ISSN 2039-1676


2 marzo 2016 |

Le parole sono importanti? Fatti materiali, false valutazioni di bilancio e limiti all'esegesi del giudice penale

Nota a Cass., sez. V, 8 gennaio 2016 (dep. 22 febbraio 2016), n. 6916, Pres. Zaza, rel. Amatore, ric. Banca X

Il contributo è pubblicato nel n. 4/2016 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

 

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Abstract. Il commento muove dalla recentissima pronuncia della V Sezione della Corte di Cassazione, che - smentendo l'arresto della sentenza Giovagnoli (Cass., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890) - torna a sostenere l'irrilevanza penale del falso in bilancio 'valutativo'. L'Autore analizza gli argomenti interpretativi posti a fondamento dei contrapposti orientamenti esegetici per vagliarne la plausibilità e la persuasività, nella prospettiva di una ormai quasi inevitabile rimessione della questione alle Sezioni Unite. Sono messe in luce, in particolare, le amplissime potenzialità interpretative che offre la "lettera della legge" e che concedono al giudice penale spazi di discrezionalità che stridono con i corollari del principio di legalità.

 

SOMMARIO: 1. À rebours: per la V Sezione della Cassazione penale le false valutazioni di bilancio tornano ad essere penalmente irrilevanti. - 2. Gli argomenti della Cassazione a sostegno dell'interpretazione restrittiva. -  3. Gli argomenti della Cassazione a sostegno dell'interpretazione estensiva. 4. - Assenza di argomenti decisivi e presenza di esempi suggestivi. - 5. La plausibilità della tesi estensiva. -  6. La debolezza dei limiti letterali dell'interpretazione giuridica e il possibile ricorso agli argomenti storici in funzione di garanzia. - 7. L'interpretazione letterale estensiva come fattore di crisi della riserva di legge. - 8. Il difficile ruolo del giudice penale, tra aspettative di tutela e vincoli di legalità.