23 gennaio 2013
Sui profili di diritto intertemporale della riforma della corruzione (l. n. 190/2012): affermata la continuità normativa tra corruzione 'impropria' e 'corruzione per l'esercizio delle funzioni'
Cass., Sez. VI, ud. 11.1.2013, Pres. De Roberto, Est. Cortese, ric. Abbruzzese (ric. n. 30539/12): informazione provvisoria
Una radicale innovazione apportata dalla riforma dei delitti di corruzione (l. n. 190/2012) è rappresentata dalla scomparsa dei delitti di corruzione impropria (o 'per atto d'ufficio') ex art. 318 c.p., nella forma antecedente e susseguente, attiva e passiva, e dalla contestuale introduzione, sempre nell'art. 318 c.p., della nuova fattispecie di 'corruzione per l'esercizio delle funzioni'. La nuova figura delittuosa svincola la punibilità dell'agente dalla puntuale individuazione di uno specifico atto (o condotta) oggetto dell'illecito mercimonio, presentando così un ambito di applicazione più ampio rispetto alla previgente figura della corruzione impropria.
Ben presto, come era prevedibile, si è posto il problema della perdurante punibilità dei fatti di corruzione impropria commessi prima della novella dell'art. 318 c.p. Un'informazione provvisoria della Sesta Sezione della Corte di Cassazione segnala che, all'udienza dell'11 gennaio 2013 (ric. Abbruzzese), la S.C. ha affermato la continuità normativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 4 c.p., tra il 'vecchio' e il nuovo art. 318 c.p. I fatti di corruzione per atto d'ufficio commessi prima della riforma del 2012, pertanto, continueranno ad essere punibili (non si è verificata una abolitio criminis), e il giudice dovrà applicare la disciplina sanzionatoria in concreto più favorevole al reo (si tratterà della disciplina di cui al previgente art. 318, che prevedeva la reclusione da sei mesi a tre anni; il nuovo art. 318 c.p. commina invece una pena più elevata tanto nel minimo quanto nel massimo edittale: la reclusione da uno a cinue anni).
Nell'informazione provvisoria della Sesta Sezione si legge testualmente: "i fatti di corruzione impropria per atto d'ufficio di cui all'art. 318 c.p., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 190 del 2012, continuano ad essere penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 318 c.p. come novellato dalla detta legge che, nella sua più ampia previsione, li ricomprende integralmente".
Pubblicheremo la motivazione della sentenza non appena intervenuto il relativo deposito. Segnaliamo peraltro ai lettori, sempre in relazione ai profili di diritto intertemporale della riforma dei delitti contro la P.A., che la Cassazione, con recentissime pronunce delle quali si è dato conto in questa Rivista (e ad oggi non ancora depositate), ha già affermato la continuità normativa tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p. e l'induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319 quater c.p.
(Gian Luigi Gatta)