ISSN 2039-1676


11 febbraio 2013 |

Ancora sulla successione di leggi in materia di concussione per induzione

Cass. pen., Sez. VI, ud. 18.12.2012 (dep. 21.1.2013), n. 3093, Pres. De Roberto, Rel. Petruzzellis, ric. P.G. in proc. Aurati

Proseguiamo nella pubblicazione di sentenze della Corte di cassazione pronunciatesi sulla legge 6 novembre 2012, n. 120.

In sostanza, la vicenda della quale nella specie si è occupata la Corte riguarda una serie di pressioni che sarebbero state esercitate dal capo reparto dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese di Trani nei riguardi dell'amministratore di un'azienda agricola,  perché affidasse al figlio geometra la pratica di allacciamento all'acquedotto e a una ditta cottimista dell'Ente l'esecuzione delle opere. Analoghe pressioni sarebbero state esercitate nei confronti del titolare di tale ditta per il rilascio di documentazione fiscale falsa relativamente ai lavori indicati.

In primo grado vi era stata condanna per concussione per induzione, in appello una declaratoria di prescrizione, previa derubricazione degli episodi di concussione in truffa aggravata e false fatturazioni.

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale, che aveva dedotto illogicità della motivazione e, soprattutto, violazione dell'obbligo, incombente al giudice di secondo grado che ritenga di dissentire dalle conclusioni del primo giudice, di confrontarsi con le deduzioni di quest'ultimo, argomentando specificamente su tutti gli elementi esaminati ed evidenziando le ragioni delle proprie difformi considerazioni.

Il rilievo della pronuncia è dato dal fatto che, in riferimento alla nuova configurazione della concussione (sulla quale questa Rivista ha già avuto modo di pubblicare una sentenza, vari commenti e informazioni provvisorie di decisioni il deposito della cui motivazione è in corso), e sia pure in un caso contrassegnato da vizio di motivazione che l'ha indotta ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, la Corte si è soffermata ancora una volta sul nodo cruciale della recente disciplina: la distinzione tra costrizione di cui all'art. 317 c.p. e induzione di cui all'art. 319-quater dello stesso codice.

Si è ribadito nell'occasione che, non distinguendosi, nella formulazione precedente, tra i due diversi tipi di condotta, ai fini del corretto inquadramento nell'una o nell'altra figura di reato nel vigore della lex superveniens, non basta far riferimento esclusivo alla testuale indicazione terminologica contenuta nel capo di imputazione (ad es. all'induzione, vocabolo dal non univoco significato), ma occorre far capo a una «rigorosa disamina di quanto verificatasi nel concreto, sulla base di un accertamento di fatto coerentemente svolto nei due gradi di merito» (per accenni già in tal senso nella giurisprudenza di legittimità, si vedano Leo, Le prime decisioni della Cassazione sulla riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione: il reato di «induzione indebita a dare o promettere utilità» (art. 319-quater c.p.); Viganò, Sulla possibilità di una riqualificazione ex art. 521 co. 1 c.p.p. di una concussione per induzione ai sensi del nuovo art. 317 c.p., in questa Rivista; ma v. anche Gatta, Riqualificazione del fatto da concussione a induzione indebita ex art. 319-quater c.p.: il 'concusso', già costituitosi parte civile, conserva la legittimazione all'azione civile, sempre in questa Rivista; tutti i contributi citati sono accessibili attraverso i link che compaiono sul lato destro dello schermo).

L'eventuale dichiarazione di prescrizione del reato, ove delle due ipotesi di concussione configurabili fosse ritenuta ricorrere quella meno grave, spetterà dunque al giudice di merito, essendo preclusa alla Corte un'irruzione nel "fatto" per un preteso ossequio alla regula iuris di cui all'art. 129 c.p.p.