25 marzo 2015
Esclusione dei benefici penitenziari per i condannati ai sensi dell'art. 416 ter
Legge 23 febbraio 2015, n. 19 (Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'art. 416 ter del codice penale)
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2015, n. 53, la legge 23 febbraio 2015, n. 19 apporta modifiche alla legge di ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale.
L'art. 1 della legge in questione, in particolar modo, interviene sull'art. 4 bis c.1, l. 354/1975 aggiungendo al novero dei cd. reati ostativi all'applicazione dei benefici penitenziari - accanto all'art. 416 bis c.p. - il delitto di 'scambio elettorale politico mafioso' recentemente introdotto all'art. 416 ter del codice penale.
L'art. 2 della legge, invece, aggiunge il delitto di cui all'art. 416 ter c.p. al novero dei reati elencati al c. 3 bis dell'art. 51 codice di procedura penale, prevedendo dunque che anche per tale fattispecie nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado le funzioni di pubblico ministero siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.