21 gennaio 2016 |
Alcune osservazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015 alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Abstract. La legge n. 69 del 2015 è intervenuta, dopo meno di tre anni dall'approvazione della legge n. 190 del 2012, sul tessuto dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La novella, oltre a prevedere un significativo innalzamento delle pene in quasi tutti i reati previsti nel libro II, titolo II, capo I del c.p., ha reintrodotto nel novero dei soggetti attivi del delitto di concussione la figura dell'incaricato di pubblico servizio. Nonostante la configurazione di una nuova circostanza attenuante ad effetto speciale inserita al II comma dell'art. 323 bis c.p. - volta a favorire l'accertamento processuale dei reati dei pubblici ufficiali contro la P.A. - la legge in commento appare ispirata alla logica della repressione a tutto tondo dei fenomeni corruttivi. In questa logica si inseriscono sia la sanzione della "riparazione pecuniaria" prevista al nuovo articolo 322 quater c.p., sia i nuovi istituti del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena ad accesso condizionato. Il contributo cercherà di offrire una panoramica generale delle nuove previsioni normative, sottolineando le incongruenze e le illogicità in cui è incorso il legislatore.
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. La reintroduzione nel novero dei soggetti attivi del delitto di concussione dell'incaricato di pubblico servizio. - 3. Gli aumenti all'apparato sanzionatorio. - 4. L'attenuante di cui al II comma dell'art. 323 bis c.p. - 5. La sanzione della "riparazione pecuniaria", il patteggiamento e la sospensione del processo ad accesso condizionato.