ISSN 2039-1676


07 ottobre 2013 |

La Corte d'appello di Palermo, in sede di rinvio, conferma la condanna di Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa

C. app. Palermo, sent. 25 marzo 2013, Pres. Loforti, Rel. Troja, Imp. Dell'Utri

 

Il 4 settembre 2013 sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui la terza sezione penale della Corte d'appello di Palermo, in qualità di giudice del rinvio, ha condannato l'ex senatore Marcello Dell'Utri a sette anni di reclusione per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (clicca sotto su downoload documento per scaricarla).

 

1. Gli antefatti

 

La pronuncia in parola rappresenta l'ultimo atto di una complessa vicenda processuale, che, apertasi nel novembre 1997, aveva già visto due giudici di merito - segnatamente: il Tribunale di Palermo, con la sentenza dell'11 dicembre 2004, e la seconda sezione della Corte d'appello di Palermo, con la sentenza del 29 giugno 2010 - riconoscere la responsabilità penale dell'imputato per i rapporti intrattenuti con Cosa Nostra tra la metà degli anni Settanta e l'inizio degli anni Novanta (per accedere a una nostra precedente scheda relativa alle due decisioni di merito, clicca qui).

Il 9 marzo 2012, tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Palermo.

La pronuncia dei giudici di legittimità, peraltro, era stata preceduta dall'ormai celebre requisitoria del Cons. Francesco Iacoviello, salita alla ribalta della cronaca, oltre che per le dure parole spese dal Procuratore Generale nei confronti dell'operato dei giudici palermitani, anche per la provocatoria affermazione secondo cui "al concorso esterno ormai non si crede più" (per accedere alla requisitoria di Francesco Iacoviello, clicca qui). Affermazione che, com'era prevedibile, ha riproposto sull'agone mediatico la (solo apparentemente sopita) 'guerra di religione' tra sostenitori e denigratori del concorso esterno; ma che, per altro verso, debitamente contestualizzata, ha offerto altresì lo spunto ad alcuni illustri autori per una più 'laica' riflessione sui problemi applicativi che ancor oggi affliggono questa fattispecie incriminatrice, anche - e soprattutto - alla luce dei rigidi paletti ermeneutici fissati dalla sentenza Mannino del 2005 (si vedano, in particolare, i contributi di Costantino Visconti, Giovanni Fiandaca, Domenico Pulitanò, Piergiorgio Morosini e Vincenzo Maiello, pubblicati sul n. 1/2012 della nostra Rivista trimestrale: clicca qui per scaricarli).

Pur non facendo proprie le radicali critiche formulate dal Cons. Iacoviello - che nel corso della sua requisitoria aveva addirittura parlato di processo fondato su di un'imputazione inesistente -, la Corte di Cassazione, come detto, ha comunque disposto l'annullamento dell'impugnata sentenza, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio sui fatti contestati all'imputato (per scaricare una precedente scheda relativa alla pronuncia della Cassazione, clicca qui; per scaricare a una nota di commento alla sentenza a cura del sottoscritto, clicca qui).

In particolare, i giudici di legittimità, a fronte della sentenza d'appello che aveva ritenuto che la condotta concorsuale di Dell'Utri si fosse protratta ininterrottamente dal 1974 al 1992, hanno suddiviso quest'arco temporale in tre diversi sotto-periodi, confermando il giudizio di colpevolezza solo per il primo di questi periodi, quello ricompreso tra il 1974 e il 1977: in relazione a questi anni, infatti, dice la Cassazione, i giudici di merito hanno adeguatamente rappresentato come l'imputato abbia volontariamente contribuito al rafforzamento di Cosa Nostra, dapprima promuovendo la stipulazione di un accordo tra i vertici dell'organizzazione mafiosa e l'amico Silvio Berlusconi, in forza del quale quest'ultimo avrebbe ottenuto protezione in cambio della dazione periodica di cospicue somme di denaro; e, successivamente, provvedendo personalmente alla consegna del denaro a esponenti di Cosa Nostra.

Le censure della Cassazione hanno invece investito i due periodi successivi.

In particolare, per il secondo periodo, compreso tra il 1978 e il 1982 - anni nei quali l'imputato avrebbe temporaneamente interrotto i suoi rapporti professionali con Silvio Berlusconi per svolgere una esperienza lavorativa alle dipendenze dell'imprenditore Filippo Alberto Rapisarda -, secondo la Cassazione, la sentenza di merito sarebbe viziata da un palese vuoto argomentativo, i giudici palermitani non avendo fornito alcuna spiegazione su come il Dell'Utri, una volta allontanatosi dalla sfera imprenditoriale di Berlusconi, abbia potuto comunque continuare a svolgere la propria attività di mediatore tra quest'ultimo e Cosa Nostra.

Quanto al terzo periodo (1983-1992), a detta della Cassazione, la sentenza di merito, pur avendo adeguatamente motivato in ordine alla prosecuzione in quegli anni dei pagamenti da parte di Berlusconi a Cosa Nostra per mezzo di Dell'Utri (nel frattempo tornato a lavorare alle dipendenze dell'amico imprenditore) - e, dunque, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di concorso esterno -, non avrebbe tuttavia tenuto in debito conto tutta una serie di eventi verificatisi nell'arco di questo decennio (uno su tutti, l'ascesa al vertice dell'organizzazione da parte dei corleonesi, che nel 1981 erano subentrati con la violenza a Bontade e Teresi, gli originari interlocutori di Dell'Utri), dai quali parrebbe evincersi che, in quegli anni, i rapporti tra l'imputato e i vertici dell'organizzazione criminale erano radicalmente mutati, e che, in particolare, era venuta meno quella comunione di intenti che si era invece registrata tra il 1974 e il 1977, e che, nell'ottica dei giudici di legittimità, costituirebbe elemento essenziale del dolo diretto richiesto in capo al concorrente esterno.

Questo, dunque, il sintetico quadro delle motivazioni che hanno spinto la Corte di Cassazione ad annullare la sentenza d'appello, e con le quali il giudice del rinvio era chiamato a confrontarsi all'atto di riesaminare i fatti contestati all'imputato, limitatamente al periodo 1978-1992.

 

 

2. La sentenza della terza sezione penale della Corte d'appello di Palermo

 

La terza sezione penale della Corte d'appello di Palermo, a valle di un'analitica disamina degli elementi probatori emersi nel corso del dibattimento a carico dell'ex senatore Dell'Utri, ha confermato integralmente il giudizio di colpevolezza già espresso dalla sentenza annullata dalla Cassazione, per l'intero periodo intercorrente tra il 1974 e il 1992.

Di seguito si ripercorrono sinteticamente i passaggi più significativi di questa pronuncia.

 

2.1 Le coordinate ermeneutiche seguite dalla Corte d'appello in tema di concorso esterno in associazione mafiosa

 

I giudici palermitani, prima di entrare nel merito delle contestazioni, si occupano di ricostruire le coordinate ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, anzitutto chiarendo - in linea con ciò che, sul punto, aveva affermato la Cassazione nella sentenza di annullamento - che "tale delitto conserva la sua natura di reato permanente al pari della partecipazione all'associazione mafiosa del soggetto organicamente 'interno' al sodalizio" (Pag. 300)[1].

Quanto agli elementi costitutivi del fatto tipico, invece, la Corte d'appello richiama sinteticamente i principi fissati, da ultimo, dalle sentenze Mannino e Contrada, ribadendo, in particolare, sotto il profilo oggettivo, la necessità di accertare che l'imputato abbia fornito un contributo dotato di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento delle capacità dell'associazione, e, sotto il profilo soggettivo, che "deve ritenersi necessario il dolo specifico e diretto del concorrente esterno che deve estendersi alla realizzazione, anche parziale del programma criminoso" (pag. 302).

Ciò premesso in punto di diritto, la sentenza passa quindi a esaminare i singoli periodi oggetto di contestazione.

 

2.2 L'analisi dei singoli periodi oggetto di contestazione: il primo periodo

 

A proposito del primo periodo (1974-1977), peraltro sottratto al nuovo vaglio del giudice del rinvio stante la conferma della Cassazione del giudizio di colpevolezza formulato dalla sentenza annullata in relazione a quest'arco temporale, la Corte d'appello si limita a passare rapidamente in rassegna gli episodi - segnatamente: (i) la conclusione del patto, favorita dall'imputato, tra Berlusconi e i vertici di Cosa Nostra nel 1974; (ii) l'assunzione di Vittorio Mangano ad Arcore; (iii) il pagamento delle somme di denaro, per mezzo dell'imputato, da Berlusconi all'associazione mafiosa - che hanno condotto sia i giudici di merito sia i giudici di legittimità a concludere che "Marcello Dell'Utri, in tale periodo ha prestato, con coscienza e volontà, un rilevante contributo all'associazione mafiosa 'cosa nostra' consentendo a essa di rafforzarsi economicamente grazie al pagamento del prezzo dell'estorsione imposta a Berlusconi, che non si era sottratto alla richiesta di denaro per garantirsi protezione" (pag. 304).

 

2.3. (Segue): il secondo periodo

 

Decisamente più articolate, com'è ovvio, si presentano invece le considerazioni espresse dalla Corte d'appello in relazione agli altri due periodi oggetto di contestazione, sui quali si erano concentrate le censure formulate dalla Corte di Cassazione.

A proposito del periodo in cui l'imputato si sarebbe momentaneamente allontanato dalla sfera imprenditoriale di Berlusconi per svolgere un'esperienza lavorativa presso Rapisarda - periodo che la Corte di Cassazione individua nel quinquennio compreso tra il 1978 e il 1982 -, la sentenza anzitutto precisa che il Dell'Utri, in realtà, è tornato alle dipendenze di Silvio Berlusconi al più tardi all'inizio del 1981, e che, pertanto, detto allontanamento si è protratto per un periodo inferiore a quello indicato dai giudici di legittimità.

Ma, soprattutto, i giudici palermitani affermano che anche in questo breve lasso temporale l'imputato ha comunque mantenuto stretti rapporti con quegli stessi esponenti di Cosa Nostra con cui Berlusconi aveva concluso il patto di protezione nel 1974 - circostanza che, a detta della Corte, non può essere relegata "alla sfera dei rapporti sconvenienti dal punto di vista etico", ma che al contrario rileva "sotto il profilo dell'assenza di condotte significative della volontà di interrompere la permanenza del delitto contestatogli" (pag. 332) -,  e, al contempo, ha continuato a mediare tra l'associazione mafiosa e l'amico imprenditore.

A conferma della prosecuzione dei rapporti tra Dell'Utri e i vertici di Cosa Nostra anche nel periodo in cui l'imputato aveva temporaneamente interrotto i rapporti professionali con Berlusconi, la Corte d'appello richiama svariati episodi, tra cui (i) una cena avvenuta a Palermo nel 1979 nella villa di Stefano Bontade, alla quale avevano partecipato, oltre a Dell'Utri, anche lo stesso Bontade e Mimmo Teresi, gli allora vertici di Cosa Nostra ("tale circostanza" - si legge in sentenza - "rileva non solo perché attesta la prosecuzione dei rapporti con gli esponenti mafiosi di speciale calibro, ma perché conferma una costante cordialità dei rapporti che è del tutto incompatibile con il rapporto (invero escluso dalla Suprema Corte) tra estorto ed estortori" - pag. 349); (ii) una telefonata intercorsa tra l'imputato e Mangano dall'utenza telefonica dell'hotel Duca di York in uso a quest'ultimo, nel febbraio 1980, i cui toni e il cui contenuto lascerebbero "trasparire una continuatività dei contatti tra i due interlocutori e una progettualità comune non dissimile a quella che era esistita nel 1974" (pag. 339); (iii) la partecipazione di Dell'Utri al matrimonio di Girolamo ("Jimmi") Fauci, il 19 aprile 1980, a cui avevano presenziato anche Mimmo Teresi e l'allora latitante Francesco Di Carlo, circostanza che, a detta dei giudici, dimostrerebbe che Cosa Nostra, in quel periodo, continuava a reputare l'imputato talmente affidabile da consentirgli di avere contatti con soggetti latitanti.

Una volta messo in evidenza che l'allontanamento di Dell'Utri dalla sfera imprenditoriale di Berlusconi non aveva determinato alcun allentamento nei rapporti tra l'imputato e Cosa Nostra, la Corte d'appello sottolinea altresì come detto allontanamento neppure aveva impedito all'imputato di continuare a dare esecuzione all'accordo di protezione siglato nel 1974. In tal senso rilevano, a detta dei giudici di merito, le dichiarazioni rese dai collaboranti Calogero Ganci e Francesco Paolo Anzelmo Galliano (entrambi ritenuti credibili dalla Corte di Cassazione).

Il primo, all'udienza del 9 gennaio 1998, "dopo aver parlato dei pagamenti effettuati da Dell'Utri a Stefano Bontade", ha riferito che "dopo la morte di quest'ultimo [avvenuta nel 1981 per mano dei corleonesi] i pagamenti non si erano interrotti, ma erano stati effettuati ai Pullarà, Ignazio e Giovan Battista, che erano divenuti (prima Giovan Battista e, dopo il suo arresto, Ignazio) reggenti del mandamento di Santa Maria di Gesù e avevano ereditato i rapporti intrattenuti da Stefano Bontade e Mimmo Teresi" (pagg. 360-361).

In senso del tutto analogo, anche il Galliano, all'udienza del 19 gennaio 1998, una volta "ricostruito con precisione i pagamenti effettuati da Berlusconi fin dall'inizio, riferendo che subito dopo il primo incontro del 1974 i soldi versati da Berlusconi a 'cosa nostra' erano consegnati a Gaetano Cinà che si recava presso lo studio di Dell'Utri per riceverli" (pag. 364), ha affermato che "tutto ciò era avvenuto senza soluzione di continuità fino alla morte di Bontade (1981)" (pag. 365), e che, a seguito dell'avvento dei corleonesi, Dell'Utri aveva continuato a versare i soldi dell'amico imprenditore a Cosa Nostra, accettando come nuova controparte i Pullarà, quali successori di Bontade e Teresi nel patto concluso qualche anno addietro.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte d'appello, "rammentando ancora una volta che Dell'Utri [...] non ha mai mostrato alcun atteggiamento di distacco dall'associazione avendo mantenuto negli anni in cui si era allontanato dall'area berlusconiana contatti continui con gli stessi soggetti con i quali il patto di protezione era stato concluso e che i pagamenti erano proseguiti senza soluzione di continuità da Berlusconi a 'cosa nostra' senza che si sia registrata alcuna modifica nella 'causa' del patto", conclude  affermando che "il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso dunque è rimasto configurato sotto il piano obiettivo e materiale e anche soggettivo, manifestando la sua natura permanente" (pag. 366).

Analoghe conclusioni valgono anche per ciò che attiene al dolo richiesto al concorrente esterno, da ritenersi senz'altro integrato anche nel periodo in esame, dal momento Dell'Utri, tra il 1977 e il 1982, "con la sua immutata condotta aveva mantenuto lo stesso elemento psicologico del reato, sapendo e volendo che 'cosa nostra' rafforzasse il suo potere economico grazie alla sua intermediazione con l'imprenditore Berlusconi che aveva sempre continuato a pagare" (pag. 366).

 

2.4. (Segue): il terzo periodo

 

Esaurito l'esame dei fatti relativi al periodo 1977-1982, la Corte sposta quindi l'attenzione sul successivo decennio, analizzando partitamente tutti quegli episodi accaduti in questo lasso temporale che "hanno riguardato aspetti problematici collegati sia ad atteggiamenti di Dell'Utri verso 'cosa nostra' che la Suprema Corte ha definito 'riluttanti' che ad attività intimidatorie poste in essere nei confronti delle proprietà di Berlusconi" (pag. 368), e che, a detta dei giudici di legittimità, lascerebbero trasparire un mutamento nei rapporti tra Dell'Utri e Cosa Nostra, e, in particolare, il venir meno di quella comunione di intenti che, tra il 1974 e il 1977, aveva consentito la conclusione e la successiva esecuzione di un patto di reciproco interesse.

Peraltro, dal momento che la Cassazione ha confermato la sentenza annullata con rinvio nella parte in cui affermava che tra il 1983 e il 1992 Dell'Utri aveva ripreso (rectius, continuato) a far pervenire a Cosa Nostra i pagamenti di Berlusconi, la Corte d'appello evidenzia che "l'esame di tali eventi demandato dalla Cassazione a questa Corte è necessario al [solo] fine di affermare o escludere la persistenza dell'elemento soggettivo del dolo diretto che - così come è stato sostenuto dalla Suprema Corte - non può ritenersi acquisita misconoscendo o negando, così come era avvenuto nella sentenza annullata, 'la valenza di emergenze che si connotano segni di una possibile caduta della precedente unitarietà degli intenti'". Di talché, "ove, all'esito di detto esame, non fosse possibile individuare l'elemento soggettivo necessario del dolo diretto, si andrebbe incontro a una delimitazione cronologica del reato permanente al 1982" (pag. 368).

Gli episodi segnalati dalla Cassazione come "elementi di una certa torsione o avvitamento dei rapporti tra le parti interessate" (pag. 368) sono, in particolare: (i) l'attentato di via Rovani subito da Berlusconi il 28 novembre 1986; (ii) gli attentati di matrice mafiosa ai danni dei magazzini della Standa di Catania del 1990; (iii) l'atteggiamento scostante assunto da Dell'Utri nei confronti di Cinà verso la metà degli anni Ottanta, confermato dalla conversazione telefonica del 24 dicembre 1986 tra Alberto Dell'Utri (fratello dell'imputato) e Cinà, nel corso della quale quest'ultimo si era lamentato dell'atteggiamento assunto nei suoi confronti da Marcello Dell'Utri, "che lo faceva aspettare o che spariva per non incontrarlo" (pag. 369); (iv) le azioni intimidatorie decise da Riina nel 1987, proprio in risposta a questo nuovo atteggiamento di Dell'Utri, e la decisione dello stesso Riina di raddoppiare la somma che Berlusconi doveva pagare a Cosa Nostra in cambio di protezione; (v) le dichiarazioni del collaborante Calogero Ganci, che aveva riferito che tra il 1984 e il 1985 il Dell'Utri si era lamentato con il Cinà in quanto "si sentiva tartassato dai fratelli Pullarà" (pag. 369); (vi) il cambio al vertice di Cosa Nostra avvenuto all'inizio degli anni Ottanta, quando i corleonesi avevano conquistato il potere dell'associazione mafiosa eliminando i precedenti capi, Bontade e Teresi.

Ebbene, la Corte d'appello, nel riesaminare ciascuno di questi episodi, ne fornisce una chiave di lettura diametralmente opposta a quella suggerita dalla Cassazione.

Nel dettaglio.

Quanto all'attentato alla villa di via Rovani, i giudici palermitani evidenziano come non si tratti di un'iniziativa perpetrata dalla mafia palermitana - che costituiva la controparte del patto di protezione concluso da Berlusconi nel 1974, grazie all'intercessione dell'imputato -, bensì dalle famiglie catanesi, con le quali "Dell'Utri non è risultato abbia mai concluso accordi" (pag. 407). Ciò che impedisce di attribuire a questo attentato "alcun significato rilevante nell'indagine della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo nella condotta di Dell'Utri" (pag. 386).

Lo stesso discorso vale anche per gli attentati ai magazzini della Standa di Catania del 1990, che le risultanze dibattimentali consentono di addebitare alla mafia catanese, anziché a quella palermitana.

Quanto, invece, al presunto mutamento di atteggiamento dell'imputato nei confronti del Cinà, la Corte d'appello sottolinea anzitutto che da un attento esame dei toni e dei contenuti della telefonata intercorsa il 24 dicembre 1986 tra Alberto Dell'Utri e Cinà emergerebbe chiaramente che in realtà quest'ultimo "non ha mostrato alcun risentimento e che la lamentela è stata inserita in una telefonata dai toni allegri e amichevoli" (pag. 394). Non solo: i giudici di merito richiamano altre due telefonate risalenti al medesimo periodo (novembre-dicembre 1986), in questo caso intercorse tra lo stesso imputato e Cinà, i cui dialoghi dimostrerebbero inequivocabilmente che "il malcontento del Cinà [...] è privo di un reale significato e di una apprezzabile rilevanza, con riferimento alla possibilità di un mutato atteggiamento di Dell'Utri e può solo ricollegarsi a un contegno formale dell'imputato che nel 1986 non era più il segretario di Berlusconi, un 'famiglio', come lui stesso si è definito, atteso che dal 3 ottobre 1983 rivestiva l'incarico di consigliere delegato di Publitalia" (pag. 396).

Per ciò che concerne le azioni intimidatorie rivolte contro Berlusconi nel 1987 e la scelta di Riina raddoppiare il prezzo della protezione offerta all'imprenditore milanese, poi, in sentenza si afferma che neanche tali episodi "appaiono significativi di un mutamento dei rapporti esistenti tra Dell'Utri e 'cosa nostra'", dal momento che, da un lato, "lo stesso Riina non aveva voluto collegare le lettere e le telefonate minatorie del 1987 a lui e alla famiglia mafiosa che rappresentava e aveva fatto in modo che si credesse che l'attentato [di via Rovati], le lettere e le telefonate avevano la stessa matrice mafiosa catanese" (pag. 397), e, dall'altro lato, "Dell'Utri non è mai apparso riluttante nei pagamenti e anche di fronte al raddoppio della richiesta non aveva opposto alcun rifiuto" (pag. 398).

Né, dicono i giudici, alcuna rilevanza, ai fini dell'esclusione del dolo di concorso esterno in capo all'imputato, possono assumere neppure le lamentele del Dell'Utri al Cinà circa il presunto "tartassamento" che il primo avrebbe subìto da parte dei fratelli Pullarà - che, a seguito della morte di Bontade, erano subentrati a quest'ultimo nella riscossione dei pagamenti effettuati da Berlusconi -, dal momento che Riina, una volta informato di questa doglianza, aveva subito "estromesso i Pullarà dalla gestione dei rapporti con l'imputato e aveva delegato la gestione di tali rapporti con l'imputato solo a Gaetano Cinà di cui Dell'Utri si fidava da anni" (pag. 374). Senza contare che a questa lamentela - sottolinea ancora la Corte  - l'imputato non aveva mai fatto seguire l'interruzione dei pagamenti a Cosa Nostra, che erano al contrario proseguiti senza soluzione di continuità.  

Quanto, infine, all'avvento dei corleonesi al vertice di Cosa Nostra all'inizio degli anni Ottanta, i giudici palermitani affermano che detta circostanza non ha in alcun modo determinato un mutamento negli equilibri sanciti dal patto del 1974, alla morte di Bontade e Teresi - gli storici interlocutori dell'imputato - avendo fatto seguito esclusivamente "una modifica della dinamica dei rapporti tra Dell'Utri e i capi di 'cosa nostra' in quanto l'imputato non ha intrattenuto rapporti diretti con Riina" (pag. 414). "E così" - si legge ancora nella sentenza -, "diversamente da quanto avveniva all'epoca di Bontade e di Teresi con i quali poteva dialogare direttamente, con l'avvento del boss Riina, ogniqualvolta doveva far pervenire delle lamentele o delle comunicazioni a 'cosa nostra', non poteva contattare direttamente il capo, ma doveva convocare l'amico Cinà" (pagg. 414-415). Ma tale cambiamento "non ha inciso in alcun modo sugli equilibri estranei alle dinamiche interne all'associazione criminale, e dunque sulle modalità operative del patto che Dell'Utri aveva siglato nel 1974 con 'cosa nostra'" (pag. 416).

Alla luce della complessiva disamina degli episodi risalenti al periodo 1983-1992, la Corte d'appello conclude pertanto che "gli accadimenti, sui quali la Corte di Cassazione aveva chiesto un nuovo giudizio da parte di questo giudice di rinvio, non hanno palesato alcun mutamento o torsione nei rapporti tra Dell'Utri-Berlusconi e 'cosa nostra', essendo emerso l'interesse delle parti a salvaguardare un equilibrio prezioso per entrambe" (pag. 454).

"Né può sostenersi che Dell'Utri", chiosa infine la sentenza a proposito dell'elemento soggettivo, "dopo aver intrattenuto così a lungo rapporti personali con boss mafiosi del calibro di Bontade, non sia stato consapevole delle finalità perseguite dall'associazione mafiosa: l'imputato aveva perfettamente chiari sia il vantaggio perseguito da 'cosa nostra', che l'efficacia causale della sua attività per il mantenimento della stessa associazione criminale" (pag. 458). Ciò che, secondo i giudici palermitani, è sufficiente per sostenere la sussistenza in capo all'imputato, anche nel terzo periodo oggetto di contestazione, di quel "dolo specifico e diretto del concorrente esterno, che deve estendersi alla realizzazione, anche parziale del programma criminoso", richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione del delitto ex artt. 110 e 416 bis c.p.

 

2.5. Condotte a cavallo dell'entrata in vigore del delitto ex art. 416 bis c.p.: sussistenza di un unico fatto di reato

 

Da ultimo si segnala che la Corte d'appello di Palermo, sul punto allineandosi a quanto già sostenuto nella sentenza annullata con rinvio dalla Cassazione, afferma che "il delitto di concorso esterno ascritto a Dell'Utri - originariamente contestato in due distinti capi d'imputazione che prevedevano due delitti, quello previsto dagli artt. 110 e 416 c.p. (fino al 28.9.1982) e quello previsto dagli artt. 110, 416 bis c.p. (dal 28.9.1982 a oggi) - deve considerarsi un unico reato di natura permanente [...] con esclusione della continuazione e del conseguente aumento di pena e con applicazione anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta legge 646/1982 della pena prevista dall'art. 416 c.p." (pag. 459).

 


[1] In senso diametralmente opposto si era invece espresso il Cons. Iacoviello nella sua requisitoria: "È reato permanente? Non direi proprio" (pag. 17).