ISSN 2039-1676


27 settembre 2011 |

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, relativa alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, sulla lotta contro la corruzione nel settore privato (6 giugno 2011 - COM (2011) 309 definitivo)

Abstract a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione

Pubblichiamo in allegato, ringraziando l'Autore e l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, l'abstract redatto per l'Ufficio stesso dal dott. Gaetano De Amicis avente ad oggetto la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, relativa alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, sulla lotta contro la corruzione nel settore privato (6 giugno 2011 - COM (2011) 309 definitivo).
 
Con la relazione di valutazione in oggetto - che fa seguito ad una precedente valutazione del 2007 (COM (2007) 328 def. – la Commissione ritiene ancora insoddisfacente il livello di recepimento della decisione quadro nelle varie legislazioni nazionali, specie per quel che attiene ad alcuni aspetti delle disposizioni di cui agli artt. 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 5 (responsabilità delle persone giuridiche).
 
Come è noto, infatti, a norma dell’articolo 9, par. 1, della decisione quadro, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il termine del 22 luglio 2005.
 
Per quanto riguarda, in particolare, la legislazione italiana, la Commissione ha rilevato, in relazione al reato di corruzione attiva di cui all’art. 2, par.1, lett. a), che il nostro sistema non contempla l’offerta di un indebito vantaggio, omette gli intermediari e le persone che lavorano nel settore privato e tralascia il riferimento a qualsiasi parte terza quale destinataria dell’indebito vantaggio, mentre in relazione al reato di corruzione passiva di cui all’art. 2, par. 1, lett. b), ha osservato che il nostro ordinamento non contempla gli intermediari, tralascia il riferimento ad un terzo quale destinatario dell’indebito vantaggio ed omette sia l’aggettivo “lavorative”, sia il verbo “sollecitare” utilizzato riguardo ad un indebito vantaggio.
 
Infine, per quel che attiene al recepimento della disposizione di cui all’art. 5 della decisione quadro su citata – che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche in rapporto alla corruzione sia attiva che passiva, stabilendo che gli Stati membri devono assicurare che le persone giuridiche siano dichiarate responsabili degli illeciti di corruzione commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che “agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica” - la relazione della Commissione pone in evidenza che solo due Stati membri (tra cui l’Italia) non hanno ancora provveduto all’adeguamento, mentre quindici Stati membri vi hanno dato piena attuazione ed altri otto lo hanno recepito solo parzialmente.
 
La Commissione conclude la sua relazione ricordando l’importanza della lotta alla corruzione nel settore privato ed esortando gli Stati membri ad adottare quanto prima tutte le misure necessarie in tal senso.