15 febbraio 2019 |
Tangente pagata ad agenti di Polizia, da donne Rom, per rubare indisturbate alla Stazione Centrale di Milano (dietro la minaccia di arresto e di sottrazione dei figli minori): concussione o induzione indebita?
Corte d’Appello Milano, 14 novembre 2017 (dep. 11 dicembre 2017), n. 6734, Pres. Piffer, Rel. Boselli, imp. Tropeano e Melella
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1. La sentenza della Corte d’Appello di Milano, che può leggersi in allegato, si inserisce in quella casistica giurisprudenziale – di cui abbiamo dato ampiamente conto in questa Rivista[1] – che, dopo le radicali modifiche introdotte dalla c.d. Legge Severino (l. 190/2012) al titolo del codice penale relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione, ha tentato di delimitare il campo di applicazione della ‘nuova’ fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) e, conseguentemente, quello della limitrofa figura penale della concussione (art. 317 c.p.). In particolare, il provvedimento in esame si segnala per porsi in linea di continuità con i principi sanciti nel 2014 dalla fondamentale sentenza Maldera delle Sezioni Unite[2]. Le affermazioni fatte in tale contesto dalla Suprema Corte mostrano di reggere anche nell’ipotesi in esame, che a prima vista potrebbe dare l’impressione di collocarsi tra i casi dubbi o comunque di confine tra le due figure delittuose.
2. Prima dar conto delle motivazioni della sentenza, ricapitoliamo brevemente i fatti dai quali ha preso avvio il presente procedimento. Il Tribunale di Milano, con sentenza del luglio del 2017, ha condannato i due poliziotti imputati alle pena di sette anni di reclusione per il concorso nei reati di concussione (art. 317 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). Secondo quanto emerso dalle risultanze probatorie questi, in qualità di agenti di polizia stabilmente delegati al controllo di sicurezza presso la stazione ferroviaria di Milano ‘Centrale’, abusando di tale qualità e delle funzioni rivestite, avevano costretto, in due diversi episodi, tre donne rom a consegnare loro somme di denaro in contanti provento dei reati di furto da queste commessi, minacciandole che altrimenti avrebbero proceduto al loro arresto, nonché alla sottrazione dei loro figli minori.
Hanno quindi proposto appello gli imputati, adducendo diversi motivi di doglianza. Tra gli altri, entrambi gli appellanti chiedevano la riqualificazione dei fatti a loro ascritti nel reato di ‘induzione indebita’ (art. 319 quater c.p.) non ricorrendo, a parer loro, gli elementi oggettivi della più grave figura della concussione (art. 317 c.p.). Come vedremo a breve nel dettaglio, la Corte di appello di Milano ha accolto tale motivo di gravame, confermando la responsabilità degli imputati, previa però la riqualificazione dei fatti di concussione nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, con conseguente riduzione della pena.
Da ultimo, gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, proponendo diversi motivi, invero tutti di natura processuale. I giudici di legittimità hanno tuttavia integralmente respinto il ricorso, confermando quindi la sentenza della Corte d’Appello di Milano.
3. Come abbiamo anticipato in avvio, il provvedimento in esame si colloca in linea di continuità con i principi sanciti nella sentenza Maldera delle Sezioni Unite, che sono andati consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità successiva. La decisione della Corte di Appello di Milano afferma infatti che:
i) la costrizione dell’extraneus, da parte del pubblico ufficiale, presente nella concussione (art. 317 c.p.) è il dato maggiormente significativo che segna la differenza con la contigua fattispecie incriminatrice di ‘induzione indebita’ (art. 319 quater c.p.);
ii) la diversità della condotta del pubblico ufficiale – violenza o minaccia nella concussione, pressione morale, persuasione, inganno nella ‘induzione indebita’ – si traduce in due diverse categorie di abuso, quello costrittivo (art. 317 c.p.) e quello induttivo (art. 319 quater c.p.);
iii) le modalità della condotta induttiva, nel contesto della figura delittuosa di cui all'art. 319 quater c.p., rappresentano forme di condizionamento psichico che sono funzionali a carpire una complicità prospettando un tornaconto personale dell’extraneus, il quale finisce con prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta per la prospettiva di conseguire un proprio vantaggio indebito;
iv) la categoria del tornaconto personale (vantaggio indebito) si contrappone a quella del danno ingiusto che invece concorre alla definizione della condotta costrittiva della concussione. In quest’ultimo caso l’extraneus subisce la minaccia di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita;
v) per una corretta sussunzione del caso concreto in una delle due fattispecie, si dovranno necessariamente ricercare i parametri rivelatori dell’abuso costrittivo e di quello induttivo, tenendo conto dell’esistenza di casi ambigui o di confine.
4. La Corte d’Appello afferma allora che, nella pronuncia impugnata, è mancato proprio un approfondimento della situazione di fatto che facesse applicazione dei principi soprarichiamati. Il giudice di prime cure si è infatti limitato a sostenere l’esistenza di «comportamenti abusanti e costrittivi nei confronti delle ragazze nomadi da parte degli imputati, i quali hanno con tutta evidenza abusato del loro ruolo di agenti di polizia, costringendo le stesse a consegnare il provento dei furti commessi». Secondo la sentenza in esame difetta, tuttavia, la verifica della presenza in concreto dell’elemento dell’indebito vantaggio per le donne rom. Elemento che, se dimostrato, dovrebbe far concludere, in applicazione dei principi menzionati, nel senso dell’integrazione del delitto di ‘induzione indebita’.
Dalle risultanze probatorie è emerso infatti che il modus operandi mantenuto dagli agenti di polizia consentiva alle tre donne, professionalmente dedite alla commissione di furti, di proseguire l’attività predatoria, evitando l’accertamento giudiziale delle loro condotte illecite. A sostegno di tale conclusione viene citato il contenuto di alcune intercettazioni, nelle quali una di queste afferma di non aver alcuna paura dei due agenti di polizia in servizio presso la stazione ‘Centrale’, riferendo alla sua interlocutrice che qualora fosse stata fermata da loro dopo la commissione di un furto, la consegna della refurtiva le avrebbe consentito di non essere accompagnata in questura. Secondo la ricostruzione prospettata dalla sentenza, la decisione di dar seguito alle richieste dei due poliziotti da parte delle donne non derivava in misura rilevante dal timore di subire un male ingiusto, ma dalla ponderata valutazione circa il conseguimento di un vantaggio indebito – l’impunità e quindi la possibilità di proseguire nell’attività criminale – preferibile rispetto al pregiudizio connesso alla mancata adesione alle pretese degli imputati.
5. Meno immediata è invece la qualificazione della seconda delle due conseguenze prospettata alle tre donne nel caso in cui queste non avessero consegnato agli agenti le somme di denaro provenienti dai furti commessi. Come anticipato in avvio, i poliziotti le avevano costrette a consegnare loro il denaro, minacciandole che altrimenti avrebbero proceduto all’arresto, nonché alla sottrazione dei loro figli minori. Per la sentenza in esame, anche questa seconda prospettazione non costituisce la minaccia di un male ingiusto, quanto piuttosto la rappresentazione di una conseguenza negativa derivante dalla condotta illecita commessa e quindi dalla conseguente applicazione della legge. Difatti, lo precisano i giudici della Corte d’Appello, portare con sé i figli neonati in occasione della commissioni di furti, come avevano fatto in precedenza le donne coinvolte nella presente vicenda, poteva costituire ipotesi di maltrattamento o comunque comportamento pregiudizievole per il figlio, meritevole di comunicazione alle competenti autorità minorili.
Secondo il provvedimento in commento, in questo caso, non si può dunque affermare che la prospettazione alle donne della possibilità di sottrarre loro i figli minori abbia rappresentato la minaccia di un male ingiusto. Al contrario emerge come queste abbiano ceduto alla proposta degli agenti non perché coartate e vittime di un metus¸ ma nell’ottica di ottenere un indebito vantaggio per sé, quello di scongiurare un provvedimento – la sottrazione dei figli minori – che, alla luce della loro condotta, avrebbe potuto essere legittimo.
6. Anche per la soluzione di questo caso il criterio per distinguere concussione e ‘induzione indebita’ risiede dunque nel dualismo danno ingiusto/indebito vantaggio. Quest’ultimo assurge anche qui a rango di 'criterio di essenza' della fattispecie induttiva, alla presenza del quale si deve necessariamente propendere per l’integrazione del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).
[1] Cfr. G.L. Gatta, La sentenza della Cassazione sul caso Berlusconi-Ruby: tra morale e diritto, in questa Rivista, 24 giugno 2015; G.L. Gatta, Aborti illegali presso lo studio privato di un medico ospedaliero: concussione, induzione indebita o truffa?, in questa Rivista, 11 gennaio 2017; M.T. Collica, La tenuta della sentenza Maldera, tra conferme e nuovi disorientamenti, in questa Rivista, 27 febbraio 2017; G.L. Gatta, La sentenza della Corte d’Appello di Milano sul caso Maroni (Malangone/Expo S.p.A.): esclusa l’induzione indebita, in questa Rivista, 21 dicembre 2017; M.C. Ubiali, La sentenza del Tribunale di Milano sul caso Maroni (in tema di induzione indebita e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), in questa Rivista, 20 dicembre 2018.
[2] Cass. pen., Sez. Un., 24.10.2013 (dep. 14.3.2014), n. 12228, Pres. Santacroce, Rel. Milo, ric. Maldera, in questa Rivista con nota di G.L. Gatta, Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e ‘induzione indebita’: minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito, 17 marzo 2014.