1. La sentenza del Tribunale di Palermo (11 dicembre 2004)
Il processo di primo grado a carico di Marcello Dell’Utri si apre nel novembre del 1997 e si conclude nel dicembre del 2004 con la condanna dell’imputato a nove anni di reclusione per i delitti di concorso esterno in associazione semplice (ex artt. 110 e 416 c.p., aggravato ai sensi dei c. 4 e 5 c.p.) e di concorso esterno in associazione mafiosa (ex artt. 110 e 416 bis c.p., aggravato ai sensi dei c. 4 e 6 c.p.).
All’esito del dibattimento il Tribunale di Palermo, valutando in ordine cronologico tutta una serie di episodi che vedono come protagonista l’imputato nell’arco di un trentennio (dai primi anni Settanta sino alla fine del 1998), ritiene dimostrato che:
- per l’intero periodo contestatogli il Dell’Utri ha contatti diretti e personali con alcuni esponenti di spicco di Cosa Nostra (tra gli altri, Stefano Bontate, Girolamo Teresi, Vittorio Mangano e Gaetano Cinà, coimputato nel medesimo procedimento);
- verso la metà degli anni Settanta il Dell’Utri avvia un’attività di mediazione tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, consentendo alla prima di ottenere dal secondo somme consistenti di denaro in cambio della garanzia che l’associazione mafiosa si asterrà dal porre in essere atti lesivi nei confronti dello stesso Berlusconi e dei suoi familiari; a ulteriore suggello di questo accordo, Dell’Utri si adopera per far assumere Vittorio Mangano – uomo d’onore della famiglia di Porta Nuova – presso la villa di Arcore di Berlusconi;
- negli anni Ottanta il Dell’Utri svolge un ruolo di mediazione tra Cosa Nostra e la Fininvest, consentendo all’azienda milanese – che in quel periodo è impegnata a diffondere su tutto il territorio nazionale i programmi televisivi dei canali di sua proprietà – di “mettersi a posto” con il sodalizio criminale, pagando la “protezione” delle antenne televisive che dovranno essere installate in Sicilia;
- all’inizio degli anni Novanta il Dell’Utri svolge ancora una volta il ruolo di mediatore tra Cosa Nostra e il gruppo Fininvest – in questo caso al fine di comporre i problemi sorti dopo alcuni attentati perpetrati dalla mafia catanese contro un magazzino della Standa di Catania –, anche in quest’occasione consentendo al sodalizio criminale di conseguire illeciti guadagni;
- all’inizio degli anni Novanta il Dell’Utri si serve di alcuni esponenti di Cosa Nostra trapanese per tentare di estorcere denaro all’allora presidente della “Pallacanestro Trapani”, nell’ambito di una sponsorizzazione della società sportiva da parte della Birra Messina che, tramite Publitalia, aveva sottoscritto un contratto dell’importo di un miliardo e mezzo di lire;
- tra il 1993 e il 1994 il Dell’Utri si interessa per consentire al figlio di Giuseppe D’Agostino, uomo vicino ai fratelli Graviano, di effettuare un provino al Milan;
- in vista delle elezioni del 27 marzo 1994, il Dell’Utri conclude un accordo con esponenti di Cosa Nostra, in forza del quale, in cambio dell’appoggio elettorale a Forza Italia da parte del sodalizio elettorale, lo stesso Dell’Utri promette il suo interessamento per presentare nel gennaio del 1995 proposte favorevoli a Cosa Nostra in tema di giustizia (modifica del 41 bis, sbarramento per gli arresti relativi al 416 bis);
- alla fine degli anni Novanta Dell’Utri stipula un nuovo accordo elettorale con Cosa Nostra, avente per oggetto le elezioni europee del 1999, in forza del quale il sodalizio criminale avrebbe dovuto favorire l’elezione di Dell’Utri, anche per sottrarlo ai suoi problemi giudiziari.
In conclusione, il Tribunale ritiene dimostrato che il Dell’Utri – per oltre un trentennio (dall’inizio degli anni Settanta sino alla fine del 1998) – abbia mantenuto rapporti diretti e personali con importanti esponenti di Cosa Nostra e abbia altresì svolto un’intensa attività di mediazione tra questi e Silvio Berlusconi, così fornendo un concreto e consapevole contributo al consolidamento e rafforzamento del sodalizio criminale.
Ai fini della qualificazione giuridica delle condotte dell’imputato, il Tribunale ritiene di distinguere due diversi periodi, segnati dall’intervenuta introduzione nel 1982 del delitto di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.).
Il Tribunale riconosce quindi l’imputato colpevole dei due diversi delitti – legati dal vincolo della continuazione ex art. 81 c. 2 c.p. – di concorso esterno in associazione semplice per i fatti antecedenti il 1982 e di concorso esterno in associazione mafiosa per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore dell’art. 416 bis c.p., e per l’effetto lo condanna a nove anni di reclusione.
2. La sentenza della Corte d’appello (29 giugno 2010)
La sentenza di primo grado viene impugnata sia dalla difesa di Marcello Dell’Utri
[1] sia, in via incidentale, dal PM. Il processo d’appello si celebra presso la Corte d’appello di Palermo e si conclude il
29 giugno del 2010 con la condanna dell’imputato a
sette anni di reclusione per
concorso esterno in associazione mafiosa (
ex artt. 110 e 416
bis c.p., aggravato ai sensi dei c. 4 e 6).
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale la Corte d’appello di Palermo riesamina analiticamente tutti gli episodi contestati all’imputato in primo grado, confermando la sentenza impugnata in merito alla sussistenza:
- di rapporti personali e diretti di Dell’Utri con alcuni esponenti di spicco di Cosa Nostra;
- dell’attività di mediazione avviata da Dell’Utri alla metà degli anni Settanta tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, al fine di “proteggere” quest’ultimo – dietro pagamento di ingenti somme di denaro – da possibili attentati del sodalizio mafioso, nella quale si inserisce altresì l’assunzione di Vittorio Mangano presso la villa di Arcore di Berlusconi;
- dell’ulteriore attività di mediazione svolta da Dell’Utri negli anni Ottanta tra Cosa Nostra e la Fininvest, che ha permesso all’azienda milanese di “mettersi a posto” con il sodalizio criminale, pagando la “protezione” delle antenne televisive installate in Sicilia;
- dell’episodio verificatosi all’inizio degli anni Novanta, quando il Dell’Utri ricorre ad alcuni esponenti di Cosa Nostra di Trapani per tentare di estorcere denaro all’allora presidente della “Pallacanestro Trapani”.
Viceversa, la Corte d’appello ritiene che non sia stata fornita prova certa dei seguenti episodi:
- l’attività di mediazione che il Dell’Utri avrebbe svolto tra Cosa Nostra e il gruppo Fininvest a seguito degli attentati al magazzino della Standa di Catania;
- l’intervento di Dell’Utri che avrebbe consentito al figlio di Giuseppe D’Agostino, uomo vicino ai fratelli Graviano, di effettuare un provino al Milan;
- i due accordi di scambio che Dell’Utri avrebbe concluso con Cosa Nostra in vista – rispettivamente – delle elezioni politiche del 1994 e delle elezioni europee del 1999.
In sintesi: i giudici di secondo grado ritengono provato che il Dell’Utri abbia svolto “un’attività di mediazione quale canale di collegamento tra l’associazione mafiosa Cosa Nostra, in persona del suo più influente esponente dell’epoca Stefano Bontate, e Silvio Berlusconi” (pag. 628) e che tale attività sia proseguita “anche dopo la morte di Stefano Bontate nell’aprile del 1981 e l’ascesa in seno all’associazione mafiosa di Salvatore Riina”, fino al 1992.
Viceversa, la Corte d’appello esclude che sia stata fornita prova certa di ulteriori contributi da parte dell’imputato agli scopi del sodalizio successivamente al 1992, e sul punto riforma la sentenza di primo grado – che aveva invece ritenuto che il contributo di Dell’Utri a Cosa Nostra si fosse protratto sino al 1998 –.
2.1.1 Le dichiarazioni del pentito Spatuzza
Ancora in punto di fatto, merita infine evidenziare – anche in considerazione del forte impatto mediatico che ha avuto questa circostanza – che la Corte d’appello, in aggiunta agli elementi che erano già emersi nel corso del giudizio di primo grado a carico di Dell’Utri, vaglia altresì le dichiarazioni rese nel corso del giudizio d’appello da Gaspare Spatuzza, collaboratore di giustizia che, nel corso dell’udienza del 4 dicembre 2009, aveva riferito di:
-
presunti interessi economici comuni tra i fratelli Graviano, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, con riferimento in particolare all’apertura di un punto vendita Standa nel quartiere Brancaccio di Palermo;
-
un presunto incontro presso un bar di Roma con Giuseppe Graviano, esponente di Cosa Nostra palermitana, nel corso del quale quest’ultimo avrebbe affermato che Berlusconi e Dell’Utri “ci avevano messo, praticamente, a noi il paese nelle mani”.
Sul punto, la Corte d’appello afferma, in primo luogo, che “il giudizio sull’attendibilità dello Spatuzza, con riferimento a quanto dallo stesso affermato sui fatti ritenuti di rilievo nel presente giudizio, non può che essere negativo” (pag. 488); e, in secondo luogo, evidenzia “anche l’assoluta mancanza di qualsivoglia riscontro individualizzante che supporti, in conformità al criterio fissato dall’art. 192 comma 3 c.p.p., le dichiarazioni già vaghe e generiche, rese da Gaspare Spatuzza nei confronti di Marcello Dell’Utri”.
La Corte d’appello di Palermo riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui, avendo ritenuto che Dell’Utri avesse svolto un’attività di mediazione tra Cosa Nostra e Berlusconi già a partire dai primi anni settanta, proseguendola poi sino agli anni novanta, aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei due diversi delitti – legati dal vincolo della continuazione ex art. 81 c. 2 c.p. – di concorso esterno in associazione semplice per i fatti antecedenti il 1982 e di concorso esterno in associazione mafiosa per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore dell’art. 416 bis c.p.
In particolare, i giudici di secondo grado sviluppano il seguente ragionamento:
-
il concorso esterno in associazione mafiosa, quando sia realizzato mediante plurimi contributi agli scopi del sodalizio, ha natura giuridica di reato progressivo permanente;
-
qualora tali contributi siano stati posti in essere fin da prima dell’introduzione della fattispecie di associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis, e siano proseguiti anche successivamente, integrano tutti un unico fatto di reato, soggetto alla disciplina dettata dalla norma posteriore;
-
in applicazione di tale principio, l’imputato deve essere ritenuto colpevole del solo delitto di concorso esterno in associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis c.p., nel quale deve considerarsi assorbito il disvalore dei contributi apportati dall’imputato anteriormente al 1982.
In ragione dei suddetti motivi di fatto (retrodatazione dell’ultimo contributo al 1992, laddove la sentenza di primo grado aveva invece ritenuto che la condotta fosse proseguita sino al 1998) e di diritto (responsabilità per il solo delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, laddove la sentenza di primo grado aveva invece ritenuto l’imputato colpevole dei due diversi delitti – legati dal vincolo di continuazione – di concorso esterno in associazione semplice e di concorso esterno in associazione mafiosa) la Corte d’appello ridetermina la pena da infliggere al Dell’Utri da nove a sette anni di reclusione.
[sommario]
[1] La sentenza è stata altresì impugnata dalla difesa di Gaetano Cinà, coimputato nel medesimo procedimento.