ISSN 2039-1676


20 novembre 2015 |

Ancora a proposito di valutazioni e falso in bilancio

Fatti materiali: l'uso e il significato delle parole

Riceviamo e pubblichiamo un contributo dell'Avv. Antonio D'Avirro, estratto dal libro "Il nuovo falso in bilancio", dello stesso Autore, recentemente pubblicato dall'editore Giuffrè. Il contributo si sofferma, in particolare, sul tema della perdurante rilevanza penale o meno delle valutazioni estimative, a seguito della recente riforma del falso in bilancio; tema oggetto di contrastanti pronunce da parte della Corte di Cassazione e, come testimonia anche e proprio il contributo qui pubblicato, di divergenti opinioni da parte della dottrina.  

 

1. L'impatto dirompente che ha avuto l'uso della formula "fatti materiali" nel paradigma del nuovo delitto di falso in bilancio, che sembra azzerare del tutto la rilevanza penale delle valutazioni, ha indotto i primi commentatori a ridimensionare la portata dell'accostamento dell'aggettivo "materiali" al sostantivo "fatti"[1]. Se è vero che la mancata riproduzione della astrusa formula "ancorchè oggetto di valutazioni"[2] possa determinare l'esclusione delle valutazioni dall'ambito del reato di falso in bilancio, anche se con quella formula il legislatore aveva inteso chiarire che anche le falsità nella valutazione di bilancio è rilevante, lo stesso non può dirsi per il mantenimento dell'aggettivo "materiali".

L'aggettivo "materiali" che segue il sostantivo "fatti" sarebbe del tutto ridondante e "la sua inserzione nella formula legislativa e sul piano semantico priva di valore specifico"[3]. Concetto questo che era già stato avanzato dal relatore del disegno di legge nel corso della seduta al Senato del 19 marzo 2015[4] che definiva la formula "fatti materiali" come espressione "enfatica e caratterizzata sostanzialmente da superfetazioni nel senso che il fatto è inevitabilmente materiale". Ma se le cose stanno così, se il fatto è inevitabilmente materiale, non si comprende per quale ragione il legislatore avrebbe dovuto insistere e far seguire l'aggettivo "materiali" al sostantivo "fatti" se non per rafforzare la concretezza del fatto con l'inevitabile conseguenza dell'esclusione della rilevanza penale degli aspetti valutativi.

 

2. L'utilizzo da parte del legislatore dell'aggettivo "materiali" rivela l'esigenza di una esposizione di dati contabili ricavati da dati reali, al di fuori di qualsiasi profilo valutativo. Né può essere condivisa la soluzione che tende ad attribuire all'aggettivo "materiali" il significato di rilevante, facendo ricorso al prestito linguistico "material fact" che compare nella legislazione inglese ed americana e che viene utilizzato nel linguaggio giuridico contabile per rappresentare un giudizio di rilevanza o di significatività[5]. Questa soluzione, che peraltro è stata avanzata alla Camera nel corso del dibattito parlamentare sul falso in bilancio, si rivela in contrasto con la formula richiamata dall'art. 2621 C.C. che parla di "fatti materiali rilevanti" (anche se la stessa formula non è stata adottata dall'art. 2622 C.C. che parla solo di "fatti materiali") in cui i diversi aggettivi ("materiali e rilevanti" che seguono il sostantivo "fatti") verrebbero ad assumere lo stesso significato. Si tratterebbe di una formula che finirebbe per essere "grottescamente ripetitiva"[6]. Soprattutto se si tiene presente che in più occasioni la SEC[7] ha evidenziato che il vero significato di "materiali consiste nell'idoneità a cagionare l'errore nel senso che rientrano nel suo ambito solo le informazioni che incidono sui destinatari", concetto espresso non solo dall'aggettivo rilevanti, ma anche dall'ulteriore requisito richiamato dalla norma dell'idoneità ingannatoria della falsa informazione.

 

3. Com'è facile intuire dalla semplice lettura della norma il legislatore ha utilizzato l'aggettivo materiali secondo il significato proprio della lingua italiana "intendendosi così marcare maggiormente il riferimento al fatto come oggetto dell'esposizione falsa o reticente"[8]. Altri autori[9], muovendo dal presupposto del rapporto inscindibile che passa tra il bilancio e le valutazioni, in quanto il bilancio consiste per lo più in giudizi di natura tecnica, ritengono che l'aggettivo "materiali" serva esclusivamente ad escludere dall'area del falso in bilancio le opinioni, le previsioni, le congetture presentate come tali, cioè come valutazioni di tipo soggettivo, che nella lettura aziendalistica vengono definite come stime di bilancio congetturale. Anche questa soluzione non sembra convincente né condivisibile, perché l'accostamento dell'aggettivo "materiali" alle opinioni, alle congetture, cioè ad ipotesi fondate su dati generici, incompleti o inesatti non ne giustifica la presenza nel paradigma del falso in bilancio. Per escludere la rilevanza delle opinioni o delle congetture appare più che sufficiente il riferimento che la norma fa all'esposizione di "fatti", sostantivo che risulta essere inconciliabile con l'esposizione nel bilancio di opinioni o congetture. Con il richiamo all'esposizione di "fatti materiali" falsi il legislatore intende marcare significativamente il riferimento al fatto in modo da determinare l'esclusione dall'area di punizione del falso in bilancio non le congetture o le semplici opinioni, ma le valutazioni estimative, che pur rappresentando un elemento inscindibile del bilancio, ne rimangono fuori sotto il profilo della rilevanza penale[10]. Ancora una volta valgono le considerazioni espresse in tema di riforma della frode fiscale (art. 4 lett. f) legge 516/1982 riformato nel 1991) secondo le quali il riferimento ai soli "fatti materiali" consente di escludere la rilevanza penale in qualsiasi processo valutativo.

 

 

 

 


[1] F. Mucciarelli, Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in questa Rivista, 22giugno 2015, 33.

[2] F. Mucciarelli, "Ancorché" superfluo. Ancora un commento sparso sulle nuove comunicazioni sociali, in questa Rivista, 6 luglio 2015.

[3] F. Mucciarelli, Le nuove false comunicazioni sociali, cit., 8 ss.

[4] Senato della Repubblica 4139, seduta pubblica, giovedì 19 marzo 2015, in Resoconto stenografico, intervento del relatore D'Ascola, 59.

[5] A. Alessandri, Diritto penale ed attività economiche, Bologna, 2010, 288; N. Mazzacuva, Il falso in bilancio, Padova, 2004, 122; M. Gambardella, Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cass. pen., 2015, 1730.

[6] F. Mucciarelli, Le nuove false comunicazioni sociali, cit., 9.

[7] A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, cit., 288.

[8] F. Mucciarelli, Le nuove false comunicazioni sociali, cit., 14 ss.

[9] S. Seminara, False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile ed ostacolo alla funzione dell'autorità di vigilanza, in Dir. pen. proc., 2002, 680; A Alessandri, Diritto penale e attività economiche, cit., 280; M. Gambardella, Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali, cit., 1741.

[10] A. Perini, False comunicazioni sociali, cit., 75.