26 settembre 2017 |
Garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale: osmosi o autonomia?
Spunti di riflessione a margine di Corte Cost., sent. 5 aprile 2017 (dep. 11 maggio 2017), n. 109, Pres. Grossi, Rel. Zanon
Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 4/2017
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Abstract. Nella sentenza in esame la Corte esclude che l’art. 25, c. II, Cost., possa essere evocato come parametro di costituzionalità per questioni riguardanti norme di depenalizzazione che non rispettano, ai sensi dell’art. 7 CEDU, il principio di irretroattività in materia penale, rinvenendo invece nell’art. 117, primo comma, Cost., il parametro appropriato. Dopo l’analisi della sentenza, l’Autore mette in luce come la distinzione del campo di operatività dei due parametri sia tutt’altro che nominalistica, ma si radichi invece nella condivisibile valorizzazione dell’autonomia tra sistema delle garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale. Infine si propone, in una sorta di riepilogo, un vademecum per la corretta costruzione delle questioni di costituzionalità da parte dei giudici remittenti.
SOMMARIO: 1. Introduzione: i piani di lettura della pronuncia. – 2. La questione di legittimità costituzionale. – 3. Autoqualificazione legislativa e riserva di legge: il ruolo dell’art. 25, secondo comma, Cost. – 4. Autoqualificazione legislativa, soggezione del giudice alla legge e obbligo di sollevare la questione di legittimità costituzionale. – 5. Considerazioni conclusive: qualche spunto per le autorità giurisdizionali remittenti.