3 maggio 2013 |
Concussione e indebita induzione: il criterio discretivo e i profili successori
Il presente articolo costituisce la rielaborazione della parte "penale" della relazione tenuta al Convegno "Il contrasto alla corruzione: le prospettive aperte dopo la legge 6 novembre 2012, n. 190", tenuto in Corte di Cassazione il 17 aprile 2013.
SOMMARIO: 1. Lo "sdoppiamento" del delitto di concussione. - 2. Alla ricerca del criterio discretivo tra concussione per costrizione e induzione indebita: le posizioni emerse. - 2.1. Le modalità della condotta dell'agente pubblico e l'intensità dell'effetto psicologico determinatosi nel privato: Cass. Pen., Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 3093, Aurati, 21 febbraio 2013, n. 8695, Nardi, 8 aprile 2013, n. 16154, Pierri, 15 aprile 2013, n. 17285, Vaccaro. - 2.2. La natura (ingiusta nella concussione e conforme a legge nella "indebita induzione") del male prospettato dall'agente pubblico e il vantaggio ingiusto perseguito dal privato nella sola fattispecie ex art. 319 quater c.p.: Cass. Pen., Sez. VI, 22 gennaio 2013, n. 3251, Roscia, 15 febbraio 2013, n. 7495, Gori, 21 marzo 2013, n. 13047, Piccino. - 2.2.1. Le ragioni: l'interpretazione storica, costituzionalmente orientata, topografica, sistematica. - 2.2.2. La qualificazione delle tre ipotesi in astratto possibili di pressione dell'agente pubblico: come qualificare la vecchia concussione ambientale? - 2.3. Il criterio "misto" seguito da Cass. Pen., Sez. VI, 12 marzo 2013, n. 11794, Melfi: è vero compromesso? - 3. Profili di diritto intertemporale. Cass. Pen., Sez. VI, 12 marzo 2013, n. 11792, 12 marzo 2013, n. 11794, 15 febbraio 2013, n. 7495, riconoscono la continuità. - 4. Il discrimen tra "indebita induzione" e corruzione.