ISSN 2039-1676


01 febbraio 2016 |

Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi

Nota a Cass., Sez. V, sent. 12 novembre 2015 (dep. 12 gennaio 2016), n. 890, Pres. Nappi, Rel. Bruno, ric. Giovagnoli

Il contributo è pubblicato nel n. 4/2016 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

 

La sentenza qui commentata è stata già pubblicata dalla nostra Rivista con nota a prima lettura di F. Mucciarelli (clicca qui per scaricare la nota e la sentenza allegata). 

 

Abstract. Il commento trae spunto dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione 12 novembre 2015, n. 3355, nella quale si è deciso per l'immutata rilevanza penale delle false valutazioni, anche a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 69 del 2015 alla fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. La Corte, vagliando la questione a più livelli interpretativi, ribalta la soluzione accolta nel suo primo intervento sul tema. Nel contributo, dopo l'analisi dei più significativi passaggi della pronuncia sulla questione principale, la riflessione si incanala su un binario ulteriore, considerando i possibili effetti derivanti dalla lettura offerta dalla Corte in tema di "materialità", "rilevanza" e criteri di stima del falso valutativo.

 

SOMMARIO: 1. Il dato giurisprudenziale: l'ultima parola è affermativa. - 2. In breve: i principali aspetti di novità introdotti dalla riforma. - 3. L'immediato precedente rinnegato. - 4. Le ragioni interpretative a difesa della punibilità delle valutazioni: il canone letterale e logico-sistematico. - 4.1. Le implicazioni del metodo sulla punibilità delle valutazioni false. - 4.2. La riprova della tesi estensiva sul piano dell'interpretazione teleologica. - 5. Una prima riflessione sui problemi dischiusi dalla nuova fattispecie come riletta dalla Corte: i concetti di «materialità» e «rilevanza» del fatto in bilico tra superfluità e indeterminatezza. - 6. Il criterio di rilevanza della falsità: i rischi di un ritorno tout court al criterio del vero legale.