ISSN 2039-1676


26 settembre 2017 |

La Suprema Corte torna sui limiti di operabilità dello strumento della “revisione europea”: esclusa l’estensibilità ai “fratelli minori” del ricorrente vittorioso a Strasburgo

Cass. pen., sez. II, sentenza 20 giugno 2017 (dep. 7 settembre 2017), n. 40889, Pres. Fiandanese, rel. Recchione, ric. Cariolo

Contributo pubblicato nel Fascicolo 9/2017

1. Con la recentissima sentenza riportata in epigrafe, la Suprema Corte è tornata a parlare dell’istituto della “revisione europea” – introdotto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011 – occupandosi, nello specifico, di chiarire se detto rimedio processuale possa essere utilizzato anche da coloro che, pur non essendo direttamente destinatari di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, adducano di ritrovarsi nelle medesime condizioni sostanziali di un diverso ricorrente risultato vittorioso e chiedano quindi la riapertura del processo per rimuovere una violazione della Convenzione accertata dai giudici di Strasburgo in un caso distinto ma analogo.

Mentre in una di poco precedente pronuncia (relativa alla vicenda giudiziale di Marcello Dell’Utri, già oggetto di approfondimento in questa Rivista[1]) la Cassazione sembrava aver aperto la strada a un possibile utilizzo dello strumento della revisione “europea” anche da parte dei c.d. “fratelli minori” del ricorrente vittorioso a Strasburgo, in questa occasione la Suprema Corte nega radicalmente che il rimedio delineato dalla Corte costituzionale possa essere applicato al di fuori del singolo caso oggetto di giudizio davanti i giudici europei, dichiarando pertanto inammissibile il ricorso avanzato nel caso di specie.

 

2. La vicenda che ha condotto alla pronuncia di legittimità in esame traeva origine dall’istanza di revisione “europea” proposta da un soggetto che, pur non avendo presentato nessun ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, chiedeva di applicare nei suoi confronti i principi di diritto sanciti dai giudici di Strasburgo nella sentenza Drassich c. Italia[2], in quanto sosteneva che anche il processo a suo carico si fosse svolto senza rispettare le garanzie previste in materia di contraddittorio dall’art. 6 CEDU.

La Corte territoriale investita dall’istanza l’aveva tuttavia respinta, rilevando come in realtà il ricorrente non versasse nell’“identica condizione sostanziale del Drassich”, poiché nel suo caso “non vi era stata una modifica della qualifica giuridica del fatto, ma solo un arricchimento fattuale della condotta ascritta all’imputato”. Il difensore del condannato ricorreva dunque in Cassazione contro il provvedimento di rigetto, denunciando una scorretta applicazione da parte dei giudici della revisione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza Ercolano[3], e affermando la tesi per cui “la revisione europea sarebbe funzionale non solo a garantire l’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo nei confronti del ricorrente vittorioso in sede europea, ma anche a tutelare il diritto a un processo equo di persone già condannate con sentenze passate in giudicato e non ricorrenti a Strasburgo, che versano in situazioni analoghe a quelle decise con una sentenza ‘pilota’ (...)”.

 

3. La Corte di cassazione, come già anticipato, considera il ricorso inammissibile. Nel condividere la decisione assunta dai giudici della revisione, però, ritiene di doverne correggere le argomentazioni in diritto, al fine di fornire indicazioni più chiare e precise circa il reale ambito operativo del rimedio impugnatorio straordinario plasmato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011.

Il meccanismo della revisione europea, riconosce la Corte di legittimità, è stato infatti introdotto per sopperire a una lacuna esistente nel nostro ordinamento, e più specificamente per garantire una effettiva restitutio in integrum alla persona condannata all’esito di un processo che la stessa Corte di Strasburgo abbia riconosciuto come iniquo. Si tratta, pertanto, di un rimedio prettamente “esecutivo”, espressamente finalizzato all’emenda di vizi procedurali che secondo la Corte europea contrastano con la Convenzione, i quali non potrebbero essere eliminati con un intervento “diretto” sul titolo esecutivo, ma solo mediante la riapertura o la rinnovazione del giudizio di merito.

Tali caratteristiche, a giudizio della Suprema Corte, non sono compatibili con interpretazioni estensive dell’istituto finalizzate a consentirne l’applicazione in casi asseritamente analoghi, poiché connotati dal medesimo vizio procedurale: per questo motivo, i giudici di legittimità ritengono di doversi dissociare apertamente dagli approdi precedentemente raggiunti dalla medesima Corte nella già citata sentenza Dell’Utri, la quale aveva invece suggerito un utilizzo del procedimento di revisione in questione anche per la riapertura di processi coperti dal giudicato relativi a soggetti che non avessero proposto ricorso a Strasburgo.

 

4. Alla base dell’esigenza di una lettura restrittiva, che contenga l’operatività di tale strumento negli stretti limiti tracciati dalla Corte costituzionale, sta – si legge nella sentenza in esame – la “difesa delle situazioni processuali esaurite”, ovvero del giudicato, ancora oggi “presidio ineludibile della certezza del diritto”.

Si tratta infatti di un valore che riceve “attuale ed incondizionata protezione” sia a opera della giurisprudenza interna, sia di quella di Strasburgo: e a dimostrazione di ciò viene richiamata, sul fronte interno, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 27614 del 2007[4], la quale ha chiarito che il giudicato non può essere scalfito neanche da una sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale (salvo che si traduca in un intervento abolitivo della fattispecie incriminatrice); sul fronte europeo, invece, l’interesse a una tutela integrale del giudicato si potrebbe ricavare dalle parole della Grande Camera nella sentenza Scoppola c. Italia, che rendono evidente come l’obbligo di applicazione retroattiva della legge penale sopravvenuta più favorevole trovi un limite nel carattere di definitività della sentenza[5].

A loro volta, pertanto, anche le pronunce di condanna della Corte di Strasburgo – le quali non posseggono nel nostro ordinamento alcuna “efficacia diretta”, ma impongono al giudice un obbligo di interpretazione conforme “nei termini chiariti dalla sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale”, ossia quando si riconosca loro il carattere di giurisprudenza consolidata, ovvero l’obbligo di sollevare questione di costituzionalità laddove una conformazione in via interpretativa non appaia possibile – non hanno per la Suprema Corte alcuna idoneità generale a incidere sulle situazioni processuali “esaurite”, al di fuori del caso concretamente deciso dai giudici europei.

 

5. Tale conclusione, sottolinea la Corte, non appare smentita, ma anzi confermata dalla decisione assunta dalle Sezioni Unite Ercolano.

In quella pronuncia, che concludeva la tumultuosa saga dei c.d. “fratelli minori” di Scoppola[6], la Cassazione aveva infatti sì riscontrato la necessità di estendere l’efficacia della sentenza della Corte europea emessa nel caso Scoppola c. Italia a tutti i casi analoghi (ossia a tutti i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato che si trovassero nelle medesime condizioni sostanziali del ricorrente), ma tale estensione era giustificata dal fatto che la sentenza europea aveva sancito l’illegittimità convenzionale (per contrasto con l’art. 7 CEDU) della pena, la quale, laddove sia ancora in esecuzione, non può mai considerarsi una situazione “esaurita” [7].

Oltre a ciò, osserva la Cassazione, non si può non tenere in considerazione il fatto che la vicenda Ercolano si fosse altresì caratterizzata per l’intervento della Corte costituzionale (con la sentenza n. 210 del 2013[8]): e dunque “il doppio e coerente intervento delle Alte Corti (...) generava la necessità di riallineare ‘tutte’ le sanzioni in corso di esecuzione ai parametri di legalità convenzionale e costituzionale, anche se la loro violazione era stata accertata dopo la conclusione della progressione processuale, cioè dopo la formazione del c.d. ‘giudicato’ (...)”. Non a caso, riverberandosi la violazione accertata dalla Corte europea nel caso Scoppola sulla fase esecutiva della pena, lo strumento processuale che le Sezioni Unite Ercolano hanno considerato idoneo per rimuovere detta violazione nei confronti di tutti i soggetti lesi è l’incidente d’esecuzione, e non la revisione europea.

Al di fuori di situazioni simili, tuttavia, secondo la Cassazione alle sentenze di Strasburgo non è riconoscibile, in via generale e astratta, alcuna capacità di incidere sulle situazioni “esaurite”, ovvero sui giudicati non sottoposti al suo diretto vaglio, e ciò a prescindere dalla ricognizione o meno della natura di sentenza “pilota” o “quasi pilota” della pronuncia di cui si chiede l’applicazione; l’aver la Corte di Strasburgo qualificato una sentenza come “pilota” in senso formale, o il dover comunque considerare una certa pronuncia come “pilota” in senso sostanziale (il che avviene, in base a quanto affermato sia dalla Corte cost. n. 210 del 2013, sia dalle Sezioni Unite Ercolano, allorché la condanna proveniente dalla Corte europea sia comunque rivelatrice di una violazione di tipo sistemico esistente all’interno dell’ordinamento) non attribuisce infatti alcun potere ai giudici interni sulle situazioni ormai interamente esaurite, ma può riverberarsi unicamente sulle violazioni della Convenzione ancora “attuali”.

A giudizio della Suprema Corte, comunque, alla sentenza Drassich c. Italia non può essere riconosciuto il carattere di sentenza pilota, né in senso formale, né in senso sostanziale. Nell’accertare la violazione dell’art. 6 CEDU, derivante dall’impossibilità di attivare il contraddittorio sulla nuova qualificazione giuridica nel giudizio di legittimità, la Corte di Strasburgo non avrebbe infatti riscontrato nessuna violazione convenzionale sistemica all’interno del nostro ordinamento: al contrario, si rileva che nel determinarsi alla decisione di condanna essa ha vagliato lo specifico caso concreto alla luce della giurisprudenza europea, in considerazione delle specificità della situazione del singolo ricorrente.

 

6. In conclusione, per la Suprema Corte lo strumento della revisione “europea” può essere attivato solo allorché si tratti di eseguire la specifica decisione emessa dalla Corte europea nei confronti della medesima persona che ha ottenuto la condanna dello Stato italiano, e sempre che la restitutio in integrum sia effettuabile esclusivamente attraverso la riapertura e riedizione del processo. Nessuno spazio residuo di applicabilità di una riapertura del processo può rimanere, invece, in relazione a casi analoghi, relativi a situazioni processuali esaurite, né, tantomeno, per dare attuazione a “sentenze pilota” che non incidano su rapporti attualmente in corso (quale deve ritenersi, ad esempio, il rapporto che si instaura tra Stato e cittadino durante l’esecuzione della pena).

Per questo motivo, tornando al caso di specie, la Cassazione ritiene necessario – prima ancora che negare l’analogia tra la situazione sostanziale del ricorrente e quella del Drassich, come ha fatto la Corte territoriale investita dal giudizio di revisione – riconoscere che i principi espressi dalle Sezioni Unite Ercolano sono in radice inapplicabili all’istanza proposta dal ricorrente, in quanto gli stessi  possono operare esclusivamente al fine di riallineare le pene ancora in corso d’esecuzione ai parametri di legalità emersi da una pronuncia della Corte di Strasburgo, ma in nessun modo possono comportare un’incisione su situazioni processuali ormai interamente esaurite e coperte da giudicato.

 

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7. La pronuncia in esame appare, invero, in aperto contrasto con la di poco precedente sentenza Dell’Utri, che pure aveva cercato di stabilire un punto fermo con riguardo agli strumenti processuali attualmente più idonei a garantire l’attuazione delle sentenze europee anche nei confronti dei c.d. “fratelli minori” del ricorrente.

In quell’occasione, infatti, la prima sezione della Suprema Corte aveva platealmente preso posizione in favore di un’applicazione generalizzata – tanto da parte del soggetto vincitore in sede europea, quanto in favore dei suoi “fratelli minori” – del meccanismo della revisione europea, che a suo giudizio costituiva il principale canale di adeguamento dell’ordinamento interno alle pronunce definitive di condanna della Corte di Strasburgo, non solo con riguardo ai casi di violazione delle garanzie di cui all’art. 6 CEDU, ma anche in rapporto all’accertamento di violazioni di carattere sostanziale. All’incidente d’esecuzione, al contrario, la pronuncia di legittimità riconosceva un ruolo esclusivamente residuale, limitato ai soli casi in cui la modifica o rimozione del giudicato costituisse l’esito obbligato di un intervento della Corte europea già interamente predeterminato nei suoi contenuti, e che, dunque, non lasciasse ulteriori margini di discrezionalità in capo ai giudici interni[9].

Ora la seconda sezione della Corte mostra invece di voler tornare a una lettura restrittiva della sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale, il cui dispositivo e iter motivazionale sembrano prendere in considerazione, in effetti, il solo singolo condannato risultato vittorioso a Strasburgo; e, ancora più in radice, pare volere offrire un’interpretazione restrittiva anche con riferimento agli obblighi di carattere generale che ai sensi dell’art. 46 CEDU (letto alla luce della consolidata giurisprudenza di Strasburgo e della prassi del Comitato dei Ministri) ricadono sullo Stato destinatario di una sentenza di condanna europea, imponendogli di eliminare le violazioni di carattere strutturale o sistemico ancora in essere, e le eventuali conseguenze dannose di violazioni già prodottesi, non solo nei confronti del ricorrente, ma di tutti i soggetti coinvolti. L’adempimento di tali obblighi – discendenti dal carattere “formalmente” o “sostanzialmente” pilota della pronuncia europea – a giudizio della Suprema Corte troverebbe infatti uno scoglio invalicabile nelle situazioni processualmente “esaurite”, quale sarebbe il giudicato in assenza di un rapporto esecutivo ancora “attuale” tra l’ordinamento interno e il condannato.

 

8. Nonostante le precauzioni della Suprema Corte nel limitare il più possibile l’ambito di applicabilità dello strumento della revisione europea, in nome di un’ampia tutela della stabilità del giudicato, un significativo argomento a supporto della sua estensione anche al di fuori della situazione del singolo ricorrente sembra rintracciarsi, in verità, nella pronuncia n. 210 del 2013 della Corte costituzionale stessa.

Non sfugge, infatti, che è proprio il giudice delle leggi ad aver affermato che il valore del giudicato appare “recessivo” a fronte di più rilevanti valori costituzionali (tra quali spicca, indubbiamente, la libertà personale); né che, nell’interrogarsi sul procedimento più idoneo per permettere all’ordinamento interno di conformarsi alla sentenza Scoppola c. Italia nei confronti di tutti i “fratelli minori” del ricorrente, la sua scelta sia ricaduta sul rimedio esecutivo solo in quanto si riteneva il meccanismo della revisione europea non “adeguato al caso di specie”, nel quale una riapertura del processo non appariva necessaria, risultando anzi sufficiente un mero intervento sul titolo esecutivo[10].

Di conseguenza, potrebbe ritenersi che sia la stessa pronuncia di costituzionalità richiamata a voler lasciare aperta la possibilità che, nei casi in cui sia invece necessaria una riapertura del processo, anche i soggetti diversi dal ricorrente possano avvalersi dello strumento della revisione europea per ottenere l’adeguamento della propria condanna alle sentenze definitive del giudice di Strasburgo (il che potrebbe avvenire, come sostenuto dalla Cassazione Dell’Utri, allorché l’esecuzione della pronuncia della Corte europea lasci comunque spazio a scelte di contenuto discrezionale da parte dei giudici interni, tali da esigere ad esempio una complessiva rivalutazione della responsabilità penale del condannato).

Il ragionamento della Suprema Corte appare maggiormente persuasivo laddove esclude che lo strumento della revisione europea possa essere utilizzato per far valere una violazione delle garanzie del “giusto processo” di cui all’art. 6 CEDU sulla base di un accertamento compiuto dai giudici di Strasburgo nei confronti di un soggetto diverso: e questo perché, come opportunamente riconosciuto anche dalla pronuncia in esame, solo violazioni di carattere sostanziale possono avere un effettivo carattere di sistematicità all’interno dell’ordinamento, mentre l’accertamento di violazioni di carattere processuale non può che dipendere, nel giudizio davanti alla Corte europea, dalle specificità della situazione concreta del ricorrente, sicché esso appare di per sé insuscettibile di estensione a soggetti che, pur lamentando una violazione dello stesso tipo, non abbiano personalmente adito il giudizio di Strasburgo[11].

 


[1] Il riferimento è a Cass. pen., sez. I, sent. 11 ottobre 2016 (dep. 18 ottobre 2016), n. 44193/16, Dell’Utri: per un commento a riguardo si può rimandare a S. Bernardi, I "fratelli minori" di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 2/2017, p. 257 ss.

[2] Corte eur. dir. uomo, sentenza dell’11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, ric. n. 25575/04. Nello specifico, il ricorrente Mauro Drassich era stato condannato dai giudici italiani di primo e secondo grado per una serie di reati uniti dal vincolo della continuazione, tra cui quello di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio; nel giudizio di cassazione, tuttavia, la Suprema Corte, al fine di evitare una declaratoria di estinzione per prescrizione, aveva riqualificato tale reato come corruzione in atti giudiziari. In tale fatto i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto una violazione dei principi di cui all’art. 6 § 1 e § 3, lett. a) e b) CEDU, ritenendo che il ricorrente avesse subito una lesione del proprio diritto a essere informato della natura e dei motivi dell’accusa e di disporre di un tempo adeguato per preparare la propria difesa.

[3] Cass. pen., SS.UU., sentenza del 24 ottobre 2013 (dep. 7 maggio 2014), n. 18821, Ercolano.

[4] Cass. pen., SS.UU., sentenza del 29 marzo 2007 (dep. 12 luglio 2007), n. 27614.

[5] Cfr. Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sentenza del 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2), ric. n. 126/05, §§ 108-109. Si tratta, in verità, di un dato che la Suprema Corte ricava a contrario dalla lettura della sentenza europea, la quale afferma il principio per cui “se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato”.

[6] A seguito della sentenza Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009, in cui la Corte europea ha ritenuto che costituisse violazione dell’art. 7 CEDU l’aver condannato il ricorrente alla pena dell’ergastolo e non – sulla base della disciplina in materia di rito abbreviato più favorevole, vigente in un periodo intermedio – a quella più lieve di trent’anni di reclusione, il nostro ordinamento si è infatti ritrovato a dover far fronte alle istanze di tutela provenienti da una serie di soggetti che, condannati all’ergastolo benché avessero richiesto l’applicazione del rito abbreviato nel periodo di tempo in cui vigeva la disciplina più favorevole, chiedevano a loro volta una rideterminazione della propria pena. Per una trattazione approfondita della vicenda si può rimandare a F. Viganò - E. Lamarque, Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell’adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo (Nota a C. Cost. n. 210/2013), in questa Rivista, 31 marzo 2014 (pubblicata anche su Giur. ita., n. 2/2014) e F. Viganò, Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei "fratelli minori" di Scoppola, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 1/2014, p. 250 ss.

[7] Cfr. Cass. pen., SS.UU., sentenza del 24 ottobre 2013 (dep. 7 maggio 2014), n. 18821, Ercolano, § 7. Una conferma circa l’esclusione della fase esecutiva della pena dall’area dei rapporti “esauriti” si ritroverebbe, secondo la Suprema Corte, anche nella sentenza delle Sezioni Unite pronunciata nel caso Gatto, la quale ha affermato il potere del giudice dell’esecuzione di procedere alla rideterminazione della pena lato sensu illegittima a seguito di dichiarazione di incostituzionalità di una norma – diversa da quella incriminatrice – che abbia comunque influito sul trattamento sanzionatorio. Cfr. a proposito Cass. pen., Sez. Un., sentenza del 29 maggio 2014 (dep. 14 ottobre 2014), n. 42858, Gatto.

[8] Le Sezioni Unite, chiamate a decidere dell’istanza di uno dei “fratelli” di Scoppola, ritennero infatti di non poter risolvere la questione in via d’interpretazione convenzionalmente orientata, ma di dover necessariamente investire del problema il giudice delle leggi. La Corte costituzionale, allora, con la sentenza del 3 luglio 2013 (dep. il 18 luglio 2013), n. 210, dichiarò costituzionalmente illegittima la norma che imponeva al giudice l’applicazione retroattiva della disciplina più sfavorevole (in specie: l’art. 7 d.l. 341/2000) per contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 CEDU; nel fare ciò, peraltro, la stessa forniva importanti indicazioni al giudice ordinario circa la corretta interpretazione dell’obbligo di conformazione alle sentenze definitive della Corte di Strasburgo discendente dall’art. 46 CEDU, poi ulteriormente ribadite e integrate dalle Sezioni Unite Ercolano.

[9] Per più approfondite osservazioni a riguardo si può rimandare a S. Bernardi, I "fratelli minori" di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione, cit., p. 265 ss.

[10] Cfr. in particolare Corte cost., sentenza del 3 luglio 2013 (dep. il 18 luglio 2013), n. 210, § 8.

[11] Questa è l’opinione espressa in particolare da F. Giuffrida - G. Grasso, L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale, in questa Rivista, 25 maggio 2015, p. 19. Deve tuttavia ritenersi, a parere di chi scrive, che ci si ritroverebbe ugualmente di fronte a una violazione della Convenzione di carattere strutturale allorché i giudici di Strasburgo si spingessero fino a contestare la compatibilità con l’art. 6 CEDU di una norma processuale astrattamente considerata, in ipotesi applicata al ricorrente: situazione che, peraltro, non potrebbe che richiedere un intervento abolitivo della Corte costituzionale.