ISSN 2039-1676


26 settembre 2017 |

Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada

Cass. pen., sez. I, sent. 6 luglio 2017 (dep. 20 settembre 2017), n. 43112, Pres. Di Tomassi, Est. Centonze, Ric. Contrada

Contributo pubblicato nel Fascicolo 9/2017

1. Poco più di due anni dopo l’ormai celeberrima con cui la Corte EDU, il 14 aprile 2015, aveva dichiarato la violazione da parte dello Stato italiano del principio di legalità penale in relazione alla sua condanna per concorsto esterno in associazione mafiosa[1], la sentenza di condanna di Bruno Contrada viene ora “annullata” e dichiarata “ineseguibile e improduttiva di effetti penali” dalla prima sezione della Cassazione.

L’Italia dà così esecuzione a un giudicato europeo vincolante per lo Stato soccombente ex art. 46 CEDU, grazie a una doverosa ma – nell’attuale momento spirituale della magistratura italiana rispetto al diritto europeo – nient’affatto scontata pronuncia della nostra Suprema Corte. E assieme, la Cassazione coglie l’occasione per riaffermare a chiare lettere, a chi se la fosse dimenticata, la propria consolidata giurisprudenza sull’efficacia immediatamente precettiva delle norme convenzionali, tra cui si iscrive lo stesso art. 46 CEDU.

 

2. La sentenza della Corte EDU può qui essere data per nota, tanto se ne è discusso in questi due anni in ogni sede possibile. Meno scontato è, invece, che il lettore si rammenti le tappe percorse dalla difesa di Contrada in questi due anni per ottenere l’esecuzione della sentenza medesima in Italia.

Come la Cassazione puntualmente ricostruisce nella pronuncia ora pubblicata, Contrada aveva avviato anzitutto un giudizio di revisione davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta, la quale aveva tuttavia rigettato la relativa istanza, ritenendo in sostanza – contro quanto deciso dalla Corte EDU – che Contrada fosse ben in condizione di prevedere una propria futura condanna a titolo di concorso esterno: e ciò anche in considerazione del particolare ruolo professionale da lui svolto all’epoca dei fatti, che lo rendeva certamente consapevole della possibilità di una simile qualificazione giuridica della propria condotta[2].

Contro tale pronuncia, Contrada aveva proposta ricorso in cassazione, che era stato tuttavia dichiarato inammissibile il 20 gennaio 2017 a seguito di rinuncia al ricorso.

Parallelamente, Contrada aveva altresì attivato un incidente di esecuzione innanzi alla Corte d’appello di Palermo, che si era concluso con ordinanza di rigetto emessa l’11 ottobre 2016[3], avverso la quale Contrada proponeva il ricorso ora deciso dalla Cassazione.

 

3. La Corte riconosce, anzitutto, che sullo Stato italiano incombe l’obbligo, per i giudici italiani, di conformarsi alla sentenza della Corte EDU che concerne specificamente il ricorrente Bruno Contrada.

Citando il precedente Dorigo (sent. n. 2800/2006), il Collegio riafferma qui la propria giurisprdudenza sull’“efficacia immediatamente precettiva delle norme della Convenzione EDU”, e in particolare del suo art. 46, a tenore del quale “le Alte Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti”, e rispetto alle quali l’art. 19 conferisce alla Corte il potere ultimo di decidere sulla “interpretazione” e “applicazione” (al caso concreto!) della Convenzione.

Proprio sulla base dell’art. 46, del resto, nel caso Dorigo la Cassazione aveva dichiarato ineseguibile l’ordine di carcerazione del condannato, il cui processo era stato ritenuto dalla Corte di Strasburgo essersi svolto in maniera non conforme all’art. 6 CEDU: le sentenze di Strasbrugo, aveva ritenuto allora la Cassazione, devono in effetti essere ritenute “immediatamente produttive di diritti e obblighi nei confronti delle parti in causa, con la conseguenza che lo Stato è tenuto a condormarsi a tale pronunzie e a eliminare, fino dove è possibile, le conseguenze pregiudizievoli della violazione riscontrata”.  

 

4. Ciò posto, la Cassazione si chiede quale sia lo strumento processuale attivabile per rimuovere le conseguenze pregiudizievoli, per Bruno Contrada, della sua sentenza di condanna, giudicata incompatibile con l’art. 7 CEDU dalla Corte europea.

Tale rimedio è individuato nell’incidente di esecuzione, per l’appunto esperito nel caso concreto dalla difesa del condannato. A tale soluzione, osserva la S.C., non osta la circostanza che – a differenza di quanto era accaduto nel caso Dorigo, in cui i giudici europei avevano rilevato violazioni di natura processuale – in questo caso la violazione accertata a Strasburgo sia di natura sostanziale: la censura dei giudici europei concerne, qui, la base legale della condanna, ritenuta imprecisa e indeterminata; ciò che non può che determinare l’illegittimità della stessa condanna e della pena da essa stabilita, i cui perduranti effetti pregiudizievoli dovranno essere rimossi.

Né, prosegue la S.C., sarà possibile ritenere non esperibile l’incidente di esecuzione invocando l’esaurimento del rapporto giurisdizionale, conseguente all’integrale espiazione della pena da parte del condannato. La giurisprudenza costituzionale e comune intervenuta nella nota vicenda dei “fratelli minori” di Scoppola (C. cost. sent. n. 210/2013 e Cass. sez. un., Ercolano, n. 34472/2013)[4] ha del resto già riconosciuto l’ampiezza degli ambiti di intervento del giudice dell’esecuzione indispensabili ad assicurare la dimensione di legalità della pena anche nella fase della sua esecuzione, se necessario oltre i confini segnati da specifiche norme di legge, nel quadro di un procedimento ritenuto idoneo a far valere non solo le questioni relative alla mancanza o alla non esecutività del titolo, ma anche quelle che attengono alla “eseguibilità e alla concreta attuazione del medesimo”.

Il rimedio della revisione “europea”, introdotto dalla sent. 113/2011 dalla Corte costituzionale, sarebbe d’altra parte non necessario rispetto al caso concreto, dove le ragioni della dichiarazione di illegittimità della condanna di Contrada da parte della Corte EDU non appaiono comunque superabili “da alcuna rinnovazione di attività processuale o probatoria”, essendo stata censurata alla Corte europea la stessa base legale della condanna dal punto di vista del diritto penale sostanziale.

Né, ancora, potrebbe essere esperito nella specie il rimedio previsto dall’art. 673 c.p.p., finalizzato all’eliminazione mediante revoca della sentenza di condanna nei casi di abolitio criminis o di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice su cui la condanna si fonda: situazioni pacificamente insussistenti nella specie. La revoca della condanna – osserva la Corte – non è d’altra parte necessaria per assicurare l’esecuzione della sentenza europeo, risultando allo scopo sufficiente “l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una condanna emessa dal giudice italiano in violazione di una norma della Convenzione EDU, dovendosi ribadire che garante della legalità della sentenza in fase esecutiva è il giudice dell’esecuzione, cui compete, se necessario, di ricondurre la decisione censurata ai canoni della legittimità (sez. U., n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, cit.)”.

 

* * *

 

5. La stringata motivazione di questa sentenza merita di essere oggetto di approfondite analisi, soprattutto sotto il profilo del diritto processuale, che in questa sede non possono essere neppure tentate.

Basti qui esprimere il plauso incondizionato di chi scrive a una decisione coraggiosa, e – diciamolo pure – destinata a risultare impopolare presso molti settori della magistratura italiana.

Come ho avuto modo di scrivere in altre occasioni[5], personalmente non sono del tutto convinto che la sentenza della Corte EDU nel caso Contrada sia stata una buona sentenza: se non altro, lo standard utilizzato dalla Corte nei confronti del nostro paese è stato qui assai più severo di quello usato nei confronti di altri paesi in occasioni analoghe. Dopo tutto, la combinazione tra art. 416-bis e art. 110 c.p. era stata già sperimentata nel nostro paese in relazione alla criminalità terroristica, e cominciava ad essere largamente utilizzata nelle contestazioni della pubblica accusa proprio negli stessi anni in cui Contrada compiva le condotte a lui attribuitegli nelle sentenze di condanna. Dunque una condanna a titolo di concorso esterno non era per lui imprevedibile, ma – al più – incerta, stanti i perduranti contrasti giurisprudenziali (sincronici) tra le sentenze della Cassazione che si stavano occupando allora del tema.

Ma, come pure ho scritto, il punto non è questo. Come ha giustamente ritenuto la Cassazione, si condividesse o meno la sentenza della Corte EDU, essa doveva essere eseguita dal giudice italiano. Lo imponevano le regole del gioco alle quali l’Italia si è volontariamente vincolata, sottoscrivendo e dando esecuzione, con la legge n. 848/1955, alla Convenzione europea, e in particolare al suo più volte citato art. 46. Avendo la Corte EDU, con sentenza divenuta definitiva a seguito del rigetto della richiesta di rinvio alla Grande Camera formulata dal governo italiano, deciso nel senso dell’illegittimità della condanna di Contrada al metro del diritto convenzionale, quella condanna doveva essere rimossa – o quanto meno, come ha ritenuto ora la Cassazione, ne dovevano cessare tutti gli effetti pregiudizievoli nei confronti del condannato.

 

6. In relazione invece a casi diversi da quello su cui è intervenuta la Corte EDU, a me pare che ci siano ottimi argomenti per sostenere che i vincoli discendenti dalla pronuncia europea per i giudici italiani siano meno stringenti[6].

Vero è che l’art. 46 CEDU è fatto oggetto di una (pacifica) interpretazione estensiva da parte della stessa Corte EDU, del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa e – ciò che ancora più rileva dal punto di vista del diritto internazionale – dalla stessa prassi degli Stati parte della Convenzione; interpretazione estensiva che riconosce un’“autorità di cosa giudicata interpretata” ai principi di diritto espressi nelle, o desumibili dalle, sentenze della Corte EDU su casi simili.

Vero è altresì che, proprio sulla base di tale effetti per così dire estensivi delle sentenze della Corte EDU, la nostra Corte costituzionale e le Sezioni Unite della nostra Cassazione, all’unisono, hanno statuito il principio della modificabilità del giudicato, pur in assenza di base testuale nel codice di procedura penale, per consentire l’adeguamento della pena inflitta ai “fratelli minori” di Scoppola ai principi statuiti dalla Corte EDU in una sentenza concernente un diverso ricorrente.

Ma il giudice italiano che non condividesse, oggi, lo specifico principio di diritto enunciato in Contrada dalla Corte EDU – l’inidoneità della base legale rappresentata dal combinato disposto degli artt. 416-bis e 110 c.p. a legittimare una condanna, al metro dell’art. 7 CEDU, per fatti commessi prima della sentenza Demitry delle Sezioni Unite, pronunciata nel 1994 – ben potrebbe, a mio giudizio, argomentare distesamente il proprio dissenso, lavorando sullo stesso terreno del diritto convenzionale; mostrando, se possibile, come la sentenza Contrada sia anomala nello stesso panorama della giurisprudenza di Strasburgo, e meriti pertanto un ripensamento da parte degli stessi giudici europei, magari nel contesto di una pronuncia resa dalla Grande Camera. Nella chiara consapevolezza che tali argomenti saranno poi presi in considerazione e vagliati dalla Corte europea, in risposta al – prevedibilissimo – ricorso che sarà proposto dal condannato contro una simile sentenza.

Un simile modus procedendi non potrebbe essere scambiato per una violazione degli obblighi convenzionali; ma sarebbe piuttosto considerato, anche nella prospettiva del giudice europeo, come un prezioso invito a far maggiore luce sui criteri di interpretazione dello stesso art. 7 CEDU, in modo da offrire una guida più sicura alle legislazioni nazionali su un problema così delicato.

 

7. La sentenza qui segnalata, d’altra parte, dovrà essere ricordata in futuro per avere riproposto con forza, a undici anni di distanza da Dorigo, il tema dell’efficacia diretta delle norme convenzionali nell’ordinamento italiano: un tema che pareva ormai recessivo nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale dopo le sentenze gemelle n. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale, le quali avevano piuttosto l’accento sulla funzione delle norme convenzionali medesime quali parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale.

La Cassazione insiste ora, e in modo assai netto, sulla possibilità – ed anzi sul dovereper il giudice comune di applicare nel caso concreto le disposizioni della CEDU, così come declinate dalle sentenze di Strasburgo (alle quali spetta istituzionalmente il compito di dire l’ultima parola sulla loro interpretazione ed applicazione). La ragione di tale efficacia diretta non è esplicitata nel contesto della motivazione; ma la ragione è quella stessa che aveva indotto le Sezioni Unite già nel 1989, nella storica sentenza Polo Castro[7], a una tale conclusione: e cioè l’avvenuta incorporazione della Convenzione nell’ordinamento giuridico nazionale in forza della clausola di “piena e intera esecuzione” contenuta nella legge n. 848/1955 di autorizzazione alla ratifica.

Altra questione – che la S.C. ora non affronta, non essendovi alcuna necessità di farlo rispetto al caso di specie sottoposto alla sua attenzione – è quella dei limiti di tale efficacia diretta, che restano a tutt’oggi quelli tracciati dalle sentenze gemelle della Corte costituzionale, e che si riassumono nella inidoneità delle norme convenzionali a determinare esse stesse l’inapplicabilità di eventuali disposizioni nazionali con esse contrastanti, in assenza di un intervento ablatorio del giudice delle leggi. Ma laddove, come nel caso di specie, nessun dato normativo nazionale osti alla possibile diretta applicazione di una norma convenzionale al caso concreto, essa dovrà senz’altro essere applicata dal giudice comune: si tratti dell’art. 46 CEDU, come nella specie, o di qualsiasi altra norma della Convenzione.

Senza che, in tale ipotesi, debba ritenersi indispensabile alcun passaggio avanti alla Corte costituzionale per raggiungere tale obiettivo, che è direttamente alla portata del giudice comune: come l’epilogo di questa vicenda giudiziaria esemplarmente dimostra.

 


[1] C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3), in questa Rivista, 4 maggio 2014, con nota di Civello Conigliaro, La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada. Sulla sentenza, cfr. altresì i numerosi contributi elencati nella colonna di sinistra a fianco già pubblicati su questa rivista.

[2] C. app. Caltanissetta, 18 novembre 2015 (dep. 17 marzo 2016), in questa Rivista, 16 aprile 2016, con nota di F. Viganò, Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU.

[3] C. Appello Palermo, Sez. I, ord. 11 ottobre 2016 (dep. 24 ottobre 2016), in questa Rivista, 24 gennaio 2017, con nota di S. Bernardi, Continuano i ''tormenti'' dei giudici italiani sul caso Contrada: la Corte d’Appello di Palermo dichiara inammissibile l’incidente d’esecuzione proposto in attuazione del ''giudicato europeo''.

[4] Su tale vicenda si consenta qui soltanto, per brevità, il rif. a E. Lamarque, F. Viganò, Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola, in questa Rivista, 31 marzo 2014, e ivi per tutti gli indispensabili rif. giur. e dottr.

[5] Cfr. F. Viganò, Il caso Contrada, cit., 7 ss. Sul punto, cfr. anche, ampiamente, S. Bernardi, I "fratelli minori" di Bruno Contrada davanti alla Corte di Cassazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2017, p. 273 ss.

[6] In questo senso cfr. anche S. Bernardi, I “fratelli minori”, cit., 272.

[7] Sul punto, anche per gli indispensabili rif., cfr. più ampiamente F. Viganò, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, in G. Ubertis, F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, 2016, p. 13 ss.