ISSN 2039-1676


18 novembre 2015

La Cassazione sulla punibilità del falso c.d. valutativo a seguito della modifica dell'art. 2621 cod. civ.

Cass. pen., Sez. V, ud. 12.11.2015, Pres. Nappi, Rel. Bruno, ric. Giovagnoli (informazione provvisoria)

 

Segnaliamo ai lettori che, nell'udienza dello scorso 12 novembre, la Sezione V della Cassazione ha risolto la seguente questione: "Se a seguito della modifica dell'art. 2621 cod. civ., introdotta dall'art. 9 legge 27.5.2015 n. 69 anche mediante la soppressione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", il falso c.d. valutativo sia tuttora punibile".

La Corte ha adottato soluzione affermativa, precisando che: "Nell'art. 2621 c.c. il riferimento ai 'fatti materiali' quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Infatti, quando intervengono in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi".

Questa soluzione si pone dunque in netto contrasto con quanto affermato dalla stessa Cassazione, Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774, pres. Alberti, rel. Miccoli, imp. Crespi che, al contrario, aveva affermato la sopravvenuta irrilevanza dei falsi c.d. valutativi (per leggere tale sentenza clicca qui)

Pubblicheremo la motivazione della sentenza non appena sarà depositata.

Su tale questione è possibile leggere anche i contributi già pubblicati su questa Rivista e indicati nella colonna di destra.