ISSN 2039-1676


13 novembre 2015 |

L'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di "inafferrabilità del penalmente rilevante"

 

Il contributo è ora pubblicato nel n. 2/2015 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale, il presente contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.

 

 

Abstract. L'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge n. 203 del 12 luglio 1991, origina dalla necessità di "coprire" anche le più sfuggenti condotte dei "fiancheggiatori" delle organizzazioni mafiose, per cui il legislatore, costretto a trascurare i principi di tassatività e materialità, ha aperto, in tal modo, un varco enorme alla dubbia interpretazione giurisprudenziale, del tutto indifferente alla tipizzazione dell'aggravante in parola al punto da delineare perfino una "responsabilità mafiosa ambientale", a mezzo di una evidente debolezza probatoria. Col presente contributo si vuole rimarcare come la giurisprudenza ha finito, nel tempo, per utilizzare l'art. 7, l. 203/1991, addirittura come strumento "normativo-processuale" per ricomprendere tutti i comportamenti non inquadrabili nel paradigma criminoso di cui all'art. 416 bis c.p., elevando l'aggravante de qua al rango di norma incriminatrice.

 

SOMMARIO: 1. L'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: elementi essenziali e ratio politico-criminale. - 2 L'aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. - 2.1. Il metodo mafioso nell'art. 416 bis c.p. e nell'art. 7: sovrapponibilità concettuale e normativa o netta distinzione? - 2.2. L'aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa. - 3. Quando anche la mera conoscenza della qualità di partecipe o la sua "notorietà" fa scattare l'imputazione dell'aggravante di cui all'art. 7: la "caratura mafiosa" tra responsabilità per posizione e violazione del principio di materialità. Il "metodo mafioso ambientale". - 4. Art. 7 e "principio di territorialità mafiosa": nuove forme di c.d. responsabilità mafiosa ambientale? Compatibilità del dato oggettivo del territorio con presenze "mafiose" e configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7. - 5. Art. 7 e tenuta processuale: l'ontologica "inafferrabilità della prova" e "debolezza probatoria". - 5.1. Rapporti con l'art. 416 bis c.p.: violazione del ne bis in idem? Necessaria la sussistenza dell'associazione ai fini della configurabilità dell'aggravante? Indispensabile l'operatività dell'associazione? - 6. Il nuovo volto delle associazioni mafiose e dei soggetti cooptati: l'imprenditore "vittima" e l'imprenditore "colluso". L'art. 7, d.l. n. 152 del 13 maggio 1991, quale escamotage normativo-processuale nelle ipotesi in cui risulta difficile dimostrare la tipicità delle condotte di partecipazione. Quando una circostanza aggravante viene utilizzata come norma incriminatrice.