ISSN 2039-1676


20 dicembre 2018 |

La sentenza del Tribunale di Milano sul caso Maroni (in tema di induzione indebita e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

Trib. Milano, sez. IV, 18 giugno 2018 (dep. 17 settembre 2018), n. 7456, Pres. Guadagnino, Est. Vanore, imp. Maroni e a.

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1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Milano aggiunge un nuovo tassello alla nota vicenda che vede coinvolto l’ex Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, accusato, nel presente processo, di concorso nei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

I fatti – che risalgono al 2013-2014 – riguardano l’assunzione, presso due enti controllati indirettamente dalla Regione, di due ex collaboratrici del Presidente Maroni, con cui questi aveva collaborato nel periodo in cui ricopriva la carica di Ministro dell’Interno. In un caso, relativo a un incarico di consulenza annuale da parte di Eupolis a beneficio di Mara Carluccio, la Procura di Milano ha contestato a Maroni il reato di cui all’art. 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), per aver indebitamente condizionato, servendosi quali intermediari di Giacomo Ciriello (Capo della segreteria di presidenza) e di Andrea Gibelli (Segretario generale di Regione Lombardia), il procedimento amministrativo con il quale veniva attribuita la suddetta consulenza alla Carluccio. Nell’altro caso, relativo all’incarico assunto da Mariagrazia Paturzo presso la società Expo 2015 S.p.A., la Procura ha formulato nei confronti di Maroni l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.). Secondo la prospettazione del pubblico ministero, questi, abusando della qualità inerente alla sua carica e servendosi dell’intermediazione di Giacomo Ciriello (Capo della Segreteria di Presidenza), avrebbe indotto Christian Malangone – Direttore generale di Expo S.p.A. – a promettere indebitamente a lui e alla Paturzo di far accollare a tale società ingenti spese di viaggio. Spese che la Paturzo – asseritamente legata al Presidente Maroni da una relazione sentimentale – avrebbe dovuto sostenere per far parte, con il Presidente, della delegazione regionale a Tokyo in occasione di un evento promozionale di Expo 2015.

 

2. Prima di dare conto delle motivazioni della sentenza, va segnalato che, prima del provvedimento in esame, era già stato definito dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza irrevocabile, il processo a carico dell’allora Direttore generale di Expo S.p.A., Christian Malangone, nei cui confronti si era proceduto separatamente con rito abbreviato (la sentenza può leggersi in questa Rivista, con annotazione di G.L. Gatta)[1]. Malangone era chiamato a rispondere del delitto di cui al secondo comma dell’art. 319 quater c.p., in quanto concorrente necessario nel reato di induzione indebita asseritamente commesso da Maroni e Ciriello, ai quali è invece qui contestata la più grave ipotesi di cui al primo comma dell’art. 319 quater c.p. In altre parole, la vicenda che vede coinvolti Maroni, Ciriello e Malangone – già oggetto della sentenza della Corte d’Appello di Milano per quanto riguarda la responsabilità di quest’ultimo – è così riassumibile: Maroni e Ciriello avrebbero ‘indotto’ Malangone a promettere indebitamente a Maroni e a Mariagrazia Paturzo, legati da una relazione sentimentale, l’utilità di addossare ad Expo 2015 S.p.A. le spese di viaggio per la Paturzo (per un ammontare complessivo di 6000 euro). Di contro, secondo l’accusa, attraverso la promessa dell’utilità Malangone avrebbe ottenuto diversi vantaggi: in primis avrebbe evitato la compromissione dei rapporti personali tra Maroni e Giuseppe Sala (allora Amministratore Delegato di Expo 2015 S.p.A.); avrebbe poi rafforzato la propria posizione nella società, e si sarebbe infine accreditato nei confronti dei vertici di Regione Lombardia[2].

All’esito del giudizio di primo grado, il G.u.p. di Milano, con sentenza del 20 novembre 2015, aveva ritenuto la sussistenza dell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 319 quater c.p. condannando Malangone a quattro mesi di reclusione. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 13 settembre 2017, ha invece riformato la sentenza di primo grado assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste.

 

3. Nella decisione in commento, il Tribunale affronta da un lato, la vicenda relativa all’assegnazione di un incarico di consulenza annuale da parte di Eupolis a beneficio di Mara Carluccio, dall’altro quella riguardante l’incarico assunto da Mariagrazia Paturzo presso la società Expo 2015 S.p.A. Con riguardo a quest’ultimo episodio, la motivazione del provvedimento si sofferma dapprima sulla questione di quale rilevanza assegnare alla sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello nei confronti di Malangone e divenuta irrevocabile. Il Tribunale di Milano afferma che, essendo l’art. 319 quater c.p. un reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, «i fatti attinenti alla condotta dell’indotto, costituiscono precondizioni del giudizio in corso, riguardante le condotte dell’induttore». Pertanto «il fatto storico, complessivamente inteso e quindi anche nella parte delle condotte contestate agli odierni imputati, non può essere ricostruito in maniera diversa rispetto a quanto ha fatto la decisione che si è pronunciata sulla responsabilità di Malangone, mentre diverse possono essere le valutazioni giuridiche». E ciò ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p.[3] il quale sancisce che le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato.

 

4. Data quindi per assodata la ricostruzione dei fatti proposta dai giudici di secondo grado nel processo a carico di Malangone, la decisione in esame si sofferma sulle ‘questioni di diritto’, relative all’inquadramento sistematico della fattispecie di ‘induzione indebita’ e alla definizione dei suoi elementi costitutivi. A questo riguardo, le affermazioni del Tribunale ricalcano in larga parte quelle già presenti nella sentenza della Corte d’Appello che ha assolto Malangone e si pongono in linea di continuità con i principi sanciti nella fondamentale sentenza Maldera delle Sezioni Unite[4].

Per quanto attiene all’inquadramento e alla ricostruzione degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 319 quater c.p., la sentenza in commento afferma che:

i) l’induzione indebita a dare o promettere utilità si configura come fattispecie intermedia tra i reati di concussione e di corruzione.

ii) L’elemento differenziatore tra i reati di induzione indebita e corruzione va individuato nella natura del rapporto intercorrente tra il funzionario pubblico e l’extraneus. Lo scambio corruttivo presuppone una situazione di sostanziale parità tra i soggetti coinvolti. L’induzione indebita è, invece, caratterizzata da uno stato di soggezione del soggetto privato, sul cui processo volitivo incide, con efficacia causale, l’abuso del funzionario pubblico.

iii) Il criterio discretivo tra l’induzione indebita e la concussione risiede nella diversa condotta posta in essere dal pubblico ufficiale che, per addivenire al conseguimento di un’indebita utilità, pone in essere nell’un caso una condotta di tipo induttivo, nell’altro caso una vera e propria minaccia. Quest’ultima, in quanto prefigurazione di un male ingiusto per l’extraneus, è caratterizzata da una maggiore cogenza e da più di un elevato coefficiente di coazione psicologica rispetto alla condotta induttiva.

iv) Le modalità della condotta induttiva, nel contesto della figura delittuosa di cui all'art. 319 quater c.p., non sono aggressive e coartanti, ma rappresentano forme di condizionamento psichico che sono funzionali a carpire una complicità prospettando un vantaggio indebito. È proprio il vantaggio indebito che, al pari della minaccia tipizzante la concussione assurge al rango di 'criterio di essenza' della fattispecie induttiva, il che giustifica la punibilità dell'indotto, anche, tra l'altro, alla luce del principio di colpevolezza ex art. 27, co. 1 Cost.

v) Induzione e minaccia costituiscono due diverse declinazioni dell’abuso; abuso che è elemento comune ad entrambe le fattispecie e che può essere posto in essere secondo due modalità differenti. L’abuso oggettivo che consiste nell’uso distorto, da parte del pubblico ufficiale, dei propri poteri che vengono esercitati per uno scopo diverso da quello per cui sono stati conferiti ed in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. L’abuso soggettivo, invece, che si concretizza nell’uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva, senza alcuna correlazione con atti dell’ufficio.

vi) Il concetto di induzione presuppone un quid pluris rispetto a quello di ‘sollecitazione’ di cui all’art. 322, commi 3 e 4, c.p. (istigazione alla corruzione) e deve essere colto nel carattere perentorio ed intimativo della richiesta e nella natura reiterata ed insistente della medesima.

 

5. Alla luce dei principi qui richiamati la sentenza del Tribunale di Milano, in linea di continuità con quanto già fatto dalla Corte d’Appello per Malangone, ritiene non presenti gli elementi costitutivi del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità anche nei confronti di Maroni e di Ciriello. I giudici del Tribunale di Milano ritengono infatti insussistenti sia gli estremi della condotta induttiva, sia la presenza dell’elemento dell’indebito vantaggio personale per l’extraneus. Quanto al primo profilo, va premesso che l’accusa aveva individuato la condotta induttiva in una serie di richieste insistenti fatte da Ciriello a Malangone, per conto di Maroni, e volte a far accollare ad Expo 2015 S.p.A. le spese di viaggio della Paturzo. Tuttavia la decisione dei giudici di Milano esclude che le richieste rivolte da Ciriello a Malangone integrino l’abuso induttivo ex art. 319 quater c.p., in quanto esse non si contraddistinguono per quel carattere ultimativo, quella perentorietà e quel grado di reiterazione necessario per renderle qualificabili come ‘pressioni’, idonee a generare una suggestione nel destinatario.

Anche l’elemento dell’indebito vantaggio personale per l’extraneus è ritenuto insussistente. Nelle conversazioni tra Ciriello e Malangone non si fa infatti alcun specifico riferimento ad utilità o vantaggi che a quest’ultimo sarebbero derivati dall’assecondare le richieste che provenivano dal Presidente della Regione. A questo proposito la sentenza– come già aveva fatto la Corte d’Appello di Milano nel processo a carico di Malangone – richiama il principio di diritto sancito dalla Cassazione nella sentenza che ha assolto Silvio Berlusconi nel caso Ruby, secondo cui «non basta certo a dimostrare la sussistenza di una condotta induttiva ex art. 319 quater c.p. un comportamento dell’extraneus accondiscendente anche nei confronti di un’alta carica dello Stato, se l’assunto che egli abbia fatto ciò per guadagnarsi la benevolenza dell’intraneus, foriera potenzialmente di futuri favori, resta un argomento assertivo, di mero sospetto, che non trova alcun riscontro probatorio dai dati processuali acquisiti»[5]. Nel caso concreto – si legge nella motivazione – le conversazioni tra i soggetti coinvolti non contengono alcun elemento fattuale su cui fondare la ricostruzione della prospettazione di una futura gratitudine per Malangone e pertanto, non sussistono elementi sufficienti a sostenere che l’assecondare le richieste di Maroni avrebbe assicurato a Malangone l’acquisizione di benefici personali derivanti dall’instaurazione di un ‘rapporto clientelare’ con il Presidente della Regione.

Mancando dunque il riscontro della presenza degli elementi costitutivi della fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, non si può che addivenire ad una sentenza di assoluzione nei confronti degli imputati. E ciò, come detto, in linea di continuità con quanto già sancito dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti di Malangone.

 

6. Passiamo ora ad esaminare la seconda vicenda oggetto della sentenza annotata, relativa all’assegnazione di un incarico di consulenza annuale da parte di Eupolis a beneficio di Mara Carluccio. A questo riguardo la Procura di Milano ha contestato a Maroni, ai suoi collaboratori Giacomo Ciriello (Capo della segreteria di presidenza) e Andrea Gibelli (Segretario generale di Regione Lombardia) e alla stessa Carluccio il reato di cui all’art. 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), per aver indebitamente condizionato il procedimento amministrativo con il quale veniva attribuita la suddetta consulenza alla Carluccio.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale – che si è potuta tra l’altro valere delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra la Carluccio, Ciriello, Gibelli e il Direttore di Eupolis Alberto Brugnoli[6] – è emerso inequivocabilmente come la commissione, istituita a norma del regolamento interno dell’ente per decidere a quale soggetto affidare l’incarico di consulenza in questione, avesse scelto la Carluccio all’esito di una procedura nata sin dall’origine all’esclusivo scopo di trovare un qualsiasi incarico a quest’ultima, perché così voleva il presidente Maroni, che si avvaleva già da tempo della sua collaborazione, e che intendeva continuare ad avvalersene anche presso la Regione, ricorrendo però ad un ente pubblico terzo. E ciò per ragioni dovute alla necessità di non sforare i limiti di spesa imposti dalle legge alle regioni, con riguardo alle assunzioni di personale nelle segreterie politiche.

 

7. I fatti così ricostruiti sono ricondotti dal Tribunale di Milano alla fattispecie di cui all’art. 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce la condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il processo amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. La decisione concorda con l’opinione prevalente in dottrina nel ritenere che con questa fattispecie delittuosa – introdotta dall’art. 10 della l. n. 136/2010 – il legislatore ha inteso sanzionare il comportamento di chi ‘confeziona’ bandi di gara ad hoc, in modo da favorire un determinato concorrente[7]. Ad opinione dei giudici di Milano, l’introduzione dell’art. 353 bis c.p. ha infatti anticipato la tutela penale rispetto al momento di effettiva indizione formale di una ‘gara’, la cui preesistenza è invece condizione imprescindibile per la configurabilità del diverso reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). Questa diversa norma incriminatrice punisce il fatto di chi – con le stesse modalità della condotta previste nell’art. 353 bis c.p. (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti) – impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

 

8. Presupposto del reato qui contestato – turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) – è invece il solo avviamento di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando pubblico o, si legge nella norma, di qualsiasi atto equipollente. Secondo i giudici di Milano alla nozione di ‘atto equipollente’ può senza dubbio essere ricondotto il decreto del Direttore generale di Eupolis con il quale veniva definita la natura e l’ambito dell’incarico che s’intendeva assegnare e che – nella ricostruzione dei fatti che emerge dal provvedimento – risulta essere stato bandito al solo ed esclusivo fine di trovare un impiego alla Carluccio, assecondando così una richiesta proveniente dal Presidente Maroni.

Per il Tribunale di Milano pacifica è anche la sussistenza, nel caso concreto, di una delle modalità della condotta richieste alternativamente dalla norma incriminatrice, la collusione; così come del dolo specifico di agire al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. La presenza di entrambi gli elementi è ampiamente comprovata dal contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra il direttore di Eupolis, la Carluccio e i collaboratori di Maroni, Gibelli e Ciriello, che consentono di ricostruire l’intesa raggiunta tra costoro al fine di alterare la procedura amministrativa, predeterminandone il risultato.

In esito al riscontro della presenza di tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla norma incriminatrice, il Tribunale di Milano condanna quindi gli imputati in concorso per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

 

***

9. Senonché quest’ultima conclusione non ci persuade. Anche se le norme prevedono lo stesso trattamento sanzionatorio[8], a nostro modesto avviso sembrerebbe più corretto sussumere il fatto nel diverso reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).

Nel cercare di definire il rapporto tra quest’ultima figura di reato e quella di cui all’art. 353 bis c.p. la giurisprudenza maggioritaria afferma che il delitto di turbata libertà nella scelta del contraente è un reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario[9]. Quando tuttavia, come nel caso in esame, tale fine è raggiunto, ovvero il bando (o l’atto equipollente) è illegittimamente modificato e la ‘gara’ successiva risulta effettivamente ‘turbata’, trova applicazione l’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti). E ciò, ci sembra, in ossequio alla lettera di quest’ultima disposizione che, contrariamente all’art. 353 bis c.p., richiede – quale ‘evento’ conseguente alle condotte di minaccia, violenza, offerta di doni, promesse o collusioni – che si realizzi un ‘turbamento’ della procedura, cioè una illegittima modificazione delle condizioni di svolgimento della gara. Una volta realizzatosi effettivamente questo ‘turbamento’ nel procedimento pubblico per l’assegnazione dell’incarico, le condotte precedenti – rivolte a ‘confezionare’ su misura l’atto iniziale di indizione della gara, e di per se stesse inquadrabili nella fattispecie di cui all’art. 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) – potranno essere considerate, a nostro avviso, quali antefatti non punibili: il loro disvalore verrà allora assorbito dal reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), che punisce uno stadio successivo dell’iter criminoso e risulterà il solo applicabile.

 


[1] G.L. Gatta, La sentenza della Corte d’appello di Milano sul caso Maroni (Malangone/Expo S.p.A.): esclusa l’induzione indebita, in questa Rivista, fasc. 12/2017, p. 159 ss.

[2] Ibidem.

[3] Cfr. art. 238 bis c.p.p. (Sentenze irrevocabili): «Fermo quanto previsto dall’art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3».

[4] Cfr. in questa Rivista, con nota di G.L. Gatta, Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e 'induzione indebita': minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito, 17 marzo 2014.

[5] In questa Rivista, con nota di G.L. Gatta, La sentenza della Cassazione sul caso Berlusconi-Ruby: tra morale e diritto, 24 giugno 2015.

[6] La cui posizione è stata definita separatamente con sentenza di patteggiamento.

[7] Nello stesso senso cfr. F. Consulich, Delitti a tutela degli incanti, in C. F. Grosso, M. Pelissero (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione, in C. F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale, Milano, 2015, p. 679.

[8] La reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da 103 a 1032 euro. L’art. 353, comma 2 c.p. prevede però la pena aggravata (reclusione da uno a cinque anni e multa da 516 a 1032 euro) se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni oggetto della turbativa.

[9] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 22 ottobre 2013, n. 44896, imp. Franceschi, in CED. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. VI, 5 febbraio 2013, n. 27719, imp. Grisenti e altri, in CED.