ISSN 2039-1676


3 aprile 2019 |

Fatti e giudizi, tra inosservanza della regola contabile e falsità del bilancio

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. Con il presente contributo si propone una rilettura critica del concetto di “verità legale”, ove propugnato per estendere l’area di prensione punitiva delle false comunicazioni sociali anche ai giudizi discrezionali. Il disaccordo con l’impianto motivazionale delle Sezioni Unite – nel contesto argomentativo dei valori monetari intesi come “traduzione” di fatti obbiettivi – si radica in particolare nell’assunto del «ridotto margine di opinabilità» delle scienze contabili. L’affermazione, come si vedrà, è foriera di fraintendimenti. Si attribuisce al parametro adottato (normativo prima che scientifico) proprietà che non gli appartengono, legittimandolo ad integrare il contenuto della norma penale. Il “falso per inosservanza” assume, così, i connotati di un mero strumento sanzionatorio in bianco di regole tracciate altrove, con ripercussioni tanto nella prospettiva della riserva di legge, quanto in ordine alla genericità del precetto.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Una distanza incolmabile tra fatto e giudizio. – 3. All’origine dei “fatti materiali”. Raffronto con la frode fiscale previgente. – 4. Raffronto con il falso societario previgente. Tra indici positivi contrastanti e ambiguità terminologiche. – 5. La materialità nella mutata economia della fattispecie. – 6. La soluzione della sentenza Giovagnoli – 7. La mutata prospettiva delle Sezioni Unite e le scienze a ridotto margine di opinabilità. – 8. Dalla realtà obiettiva all’obiettività della sua rappresentazione. – 9. I limiti dell’equiparazione fatto-giudizio. Trascurabilità del margine d’errore e mero accertamento tecnico. – 10. Il parametro della verità coerente nella sentenza Coopcostruttori. – 11. Conclusioni.