ISSN 2039-1676


30 novembre 2015

La relazione dell'Ufficio del Massimario sulla riformulazione delle false comunicazioni sociali

Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, n. V/003/15

 

Segnaliamo ai lettori che è stata pubblicata, sul sito ufficiale della Corte di cassazione, la Relazione n. V/003/15, a cura dell'Ufficio del Massimario, sulla riformulazione delle false comunicazioni sociali.

In particolare, la questione esaminata nella relazione ha ad oggetto la: "interpretazione della nozione di false comunicazioni sociali prevista dai testi degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., oggetto della recente riforma introdotta con la legge 27 maggio 2015 n. 69, e sue ricadute sulla attuale configurabilità del reato di bancarotta impropria ex art. 223, comma 2 n. 1, l. fall.".

La relazione è stata redatta dal consigliere Piero Silvestri.

 

Clicca qui per accedere al testo della relazione pubblicato sul sito ufficiale della Corte di cassazione, di cui di seguito riportiamo il sommario.

 

SOMMARIO: 1. La riformulazione della false comunicazioni sociali. Cenni. - 2. La nozione di "fatto" oggetto della falsa comunicazione e le valutazioni di bilancio: la questione. - 2.1. Il dato testuale delle norme e il sintagma "ancorchè oggetto di valutazioni". - 2.2. Le modifiche apportate dal legislatore del 2015. - 2.3. (segue). La sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione n. 33774 del 16 giugno 2015.- 2.4. (segue). L'orientamento dottrinale che esclude la rilevanza del fatto valutativo. - 2.5. (segue). Gli effetti di tale impostazione.- 2.6. (segue). La tesi secondo cui i nuovi artt. 2621-2622 cod. civ. consentono di attribuire rilevanza al c.d. falso valutativo. - 2.6.1. (segue). Le argomentazioni legate al dato letterale della disposizione di legge; il significato delle parole "fatti materiali". - 2.6.2. (segue). La valenza della eliminazione del sintagma "ancorchè oggetto di valutazioni". - 2.6.3. (segue). Sul valore della mancata modifica dell'art. 2638 cod. civ. - 2.6.4. Considerazioni riepilogative. -2.7. Ulteriori argomentazioni di tipo sistematico: la rilevanza penale della valutazione e le clausole generali di redazione del bilancio.