1 aprile 2016
Le Sezioni Unite confermano la persistente rilevanza penale del falso c.d. valutativo
Cass., Sez. Un., c.c. 31 marzo 2016, Pres. Canzio, Rel. Fumo, Ric. Passarelli (informazione provvisoria)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 31 marzo 2016, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:
"Se, ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso 'valutativo' pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69 del 2015".
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte,al quesito è stata data risposta affermativa, con la seguente precisazione:
"Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni"
La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale.
La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza che ha rimesso le questioni alle Sezioni unite con nota di F. Mucciarelli, Oltre un discusso ''ancorché'' le Sezioni Unite dalle Corte di cassazione e la legalità dell'interpretazione: qualche nota (clicca qui per accedere all'ordinanza e alla nota di commento). Si vedano anche, sulla questione, i numerosi contributi già pubblicati sulla Rivista elencati nella colonna a destra.
Pubblicheremo le motivazioni della sentenze delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito