ISSN 2039-1676


27 settembre 2013 |

L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione

Aspettando le Sezioni Unite

L'introduzione con la l. n. 190/2012 della nuova fattispecie di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.), caratterizzata dall'assoggettamento a pena del privato che ceda alla pressione abusiva del pubblico agente, ha provocato un forte disorientamento nella giurisprudenza di legittimità, attestato dall'emersione di tre diversi indirizzi interpretativi in ordine alla linea di demarcazione con la riformata concussione (art. 317 c.p.), sui quali dovranno il prossimo 24 ottobre esprimersi le Sezioni Unite (per scaricare l'ordinanza di rimessione unitamente a una scheda illustrativa di F. Viganò, clicca qui; cfr. anche i numerosi contributi sul tema già pubblicati dalla nostra Rivista ed elencati nella colonna di destra a fianco). 

In questo contributo si sostiene che, per effetto della novella, non sono mutate le nozioni di base di "costrizione" e "induzione", che continuano ad essere imperniate sulla maggiore o minore gravità della pressione psichica esercitata sul privato; sono cambiati, invece, i parametri normativi attorno ai quali fondare una distinzione coerente, sul piano assiologico e politico-criminale, con l'invertita posizione penale del privato nelle due ipotesi di reato. In quest'ottica, appare maggiormente plausibile l'orientamento giurisprudenziale c.d. intermedio, il quale valorizza, in funzione integrativa, i criteri del danno ingiusto minacciato dall'intraneus (concussione) e del vantaggio indebito perseguito dall'extraneus (induzione). Realmente decisivo a fini discretivi diviene, così, lo 'spazio di libera determinazione' lasciato al privato, che nella costrizione è estremamente ridotto, giacché limitato alla scelta tra due mali parimenti ingiusti, mentre nell'induzione offre ancora - nonostante l'abuso - margini decisionali improntati al rapporto costi-benefici personali, e cioè al perseguimento di vantaggi indebiti, specifici o indeterminati.

 

Il presente contributo è ora pubblicato anche nel n. 3/2013 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

SOMMARIO: 1. Concussione e induzione indebita tra tradizione e innovazione - 2. Ragioni endogene ed esogene della riforma del delitto di concussione - 3. "Costrizione" (art. 317 c.p.), "induzione" (art. 319-quater c.p.) e "sollecitazione" istigatoria alla corruzione (art. 322, commi 3 e 4, c.p.): tre copioni, un solo attore - 4. Il disorientamento giurisprudenziale: l'emersione di tre diversi indirizzi ermeneutici - 5. Primo orientamento: il criterio 'quantitativo-soggettivizzante' dell'intensità della pressione - 5.1. Intensità della pressione rapportata al "mezzo" (tipo di abuso) - 5.1.1. Valutazione - 5.2. Intensità della pressione rapportata all'effetto psichico - 5.2.1. Valutazione - 5.3. Considerazioni di sintesi sui due sottoindirizzi informati al criterio dell'intensità della pressione - 6. Secondo orientamento: il criterio 'qualitativo-oggettivizzante' della natura giuridica del male prospettato dal pubblico agente - 6.1. Valutazione - 7. Il criterio "misto" proposto dall'orientamento intermedio - 7.1. Valutazione: validità e ragionevolezza dell'indirizzo intermedio - 8. Precisazioni sulle nozioni di "danno ingiusto" e "vantaggio indebito" - 9. Bilancio e prospettive.