ISSN 2039-1676


15 maggio 2015 |

Il reato di scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.): tra novità  e occasioni mancate (TESI DI LAUREA)

Università: Università  degli Studi di Milano

Prof. Relatore: Fabio Basile

Prof. Correlatore: Verena Pusateri

 

Abstract. Con il presente lavoro si analizza il reato di "scambio elettorale politico mafioso" ex art. 416-ter c.p., introdotto con l. 7 agosto 1992, n. 356 e modificato con l. 17 aprile 2014, n. 62.

Pensato per fornire alla magistratura un utile strumento nel contrasto alla contiguità politico-mafiosa, l'art. 416-ter c.p. -  nella sua formulazione originaria - si era rivelato del tutto inadeguato allo scopo. E ciò a causa dell'impiego di una pessima tecnica legislativa che, restringendo eccessivamente l'ambito applicativo della fattispecie e non specificando con la necessaria chiarezza e univocità il contenuto del comportamento penalmente rilevante, aveva creato notevoli incertezze interpretative: le ambiguità riguardo l'impiego o meno del "metodo mafioso", la mancata inclusione delle "altre utilità" nell'oggetto dello scambio nonché la limitazione della prestazione del soggetto attivo alla sola effettiva dazione, facevano sì che il reato in questione fosse scarsamente e malamente applicato. Con la conseguenza che i legami tra la politica e le organizzazioni mafiose rimanevano, in molti casi, impuniti.

A seguito di costanti sollecitazioni dottrinali e dei pareri delle Commissioni Fiandaca e Garofoli, il legislatore, con deprecabile ritardo, si è finalmente risolto per un intervento di riforma della fattispecie delittuosa in esame, con l'intento di correggere le criticità evidenziate dai commentatori.

La nuova norma - così come riscritta dalla l. 17 aprile 2014, n. 62 - riesce a soddisfare le esigenze politico-criminali che hanno portato alla riforma? Purtroppo, la risposta non può essere positiva. Come si dimostra nella seconda parte del lavoro, la nuova formulazione, se da un lato evidenzia importanti miglioramenti rispetto alla norma previgente; dall'altro lato, richiedendo, per l'integrazione del reato, la prova dell'accordo riguardo le "modalità mafiose" dell'attività di procacciamento dei voti, aggiunge un elemento costitutivo alla fattispecie che, oltre ad essere estremamente difficile da provare, risulta in larga misura irrilevante con riferimento al disvalore complessivo della condotta. Anche alla luce delle prime pronunce della Corte di Cassazione, è dunque netta la sensazione che il legislatore abbia sprecato l'ennesima occasione per darsi uno strumento adeguato alla repressione della contiguità politico-mafiosa.