ISSN 2039-1676


12 maggio 2013

Iniziato l'iter parlamentare del nuovo disegno di legge in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

Ddl S-19 (Grasso e a.)

L'8 maggio 2013, con l'assegnazione alla Seconda Commissione permanente (Giustizia) del Senato, è iniziato l'iter parlamentare del disegno di legge S-19, in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (clicca qui per accedervi).

Il ddl, presentato su iniziativa dell'attuale Presidente del Senato Pietro Grasso, si inserisce, con l'ambizione di colmarne le lacune, nel generale progetto di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione e dei reati ad essi collegati avviato con la recente approvazione della l. 190/2012.

Tra l'altro, il progetto prevede:

- un drastico allungamento dei termini massimi di prescrizione in presenza di atti interruttivi per i delitti di peculato, concussione, corruzione e induzione indebita;

- il reinserimento dell'incaricato di pubblico servizio tra i possibili soggetti attivi del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.;

- l'innalzamento a dieci anni di reclusione della pena massima prevista per la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) in luogo degli attuali otto;

- la sostituzione del quadro edittale attuale (reclusione da tre a otto anni) con quello della reclusione da quattro a dieci anni (lo stesso previsto dal progetto per la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) per il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319 quater c.p. e, soprattutto, l'abrogazione del secondo comma di tale norma, che prevede la punibilità del privato autore della dazione o della promessa;

- un obbligo di corresponsione, da parte del condannato per i delitti di peculato, concussione, corruzione e induzione indebita, di una somma a titolo di "riparazione pecuniaria" pari all'ammontare dell'indebito pagamento ricevuto dal p.u. o dall'incaricato di p.s., in favore dell'amministrazione di appartenenza di quest'ultimo;

- l'innalzamento a cinque anni di reclusione della pena massima prevista per l'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.;

- la previsione di una riduzione di pena da un terzo alla metà per i delitti di corruzione e induzione indebita in favore di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;

- l'innalzamento a cinque anni di reclusione della pena massima prevista per il delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p.;

- una radicale riscrittura dell'art. 2635 c.c. in materia di corruzione tra privati, con scomparsa del requisito del nocumento alla società e della punibilità a querela;

- una modifica del delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416 ter c.p., ampliato a ricomprendere la condotta di chi abbia ottenuto, o si sia adoperato per ottenere, la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416 bis in cambio, oltre che della promessa o dell'erogazione di denaro o di altra ultilità (come già oggi previsto), anche "della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa" o dei suoi associati;

- la trasformazione in delitto (punibile con la reclusione da uno a cinque anni) del reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., riscritto in modo da abbracciare qualsiasi comunicazione falsa concretamente idonea a trarre in inganno i destinatari della comunicazione a prescindere da qualsiasi soglia quantititativa;

- la previsione, all'art. 2622 c.c., di pene più severe nel caso in cui il fatto di cui all'articolo precedente concerna società quotate nei mercati regolamentati, ovvero che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o comunque diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

- la previsione di una circostanza aggravante a effetto speciale nel caso in cui i fatti di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 abbiano cagionato un danno grave ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società;

- la previsione della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 per i reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000;

- l'introduzione di un nuovo delitto di "impiego e riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità" (art. 518 bis c.p.), inserito in un nuovo Capo III-bis intitolato ai "delitti contro l'ordine economico e finanziario" e formulato in modo da colpire anche le condotte di autoriciclaggio, con correlativa previsione di pene accessorie (art. 518 ter), confisca per equivalente e allargata (518 quater), responsabilità amministrativa dell'ente da reato (art. 518 quinquies), obblighi di comunicazioni alle autorità di vigilanza e agli ordini professionali (art. 518 sexies), operazioni sotto copertura (art. 518 septies).

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