ISSN 2039-1676


20 maggio 2013 |

L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sulla distinzione tra concussione e induzione indebita

Cass., Sez. VI pen., ord. 9 maggio 2013 (dep. 13 maggio 2013), n. 20430, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, Ric. Cifarelli, Maldera e a.

1. E' stata depositata l'ordinanza con la quale la Sesta sezione della Cassazione ha investito le Sezioni Unite della questione relativa all'individuazione del criterio di distinzione e di reciproca delimitazione tra la riformata figura della concussione (art. 317 c.p.) e la nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.): questione sulla quale, come è noto, la giurisprudenza della Sesta sezione successiva all'entrata in vigore della l. 190/2012 aveva evidenziato significative oscillazioni interpretative, delle quali la nostra Rivista ha dato puntualmente conto (per una ricapitolazione dello stato del dibattito immediatamente precedente a questa ordinanza di rimessione, si vedano da un lato la Relazione del Massimario del 3 maggio scorso - clicca qui per accedervi - e dall'altro il contributo di R. Garofoli, Concussione e indebita induzione: il criterio discretivo e i profili successori, pubblicato sulla Rivista lo stesso 3 maggio - clicca qui per accedervi -, dal quale è possibile accedere a tutte le pronunce più rilevanti della Cassazione attraverso i numerosi collegamenti ipertestuali presenti nel testo. Si vedano, inoltre, sulla questione tutti i documenti correlati elencati nella colonna di destra di questa pagina).

Il caso di specie sottoposto alle Sezioni Unite costituisce un tipico hard case alla luce della riforma, per quanto - purtroppo - di non insolita verificazione nel nostro paese: ai numerosi imputati sono stati contestati, ai sensi della vecchia disciplina, plurimi fatti di concussione tentata o consumata, per avere essi abusato delle proprie qualità e poteri di ispettori di una Direzione provinciale del lavoro (ovvero di avere concorso, in quanto extranei, in detto abuso), "inducendo o compiendo atti idonei a indurre - induzione contestata in alcuni casi 'per persuasione', in altri 'per minaccia' - i titolari di imprese interessate a visite ispettive, a consegnare o promettere indebitamente somme di denaro, altri beni o utilità: in particolare, dopo avere rilevato e contestato varie irregolarità commesse da quegli imprenditori, comportanti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o della sanzione dell'immediata sospensione dell'attività, quegli agenti pubblici avevano rappresentato la possibilità di 'azzerare' e porre nel nulla le contestazioni già effettuate, ovvero la possibilità di non elevare alcun addebito, laddove fosse stata soddisfatta la loro indebita pretesa; in ogni caso, avevano prospettato, in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta, la possibilità della irrogazione di sanzioni pecuniarie per importi anche maggiori di quelli dovuti, che sarebbero stati perciò 'gonfiati', al fine 'di terrorizzare le vittime e piegarne le volontà alle illecite loro pretese'".

Concussioni, dunque, qualificate nei capi di imputazioni come meramente 'induttive', ma descritte in termini tali da lasciare ipotizzare anche una loro riqualificazione ex art. 521 co. 1 c.p.p. da parte della Cassazione come altrettante ipotesi 'costrittive' ai sensi del novellato art. 317 c.p.: sempre che, per l'appunto, se ne ritengano sussistenti i presupposti in base al criterio discretivo tra concussione e induzione indebita ex art. 319 quater c.p. che verrà prescelto dalle Sezioni Unite.

 

2. Tre sono, secondo la ricostruzione compiuta dall'ordinanza di rimessione, gli orientamenti sin qui delineatisi: orientamenti che ci limitamo qui a ricapitolare nella loro fisionomia essenziale, rinviando all'ordinanza per ogni dettaglio e per la puntuale indicazione dei precedenti rilevanti, in buona parte - del resto - già segnalati nei mesi scorsi dalla nostra Rivista.

Secondo un primo orientamento, la distinzione dipenderebbe dal differente atteggiarsi della condotta dell'agente. Lo "spacchettamento" della vecchia disciplina della concussione, che comprendeva tanto l'ipotesi della "costrizione" quanto quella dell'"induzione", in una figura caratterizzata da una condotta di "costrizione" e in una distinta figura di "induzione indebita" imporrebbe all'interprete di utilizzare i medesimi criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ante riforma per distinguere le due tipologie di condotte: il concetto di costrizione alluderebbe a una vera e propria minaccia, mentre l'induzione sarebbe riferibile a condotte di persuasione, suggestione, inganno.

Per un secondo orientamento (in realtà affacciatosi per primo nella giurisprudenza post riforma della Sesta sezione, a partire dalla sentenza Cass. pen., sez. VI, sent. 3 dicembre 2012 (dep. 22 gennaio 2013), n. 3251, imp. Roscia), la distinzione dipenderebbe invece dalla natura "giusta" o "ingiusta" del pregiudizio prospettato (esplicitamente o implicitamente) al privato dal pubblico agente per motivarlo alla indebita promessa o dazione: sussisterebbe, dunque, concussione ai sensi dell'art. 317 allorché il pubblico agente prospetti al privato un pregiudizio ingiusto; mentre vi sarebbe mera induzione inebita ex art. 319 quater allorché il pubblico agente prospetti al privato conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, a meno che questi non si determini a dargli o promettergli denaro o altra indebita utilità. La tesi si fonda essenzialmente sul rilievo che la punibilità del privato indotto, introdotta dall'art. 319 quater co. 2 c.p., costituisce un dato nuovo che impone all'interprete, sul piano sistematico, di abbandonare la tralatizia esegesi dei requisiti della vecchia figura criminosa (nella quale, peraltro, dalla distinzione tra costrizione e induzione non discendeva alcuna conseguenza pratica): la punibilità in qualità di correo (sia pure con pena attenuata, in ragione della sua minore colpevolezza) del privato indotto a dare o a promettere denaro o altra utilità al pubblico agente - si afferma - si spiega soltanto laddove anche il privato miri ad ottenere un vantaggio illecito (ad es., sottraendosi a sanzioni per illeciti da lui realmente commessi, e accertati dal pubblico agente), e non laddove egli cerchi soltanto di sottrarsi a un pregiudizio che il pubblico agente non aveva alcun potere di arrecargli: ipotesi, quest'ultima, in cui si dovrà sempre ravvisare una vera e propria costrizione rilevante ex art. 317 c.p., indipendentemente dalla forma esplicita o implicita con la quale il pregiudizio sia stato prospettato al privato. Qui il privato è inequivocamente vittima del sopruso del pubblico agente, di talché la sua punizione alla stregua di un correo apparirebbe del tutto illogica.

Secondo un terzo orientamento, infine, decisivo sarebbe l'effetto determinato dalla condotta dell'agente nella psiche del soggetto passivo: effetto tipico della costrizione rilevante ex art. 317 c.p. sarebbe l'annullamento della libertà di autodeterminazione del privato, o quanto meno una sua significativa compromissione; mentre nell'induzione di cui all'art. 319 quater il privato si determinerebbe pur sempre liberamente all'indebita promessa o dazione al pubblico agente, ciò che darebbe ragione della sua punibilità. L'ordinanza di rimessione rileva peraltro come almeno talune sentenze ascrivibili a questo terzo orientamento si avvicinino, nei loro esiti pratici, al secondo orientamento, nella misura in cui ravvisano un annullamento o una severa compressione della libertà di autodeterminazione del privato quando costui "certat de damno vitando", ossia viene posto dinanzi all'alternativa se subire un pregiudizio ingiusto o pagare il pubblico agente; e ravvisano invece una mera induzione, che non elide in maniera significativa la libertà del privato, quando questi "certat de lucro captando", di fronte a una richiesta abusiva del pubblico ufficiale il quale gli prospetta la possibilità di sottrarsi in tal modo a un pregiudizio derivante dall'applicazione della legge, ovvero addirittura la possibilità di ottenere un beneficio al quale egli non ha diritto per effetto di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. "In siffatte situazioni" - osserva l'ordinanza di rimessione, riprendendo letteralmente un passo di V. Mongillo, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, Esi, Napoli, 2012, p. 146 - "il pubblico funzionario non si limita ad agitare il 'bastone' del male ingiusto, secondo gli stilemi classici della concussione, ma tende anche la 'carota' del beneficio indebito, quale conseguenza del pagamento illecito: l'agente pubblico prospetta, in pratica, l'alternativa tra un pregiudizio ed un vantaggio indebito, con la conseguenza che il privato che paga o promette non è persona offesa, ma compartecipe, in quanto conserva un significativo margne di autodeterminazione e perché, indipendendemente dalla forma in cui si è manifestata la richiesta del pubblico funzionario, egli viene 'allettato' a soddisfare la pretesa dalla possibilità di conseguire un indebito beneficio, il cui perseguimento finisce per diventare la ragione principale o prevalente della sua decisione".

 

3. La palla passa, dunque, alle Sezioni Unite, che dovranno altresì determinare - alla luce del criterio discretivo prescelto - se tra le nuove norme di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p. sussista perfetta continuità normativa ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p. (come sinora uniformemente ritenuto dalla Cassazione), ovvero se il novum normativo abbia determinato almeno una parziale abolitio criminis rispetto a talune condotte in precedenza riconducibili all'alveo applicativo dell'art. 317 c.p. Interrogativo non ozioso, perché se si optasse per la seconda delle tesi sopra riferite (o per la terza, nella misura in cui i suoi esiti pratici finiscano per coincidere con quelli della seconda) potrebbe non essere implausibile sostenere che non siano più previsti come reato fatti in precedenza qualificabili come concussione mediante induzione, nei quali il pubblico agente non prospetti al privato alcun pregiudizio ingiusto (e dunque: nessuna minaccia concussiva) né alcun indebito beneficio, anche solo nella forma del mancato uso di un suo legittimo potere nei suoi confronti (e dunque: nessuna induzione ex art. 319 quater), e nei quali il privato si determini a dare o promettere il denaro o l'indebita utilità richiesta dal pubblico agente - genericamente - per evitare possibili noie, o comunque per non inimicarsi per il futuro il proprio interlocutore (non si sa mai nella vita...). Un ambito di situazioni comunque estremamente circoscritto, che non porrebbe in discussione la fondamentale continuità normativa tra il vecchio art. 317 c.p. e le nuove norme risultanti dal suo 'spacchettamento', che continuerebbero a coprire - se non proprio la totalità - almeno la stragrande maggioranza dei fatti in precedenza abbracciati dall'art. 317 c.p.

L'udienza avanti alla Sezioni Unite è stata fissata il 24 ottobre 2013.