ISSN 2039-1676


17 luglio 2013

Approvata alla Camera la proposta di legge sulla riforma del patto elettorale politico-mafioso

Proposte di legge unificate n. 204-251-328-923-A recanti "Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso"

L'assemblea della Camera ha approvato nella seduta di ieri, 16 luglio 2013, il testo unificato delle proposte di legge in epigrafe così come licenziato in Commissione. Il testo dovrà ora passare al Senato per l'approvazione finale.

Il testo del nuovo art. 416-ter c.p. dovrebbe essere così riformulato:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».

Per accedere al documento con il testo approvato, come pubblicato sul sito ufficiale della Camera, clicca qui.

Per accedere ai materiali predisposti dal Servizio Studi della Camera dei Deputati in materia, clicca qui.

Sulla riforma del delitto de quo, si veda anche il testo dell'audizione svolta avanti la Commissione giustizia del Senato il 6 giugno 2013 da C. Visconti, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio, in questa Rivista, 17 giugno 2013 (clicca qui per accedervi).