14 settembre 2014 |
Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?
A proposito di Cass., Sez. VI pen., 6 giugno 2014, dep. 28 agosto 2014, n. 36382, Imp. Antinoro
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Per scaricare la sentenza Cass., Sez. VI pen., 6 maggio 2014 (dep. 9 settembre 2014), n. 37374, Pres. Ippolito, Rel. Leo, Imp. Polizzi, pure discussa nel commento qui pubblicato (§ 7), clicca qui.
Abstract. Qual è il ruolo del c.d. metodo mafioso nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 416 ter c.p. dopo la recente riforma dell'aprile 2014? La nuova formulazione letterale del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, letta alla luce delle prime, coeve e solo apparentemente contraddittorie, sentenze che si annotano, sembra risolvere le incertezze per lungo tempo addensatesi sul punto sotto la vigenza della vecchia disciplina ed agevolare il chiarimento anche degli incerti rapporti intercorrenti tra il reato di c.d. 'voto di scambio' e quello di corruzione e coercizione elettorale di cui agli artt. 96 e s. t.u. elettorale. Dalla ridefinizione normativa e giurisprudenziale del delitto in esame, infatti, sembra potersi desumere che per la sua integrazione non è necessaria la prova dell'effettivo ricorso da parte del promittente i voti al metodo mafioso nei confronti dei singoli elettori, bensì è sufficiente la promessa del suo possibile utilizzo durante la stipula dell'accordo. Ciò significa che il momento consumativo del delitto di cui all'art. 416 ter c.p. deve essere rinvenuto in quello della definizione del patto elettorale tra i contraenti e che la sua esecuzione in concreto, tramite il ricorso al metodo mafioso per il reale procacciamento dei singoli voti promessi, o costituisce un postfatto non punibile, oppure, più probabilmente, un autonomo ed ulteriore reato avvinto al primo dal beneficio della continuazione, imputabile oltre che al promittente in qualità di esecutore materiale, anche al candidato a titolo di concorso morale di persone nel reato.
SOMMARIO: 1. La sentenza in breve e la sua deformazione mediatica. - 2. Il confuso quadro di partenza. - 3. Gli argomenti addotti dalla S.C. a sostegno della rilevanza del 'metodo mafioso' nel novellato art. 416 ter c.p.: i lavori preparatori ed i precedenti giurisprudenziali. - 4. Primo rilievo: la ragionevole scelta del legislatore di esplicitare il requisito del 'metodo mafioso' nel reato di 'voto di scambio'. - 5. Secondo rilievo: l'equilibrata decisione della Corte sulla questione di diritto inter-temporale versus la più drastica alternativa. - 6. Conclusioni provvisorie: il metodo mafioso è divenuto requisito strutturale della fattispecie incriminatrice. - 7. La successiva decisione della Cassazione sul metodo mafioso: un'apparente confutazione che cela un'implicita conferma?