta faceva leva proprio sull’addotta esigenza di garantire una piena attuazione del principio di diritto statuito dalla Corte europea nel caso Contrada, e lo strumento per adempiere all’obbligo di conformazione imposto allo Stato italiano dall’art. 46 CEDU veniva individuato dal difensore nella revoca in sede esecutiva della condanna considerata illegittima; laddove poi il Tribunale avesse ritenuto non percorribile tale via, in virtù dell’espressa applicabilità dell’art. 673 c.p.p. ai soli casi di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, la difesa chiedeva in subordine di sottoporre la medesima norma processuale allo scrutinio di legittimità costituzionale della Consulta.
Il Tribunale di Palermo, come già anticipato, considerava tale istanza inammissibile, sia in considerazione dell’esaurimento del rapporto esecutivo, avendo il richiedente ormai interamente espiato la pena irrogata, sia in ragione della mancanza nell’ordinamento italiano di una norma idonea a consentire al giudice dell’esecuzione di revocare una sentenza di condanna passata in giudicato sulla base di una pronuncia della Corte di Strasburgo relativa a un soggetto differente.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, nondimeno, la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 673 c.p.p. veniva ritenuta infondata, atteso che la sentenza Contrada c. Italia non appariva suscettibile di un’applicazione generalizzata nell’ordinamento italiano, non trattandosi né di “sentenza pilota”, né di pronuncia espressiva di una giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, né di un provvedimento della Grande Camera.
3. I motivi di doglianza della difesa, esplicitati nel ricorso contro la descritta decisione, erano principalmente tre.
In primo luogo, si lamentava che il ricorso all’incidente esecutivo (considerato dal difensore “lo strumento principale di conformazione dell’ordinamento interno a una pronuncia della Corte EDU”) non poteva ritenersi precluso per la mera completa esecuzione della pena detentiva irrogata, in quanto dalla condanna presunta illegittima continuavano a promanare numerosi effetti penali negativi a carico del richiedente (quali l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’impossibilità di usufruire dei benefici di legge in caso di nuove condanne, l’applicazione della recidiva).
Secondariamente, un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 673 c.p.p. avrebbe dovuto condurre a un’applicazione in via analogica della norma nel caso del ricorrente, argomentandosi che, essendo tale strumento utilizzabile per caducare condanne per fatti che, successivamente alla loro commissione, abbiano cessato di costituire reato, a fortiori avrebbe dovuto consentire la revoca di condanne per condotte che già al momento della loro commissione – sulla base di quanto statuito dalla stessa Corte di Strasburgo – non costituivano reato.
In terzo luogo, si censurava comunque la decisione del Tribunale di rigettare per infondatezza la questione di legittimità costituzionale avanzata, sostenendo che, al contrario di quanto affermato dai giudici dell’esecuzione, la sentenza Contrada c. Italia doveva ritenersi espressione di diritto consolidato, avendo più e più volte la Corte europea applicato il principio di irretroattività della legge penale sancito dall’art. 7 CEDU anche con riferimento a precetti penali di matrice giurisprudenziale (tale viene infatti considerato dalla Corte di Strasburgo il combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p., dal quale dipende l’applicabilità del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa).
4. Nel rigettare per infondatezza simili motivi di ricorso, la Cassazione richiama espressamente (e ricalca fedelmente) le argomentazioni esposte nella precedente sentenza di legittimità avente come destinatario l’ex senatore della Repubblica Marcello Dell’Utri, già oggetto di ampio commento sulle pagine di questa Rivista[5].
5. Rievocando i passaggi fondamentali svolti dal proprio precedente, la Suprema Corte mostra di aderire all’orientamento secondo il quale è la revisione europea introdotta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 113 del 2011 il principale strumento di adeguamento dell’ordinamento italiano alle sentenze definitive di condanna della Corte europea; un utilizzo a tali fini dell’incidente d’esecuzione può pertanto trovare spazio, in via residuale, in quei soli casi in cui la conformazione al dettato di Strasburgo debba comportare un intervento di rimozione o di modifica del giudicato interno del tutto privo di contenuto discrezionale, risolvendosi pertanto in una scelta “a rime obbligate”.
Nei casi in cui, tuttavia, l’incidente d’esecuzione sia promosso per estendere gli effetti favorevoli di una sentenza europea nei confronti di un soggetto diverso dal ricorrente a Strasburgo, vi sono altri tre requisiti che i giudici italiani sono tenuti ad accertare nel caso concreto: anzitutto che la pronuncia europea di cui si chiede l’applicazione abbia le forme di una “sentenza pilota”, o comunque sia dotata di una obiettiva ed effettiva portata generale; poi che non sia necessaria nel caso di specie una previa dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma interna; e, infine, che le situazioni in comparazione – quella del soggetto che agisca in sede esecutiva e quella del ricorrente vittorioso davanti alla Corte europea – siano effettivamente identiche[6].
Nel caso Dell’Utri la Corte di legittimità ha sostenuto, smentendo il giudice esecutivo, che la sentenza Contrada c. Italia, pur non avendo le fattezze di una “sentenza pilota”, sia effettivamente espressione di un orientamento ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza europea in materia di irretroattività della legge penale; ciò nondimeno, nel delimitare il possibile contenuto di portata “generale” della pronuncia in questione, la Suprema Corte ha osservato come il profilo di imprevedibilità sanzionato dai giudici di Strasburgo fosse relativo non all’an della responsabilità penale, quanto, piuttosto, al conseguente quantum sanzionatorio, traducendosi, nello specifico, in un vizio di prevedibilità della sanzione irrogata.
Da tale considerazione la Cassazione traeva due diverse conseguenze. Da una parte, si escludeva che l’esecuzione della sentenza Contrada c. Italia potesse comportare una modifica del giudicato “a rime obbligate”, dal che derivava l’impossibilità per il ricorrente Dell’Utri di avvalersi, in radice, dell’incidente d’esecuzione; dall’altra, la stessa identificava lo specifico diritto violato in capo a Bruno Contrada nella “legittima aspettativa” a vedersi irrogata una pena meno grave, avendo egli, nel processo a proprio carico, espressamente contestato la prevedibilità del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa richiedendo una riqualificazione dei fatti contestati nel diverso reato di favoreggiamento personale.
Per stabilire l’identità di posizione sostanziale tra costui e un diverso soggetto a sua volta condannato per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti antecedenti il 1994, pertanto, secondo la Cassazione si rendeva necessario accertare la sussistenza di due ulteriori condizioni: e in particolare a) che le ricadute negative del conflitto interpretativo sulla persona dell’accusato fossero “ex post percepibili attraverso l’esame della condotta processuale tenuta da costui”, e b) che per questo motivo fosse stata “almeno sollecitata dalla parte una diversa qualificazione giuridica del fatto”.
6. L’applicazione di questi stessi principi, come già aveva condotto i giudici di legittimità a escludere l’identità di posizione tra Contrada e Dell’Utri, porta ora la Suprema Corte a negare l’esistenza di tale requisito anche con riferimento al nuovo ricorrente, la cui linea difensiva nel corso del processo penale a suo carico era stata diversa da quella tenuta da Bruno Contrada. Oltre a ciò, la Corte ricorda comunque, in conclusione, la sostanziale inidoneità – per le ragioni sopra esposte – dell’incidente esecutivo al fine di ridiscutere la legalità convenzionale della sanzione irrogata al ricorrente.
Alla luce di tali motivazioni vengono dunque rigettati e la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 673 c.p.p., ritenuta manifestamente infondata e comunque irrilevante, e l’intero ricorso.
***
7. La sentenza in commento, come si è visto, non apporta nessun elemento di novità rispetto al precedente arresto relativo al caso Dell’Utri.
Non ripeteremo pertanto le osservazioni già formulate con riferimento a quella pronuncia. Non si può che porre in evidenza, tuttavia, come l’orientamento prescelto dalla Suprema Corte nei casi strettamente attinenti ai c.d. “fratelli minori” di Bruno Contrada sembri porsi in contrasto con un altro, intermedio, precedente, in cui lo strumento della revisione europea era stato direttamente chiamato in causa quale possibile rimedio esecutivo delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in favore di soggetti diversi dal ricorrente: in quel caso, infatti, la Cassazione, dissociandosi apertamente dagli approdi della sentenza Dell’Utri, aveva negato che la revisione europea potesse garantire la riapertura di procedimenti penali ormai conclusi nei confronti di soggetti che non avessero proposto ricorso a Strasburgo, osservando come la tutela del fondamentale principio del giudicato imponesse una lettura restrittiva dell’istituto introdotto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011[7].
8. Non sfugge, peraltro, che in relazione all’attuazione della sentenza Contrada c. Italia i problemi attinenti al possibile strumento processuale utilizzabile sembrano inevitabilmente scendere in secondo piano a fronte di una netta delimitazione in senso restrittivo dei soggetti in favore dei quali la Cassazione sembra disposta a riconoscere l’estensione del principio di diritto affermato dalla Corte di Strasburgo. La scelta di differenziare Bruno Contrada dagli altri soggetti condannati a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa in ragione del comportamento processuale tenuto in passato, e in particolare della prospettazione in via d’eccezione di una qualificazione giuridica alternativa dei fatti, non sembra però affatto convincente: come già osservato a suo tempo[8], infatti, il focus della questione dovrebbe essere correttamente fissato sulla prevedibilità o meno per il richiedente della futura condanna per quel titolo di reato già al momento del fatto, sicché quanto avvenuto successivamente nel processo dovrebbe ritenersi di certo estraneo a un giudizio di prevedibilità convenzionalmente orientato.
9. La Cassazione, nondimeno, è pienamente consapevole di muoversi su un piano assai scivoloso. In assenza di un quadro normativo chiaro – tanto a livello nazionale, quanto a livello europeo – idoneo a fornire indicazioni in merito alle garanzie di tipo e sostanziale e processuale che devono essere riconosciute ai “fratelli minori” di chi vanti una vittoria davanti al giudice di Strasburgo, la Suprema Corte sembra aver sempre scelto finora, pur tra non poche contraddizioni, la via della cautela.
Di conseguenza, Bruno Contrada rimane ancora “figlio unico”. Almeno per il momento.
[1] Si possono citare, a titolo meramente esemplificativo, alcune delle numerose pubblicazioni su questa Rivista, quali A. Manna, La sentenza Contrada e i suoi effetti sull'ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?, in questa Rivista, 4 ottobre 2016; G. Marino, La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 Cedu: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?, in questa Rivista, 3 luglio 2015; D. Pulitanò, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge, in questa Rivista, 13 luglio 2015.
[2] Si ricordano, in particolare, la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che nel novembre 2015 respingeva l’istanza di revisione del processo proveniente dai legali di Bruno Contrada, commentata da F. Viganò, Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte Edu, in questa Rivista, 26 aprile 2016 e G. Marino, Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione mafiosa: gli effetti della sentenza Contrada della Corte EDU, in questa Rivista, 6 maggio 2016, oltre che la sentenza della Corte d’appello di Palermo che nell’ottobre 2016 dichiarava inammissibile la richiesta di revoca della sentenza di condanna proposta dal medesimo, commentata da S. Bernardi, Continuano i ''tormenti'' dei giudici italiani sul caso Contrada: la Corte d’appello di Palermo dichiara inammissibile l’incidente d’esecuzione proposto in attuazione del ''giudicato europeo'', in questa Rivista, 24 gennaio 2017.
[3] Il riferimento è a Cass. pen., Sez. I, sent. 6 luglio 2017 (dep. 20 settembre 2017), n. 43112, Contrada, commentata da F. Viganò, Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada, in questa Rivista, 26 settembre 2017.
[4] Cfr. Cass. pen., Sez. I, sent. 11 ottobre 2016 (dep. 18 ottobre 2016), n. 44193, Dell’Utri, con commento di S. Bernardi, I “fratelli minori” di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione, in Dir. pen. cont. - Riv. Trim., n. 2/2017, p. 257 ss.
[5] Si conceda il rinvio a S. Bernardi, I “fratelli minori” di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione, cit.
[6] Trattasi dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Ercolano del 24 ottobre 2013 (dep. 7 maggio 2014), n. 18821.
[7] Si tratta della recente pronuncia Cass. pen., sez. II, sentenza 20 giugno 2017 (dep. 7 settembre 2017), n. 40889, Cariolo, con commento di S. Bernardi, La Suprema Corte torna sui limiti di operabilità dello strumento della “revisione europea”: esclusa l’estendibilità ai “fratelli minori” del ricorrente vittorioso a Strasburgo, in questa Rivista, 26 settembre 2017.
[8] S. Bernardi, I “fratelli minori” di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione, cit., p. 268 ss.