ISSN 2039-1676


2 maggio 2017 |

Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene per lo scambio elettorale politico-mafioso

Osservazioni a margine dell’art. 1, comma 5, d.d.l. C. 4368

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Per leggere il testo del d.d.l. C. 4368, clicca qui.

 

Abstract. Il recente disegno di legge recante un controverso progetto di riforma della prescrizione contempla anche, fra le altre cose, una proposta di inasprimento della cornice di pena del delitto di scambio elettorale politico-mafioso da poco rideterminata. Questo incremento sanzionatorio non può essere accettato acriticamente, ma – come di recente ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236/2016 – va attentamente vagliato per saggiarne la coerenza con i principi di proporzionalità e finalità rieducativa della pena. Dietro di esso, infatti, paiono celarsi istanze prevalentemente simbolico-espressive tipiche di un diritto penale di matrice populista.

 

SOMMARIO: 1. Il rischio di sottovalutazione della proposta di riforma dell’art. 416 ter c.p. – 2. Il suo ridotto contenuto: un implicito ma definitivo rifiuto dell’estensione dello scambio elettorale alla mera disponibilità del politico? – 3. Ratio del disegno di legge. – 4. Critiche. La sua natura meramente simbolico-espressiva. – 4.1. Il deficit intrinseco di proporzionalità. – 4.2. Il deficit esterno. – 4.3. Altre non secondarie riserve. – 4.4. L’irrilevanza ai fini del patteggiamento.