ISSN 2039-1676


11 gennaio 2016 |

Sulla pretesa riconducibilità  del delitto di scambio elettorale politico-mafioso alla categoria di quelli "commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p."

 

Abstract. Con la sentenza Costa n. 8654 del 2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto di scambio elettorale politico-mafioso - ancorché riferito alla formulazione originaria dell'art. 416-ter c.p. - appartiene alla categoria di quelli "commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.". Il lavoro cerca di dimostrare le debolezze insite in questo principio di diritto facendo leva su una pluralità di argomenti, sia di carattere ermeneutico storico e logico-sistematico, sia di natura normativa e giurisprudenziale, che depongono per l'opposta soluzione.

 

SOMMARIO: 1. La tesi secondo cui lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) appartiene al novero dei "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.". - 1.1. L'invocazione di Costa nell'ambito di una vicenda cautelare dibattuta innanzi ai giudici di Palermo. - 1.1.1. (segue) ed in un'altra trattata davanti al Tribunale di Salerno. ­- 2. Costa non ha valore di precedente e le decisioni che ad esse acriticamente si richiamano non danno vita ad un orientamento di giurisprudenza. - 2.1. L'argomento del legislatore storico. - 2.2. L'argomento tratto dalla interpretazione logico-sistematico e garantistica dell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. - 2.3. L'argomento tratto dall'art. 24-ter d.lgs. 231/01. - 2.4. L'argomento tratto dalla sentenza costituzionale n. 57/2013. - 2.5. L'argomento tratto dalla legge 23 febbraio 2015 n. 19. - 3. Last but not least.