1 febbraio 2016 |
Sulla (persistente) rilevanza penale delle valutazioni di bilancio: appunti (interdisciplinari)
La contaminazione tra i saperi è essenziale per il diritto penale, che si caratterizza per la tipologia della sanzione comminata dai precetti, ma non per le 'fette di vita' regolate dai precetti medesimi, che possono essere le più diverse, e che sono spesso condivise con altre discipline giuridiche. Ciò accade con particolare frequenza nell'ambito del c.d. diritto penale economico, in cui si inserisce il delitto - recentemente riformato - di false comunicazioni sociali. Siamo particolarmente lieti di poter oggi ospitare ben tre articoli sulla nuova norma e sui suoi non facili nodi esegetici - oggetto anche di una recentissima sentenza della Cassazione, già pubblicata dalla nostra Rivista (clicca qui per scaricarla) -: uno a firma di una studiosa di diritto penale (Novella Masullo), e due inviatici da altrettanti studiosi di diritto commerciale (Giovanni Strampelli) e di economia aziendale (Paolo Gualtieri), ciascuno dei quali muove dal particolare angolo visuale fornito dalla propria disciplina per convergere sui medesimi problemi che il nuovo precetto vorrebbe affrontare e risolvere. (F.V.)
Per scaricare il contributo di Novella Masullo, clicca qui.
Per scaricare il contributo di Paolo Gualtieri, clicca qui.
Abstract. La tutela penale apprestata dagli artt. 2621-2622 c.c. alla veridicità delle comunicazioni sociali è strettamente correlata alla disciplina civilistica del bilancio d'esercizio. La tematica delle "valutazioni", trasversale rispetto ai due richiamati ambiti, costituisce il punto nodale, oggetto di analitiche disposizioni anche di fonte sub-legislativa. Molteplici e convergenti ordini di ragioni militano a sostegno della possibile rilevanza penale di componenti bilancistiche di tipo valutativo, anche dopo l'entrata in vigore della l. 69/2015.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le valutazioni nella disciplina civilistica del bilancio d'esercizio: i rapporti tra clausole generali e criteri di valutazione. - 3. I limiti alla discrezionalità valutativa del redattore del bilancio: il ruolo dei principi contabili nazionali. - 4. La non veridicità e la falsità delle valutazioni di bilancio: due categorie giuridiche completamente difformi? - 5. L'incidenza del principio substance over form sulla redazione del bilancio e gli incerti confini della nozione di «fatti materiali» ex artt. 2621 e 2622 c.c.